Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Al Sig. Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Affari di Prefettura piazza della repubblica, 15 - Aosta
e, per conoscenza: Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia - Palermo
Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari
Al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale italiani all'estero e Politiche Migratorie - Uff.III - Roma
Al Ministero della Giustizia Ufficio legislativo - Roma
Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede
Ispettorato Generale di Amministrazione via Cavour, 6 - Roma
Alla Direzione Centrale per la documentazione e la statistica - Sede
All'Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento I - Sede
All'A.N.C.I. via dei Prefetti, 46 - Roma
All'A.N.U.S.C.A. via dei Mille, 35e/f - Castel S.Pietro Terme (Bo)
Alla DeA - Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale V.le Comaschi n. 1160 - Cascina (Pi)
Al Servizio Documentazione della Direzione Centrale per i Servizi Demografici per gli Adempimenti di Competenza - Sede
Si fa seguito alla Circolare n. 24 del 23 giugno 2006 con la quale venivano date istruzioni in merito alla trascrizione delle sentenze di separazione, divorzio ed annullamento del matrimonio a seguito della entrata in vigore del Regolamento CE 2201/03 , per fornire chiarimenti, richiesti da parte da alcuni Comuni e Uffici Consolari, relativi all'ambito temporale di applicazione del Regolamento.
Come è noto tale regolamento, ai sensi dell'art. 64 comma 1 si applica in ogni caso ai procedimenti giudiziari iniziati a partire dal 1 marzo 2005, ma i commi successivi estendono retroattivamente l'applicazione del regolamento anche ai procedimenti ai quali risultava precedentemente applicabile il regolamento CE 1347/2000 che, come è noto, era entrato in vigore a partire dal 10 marzo 2001.
Pertanto, la disciplina semplificata del regolamento CE 2201/03 e le istruzioni di cui alla predetta circolare n. 24 , si applicheranno anche alle sentenza emesse a seguito di procedimenti precedentemente sottoposti al Regolamento 1347/2000 .
Invece, nel caso di sentenze alle quali risulti inapplicabile la predetta normativa comunitaria (in sostanza, sentenze comunitarie emesse prima del 10 marzo 2001 e sentenze emesse da Tribunali di Stati esteri non facenti parte dell'Unione Europea), dovranno applicarsi le eventuali convenzioni bilaterali esistenti o, in mancanza, la normativa di cui agli artt. 64 e segg. della Legge n. 218/95 .
Si pregano, pertanto, i Sigg. Prefetti di voler comunicare quanto sopra esposto ai Sigg. Sindaci perché ne prendano atto e ne diano sollecita informazione agli ufficiali di stato civile.
Il Direttore Centrale Annapaola Porzio