Ai Signori Prefetti - U.T.G. della Repubblica
Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Al Presidente della Commissione di coordinamento per la Regione Valle d'Aosta - Aosta
Ai Signori Questori della Repubblica - Loro Sedi
Ai Signori Dirigenti le zone di Polizia di Frontiera - Loro Sedi
Ai Signori Dirigenti i settori di Polizia di Frontiera - Loro Sedi
Ai Signori Dirigenti gli Uffici di Polizia di Frontiera presso gli scali marittimi e aerei - Loro Sedi
Ai Signori Dirigenti gliUffici di Polizia di Frontiera presso gli scali marittimi - Loro Sedi
Ai Signori Dirigenti gliUffici di Polizia di Frontiera presso gli scali aerei - Loro Sedi
e, p.c. Al Ministero degli Affari Esteri - Roma
All'Ente Nazionale Aviazione Civile - Roma
Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Roma
Di seguito alle circolari di pari categoria, si rappresenta che questa Direzione Centrale ha nuovamente richiesto al Consiglio ed alla Commissione Europea di accordare facilitazioni al transito, attraverso gli Stati membri, dei cittadini di paesi terzi che, quantunque regolarmente soggiornanti in Italia, sono in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno.
Tale facilitazione, valida dal 1 agosto 2008 a 31 gennaio 2009 , è concessa soltanto agli stranieri che, provenienti dall'Italia o diretti verso l'Italia, siano in possesso, all'atto del transito nell'area Shengen, della ricevuta di Poste Italiane S.P.A. attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, del passaporto in corso di validità o del documento di viaggio equipollente e del titolo di soggiorno scaduto.
Detto transito, pertanto, potrà avvenire attraverso le frontiere terrestri, marittime e aeree dei paesi Shengen.
Gli stranieri in possesso della ricevuta di Poste Italiane S.P.A. attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare, potranno, come noto, far ritorno nei paesi di origine e successivamente rientrare in Italia a condizione che:
- l'uscita ed il rientro in Italia avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera;
- il viaggio non preveda il transito attraverso altri paesi Shenghen, essendo lo stesso precluso;
- lo straniero asibisca il passaporto, o il documento di viaggio equipollente, unitamente al visto d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare) e la ricevuta di Poste Italiane S.P.A.;
- il personale preposto ai controlli di frontiera dovrà procedere alla timbratura del documento di viaggio e della ricevuta, esibiti dal titolare, all'atto dell'uscita e del rientro in Italia.
Restano, inoltre, ferme le ulteriori disposizioni rese con la circolare nr. 400/C/2007/5003/P/12.214.3.2./II Div del 12 dicembre 2007, relativamente ai figli minori.
Si rende necessario, tuttavia, precisare che al di là della facilitazione temporanea concessa dal Consiglio e dalla Commissione Europea, gli stranieri in attesa del primo rilascio (lavoro subordinato - lavoro autonomo - ricongiungimento familiare) e del rinnovo che del permesso di soggiorno possono in qualsiasi momento, ai sensi delle direttive del Ministro dell'Interno datate rispettivamente, 5 agosto 2006 e 20 febbraio 2007, tuttora vigenti, lasciare temporaneamente il territorio nazionale e farvi regolare rientro, nel rispetto delle suindicate condizioni previste per coloro che sono in possesso della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di primo rilascio (lavoro subordinato - lavoro autonomo - ricongiungimento familiare).
Nel richiamare l'attenzione sulla necessità di assicurare la massima diffusione ed una puntuale osservanza delle indicazioni in premessa, si confida nella consueta, fattiva collaborazione.
Roma, 28 luglio 2008
Firmato: Il Direttore del Servizio Polizia delle Frontiere e degli stranieri - Pinto
Visto: Si autorizza la trasmissione