È stato prospettato dal Ministero di grazia e giustizia il problema relativo ai detenuti extracomunitari che, sprovvisti di pèrmesso di soggiorno sono, comunque, tassativamente obbligati in forza di una decisione giurisdizionale, a permanere sul territorio Italiano e a svolgere attività lavorativa in alternativa alla pena detentiva, in forza di una ordinanza del Tribunale di sorveglianza o di un provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno.
Ciò premesso, a seguito di intese intercorse con il predetto Ministero a con quello dell'interno, è stata concordata una apposita procedura di avviamento al lavoro dei cittadini stranieri di cui di cui trattasi, di seguito specificata:
- gli Uffici provinciali del lavoro, su presentazione del provvedimento relative alla effettuazione di attività lavorativa subordinata all'esterno dell'istituto penitenziario da parte di detenuti extracomunitari, rilasceranno un apposito atto di avviamento al lavoro presso il datore di lavoro indicato nel citato provvedimento (i cui estremi saranno riportati nell'atto di avviamento stesso) prescindendo della iscrizione nelle liste di collocamento, dal possesso dei permesso di soggiorno e dall'accertamento di indisponibilità;
- il predètto documento autorizzativo dovrà avere validità limitata al tipo di attività lavorativa e al periodo indicati nel provvedimento e non costituirà, in relazione ella sue specificità ad eccezionalità, titolo valido per la iscrizione nelle liste di collocamento alla cessazione del rapporto per il quale è stato concesso;
- gli Ispettorati provinciali del lavoro rilasceranno il libretto di lavoro direttamente al datore di lavoro interessato che lo restituirà allo stesso ispettorato alla cessazione del rapporto;
- i datori di lavoro sono tenuti agli adempimenti previsti dall' art. 11 del D.P.R. 18 maggio 1989 n. 248 ed in particolare a quelli previdenziali ed assicurativi.
Analoga procedura è state concordata per i minorenni extracomunitari, privi di permesso di soggiorno, per i quali - a seguito di una sospensione del processo e messa alla prova - è previsto l'avviamento al lavoro nel quadro delle attività di osservazione, trattamento e sostegno ai sensi dell' art. 28 del D.P.R. 448/88 .
Gli Uffici provinciali del lavoro sono pregali di tenere in apposita evidenza gli avviamenti effettuati al fine di fornire eventuali dati e notizie elle altre Amministrazioni interessate.