Regione Toscana
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CIRCOLARE 26 settembre 2012, n. 26038
  OGGETTO: Repubblica di Macedonia - Aggiornamento dell' Accordo in materia di conversione di patenti di guida entrato in vigore il 23 gennaio 1998  .  
 


 
  urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:circolare:2012-09-26;26038


 

Con Circolare D.G. n. 7 -prot. n. 45/M349E - del 15.01.1998 è stato diramato l' Accordo  di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida tra l'Italia e la Repubblica di Macedonia, entrato in vigore il 23. 01.1998 , con relative istruzioni operative.

A seguito di variazioni normative di settore intervenute nei due Paesi ed in particolare nella Repubblica di Macedonia, si è ritenuto necessario effettuare un aggiornamento agli allegati tecnici del predetto Accordo.

Tale aggiornamento, definito dopo approfondita corrispondenza tra quest'Amministrazione, le autorità macedoni e il Ministero degli Affari Esteri, è stato effettuato mediante uno scambio di Note Verbali tra i due Paesi che entrerà in vigore il 28 settembre 2012, come comunicato dal Ministero degli Affari Esteri con nota n. 237854 del 26.09.2012.

Pertanto, dalla predetta data del 28 settembre 2012, gli allegati tecnici all'Accordo in vigore dovranno essere sostituiti dai nuovi che si allegano alla presente circolare, ossia da quattro tabelle di equipollenza e un elenco di modelli di patenti di guida (macedoni e italiani) che devono essere riconosciuti validi ai fini della conversione.

Il predetto elenco di modelli di patenti di guida comprende anche i più recenti modelli di patenti di guida macedoni da riconoscere ai fini della conversione in Italia, non contemplati nella precedente Circolare del 15.01.1998.

Nello stesso elenco è precisato che i vecchi modelli macedoni di tipo cartaceo, indicati con i numeri 1), 2), 3), sono "convertibili fino al 01.10.2012". Con tale precisazione si intende specificare che potranno essere accettate domande di conversione di patenti di guida macedoni redatte su tali modelli cartacei fino al 1° ottobre 2012 compreso. Dopo tale data potranno essere accettate solamente domande di conversione di patenti macedoni redatte sui modelli, tipo carta di credito, indicati ai punti 4) e 4.1) dell'elenco.

Per agevolare le operazioni di conversione si trasmettono le copie di tutti i modelli di patente macedone individuati nel citato elenco.

Per quanto concerne le nuove tabelle di equipollenza, si precisa che gli Uffici della Motorizzazione, per la conversione delle patenti macedoni in documenti italiani, applicheranno:

- la I tabella di equipollenza, per le sole domande di conversione di patenti macedoni cartacee. Sarà quindi utilizzabile solo per quelle domande di conversione di patenti cartacee presentabili entro il 1° ottobre 2012

- la II tabella di equipollenza, per le domande di conversione di patenti macedoni presentate fino al 18.01.2013

- la IV tabella di equipollenza, per le domande di conversione di patenti macedoni presentate dal 19.01.2013.

Tali indicazioni sono peraltro riportate su ogni singola tabella.

La data del 19.01.2013, come noto, è quella dell'entrata in vigore della Direttiva comunitaria 2006/126CE che, tra l'altro, obbliga gli Stati membri e quindi anche l'Italia, al rilascio delle nuove categorie C1, C1E, D1 e D1E. Pertanto sarà possibile la conversione delle categorie macedoni C1, C1E, D1, D1E nelle equipollenti nuove categorie italiane, come previsto appunto nella IV tabella.

Si evidenzia che in detta tabella è anche specificata la procedura che può essere attuata nei confronti di conducenti macedoni che hanno chiesto la conversione di categorie C1, C1E, D1 e D1E macedoni prima del 19.01.2013. Infatti in tal caso sarà possibile ottenere, su richiesta dell'interessato, una patente di guida italiana per conversione di quella macedone già convertita e restituita alle Autorità macedoni competenti. Oltre alla documentazione di rito, sarà necessario presentare un'attestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica competente, da cui risulti quali categorie erano possedute all'atto dell'emissione della patente italiana, non convertite in precedenza perché non previste dalla tabella di equipollenza II.

In questi casi la richiesta di conversione deve però essere effettuata entro tre anni dal rilascio della patente italiana ottenuta per conversione di patente macedone.

Infine si rende noto che le autorità macedoni hanno comunicato che dal 01.10.2007 in Macedonia è utilizzato codice "70" indicato al punto 12 della patente macedone (formato tipo carta di credito), nel caso in cui la stessa fosse stata rilasciata per conversione di altra patente estera. Con detto codice 70 non è però indicata la sigla identificativa dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.

Pertanto quando codesti Uffici della Motorizzazione si troveranno in presenza di una patente macedone riportante il codice "70" dovranno richiedere alla Rappresentanza diplomatica macedone un'attestazione dalla quale sia rilevabile lo Stato che ha rilasciato la patente originaria. Ciò al fine di stabilire se la conversione possa essere effettuata. Infatti, come noto, la patente di guida macedone non sarà convertibile, qualora derivi a sua volta da conversione di una patente di guida extracomunitaria, non convertibile in Italia. La citata attestazione potrà anche essere prodotta a cura dell'interessato.

 

IL DIRETTORE GENERALE: Dott. Arch. Maurizio Vitelli