Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE  
CIRCOLARE 27 febbraio 2001, n. 300/C
  OGGETTO: Art. 5, comma 7, del D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394  . Visti d'ingresso per familiare al seguito.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2001-02-27;300-c

Ai Sigg. questori della Repubblica - Loro Sedi


 

L' art. 5, comma 7, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394  disciplina, com'è noto, il rilascio del visto d'ingresso per familiare al seguito che può essere concesso, a norma dell' art. 29, comma 4, del D.L.vo 286/98  ,allo straniero che intenda entrare in Italia al seguito di un familiare straniero titolare di carta di soggiorno o di visto per lavoro subordinato relativo a contratto non inferiore a un anno o per lavoro autonomo non occasionale ovvero per studio o per motivi religiosi.

Tra i requisiti indicati dal citato art. 5, comma 7  , figura, alla lettera b)  , il nulla osta alla questura, u file anche ai finì dell'accertamento della disponibilità di un alloggio, a norma dell' art. 29, comma 3, lettera a) del testo unico  , e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b)  .

Tanto premesso, attesa la necessità di dare pratica attuazione alla norma sopraindicata, su conforme parere del Ministero degli Affari Esteri, si è ritenuto indispensabile ricorrere, sulla base dei principi generali, alla figura del procuratore che, per conto dell'interessato tuttora all'estero, ottenga - rilascio di apposito nulla osta.

A tal fine, l'interessato - e cioè il titolare del visto principale - dovrà rivolgere apposita istanza alla questura del luogo dove andrà a risiedere, indicando i familiari in cui favore intende richiedere il visto per "familiare al seguito" e conferendo, contestualmente, apposita delega a cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia per la produzione della documentazione indicata dall' art 5, comma 7, lettera b) del D.P.R. 394/99  .

L'istanza in questione, tradotta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta davanti al funzionario della rappresentanza diplomatico-consolare che ne accerta l'autenticità previa identificazione del richiedente.

Il delegato, nell'esibire la predetta istanza alla questura competente, dovrà, per conto dello straniero che intende fare ingresso in Italia per i motivi di cui all' art. 29, comma 4, del D.L.vo 286/98  con i familiari al seguito, documentare:

- la disponibilità di un alloggio idoneo.

A tal fine, dovrà produrre l'attestazione dell'ufficio comunale dalla quale risulti che l'alloggio rientra nei parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla competente Azienda unità sanitaria locale.

Si rammenta che, a norma dell' art. 29, comma 3, lettera a) del D.L.vo 286/98  , nell'ipotesi di ingresso al seguito di uno dei genitori di un figlio di età inferiore agli anni 14, si prescinde dalla predeùa certificazione, essendo sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

La formulazione letterale della norma induce, tuttavia, a restringere il suo ambito di applicazione al solo caso in cui il cittadino extracomunitario che intende fare ingresso in Italia con il figlio infraquattordicenne al seguito non abbia la disponibilità diretta dell'immobile, in titolarità altrui (si pensi, per esempio, a coloro che, in ragione del proprio lavoro, occupano il medesimo alloggio del titolare: collaboratori domestici, custodi, ecc.).

- la disponibilità di mezzi di sussistenza, parametrati agli importi previsti dall' art. 29, comma 3, del Testo Unico  .

Al riguardo, si evidenzia che, qualora il visto principale venga richiesto per motivi di lavoro subordinato, l'accertamento del reddito, ai fini del rilascio del nulla osta di cui all' art.5, comma 7 lettera b) del D.P.R. 394/99  , non potrà che essere fondato su una valutazione presuntiva, tenuto conto del compenso pattuito nel contratto di lavoro che, pertanto, dovrà essere esibito.

Verificata la sussistenza dei predetti requisiti, la questura provvederà al rilascio del richiesto nulla osta che dovrà essere apposto in calce alla domanda stessa, da restituire al delegato per il successivo inoltro allo straniero interessato e da questi dovrà essere esibita alla rappresentanza diplomatico-consolare competente ai fini del rilascio del visto di ingresso.

Nel confidare nella puntuale applicazione della procedura sopra descritta, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni in relazione ad aspetti problematici che dovessero emergere e che le SS.LL. avranno cura di segnalare tempestivamente.

 

Il Direttore Centrale: Pansa