In relazione ai diversi quesiti concernenti le procedure da adottare nei confronti di quegli stranieri titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso da altro Stato membro dell'Unione europea ed in corso di validità che intendono soggiornare in Italia in attuazione del disposto di cui all' articolo 9 bis del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni, si forniscono gli ulteriori elementi di indirizzo.
Come noto, qualora lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso da un primo Stato membro si trasferisse in Italia per un periodo superiore a tre mesi, codesti Uffici dovranno provvedere al rilascio di un temporaneo, rinnovabile permesso di soggiorno secondo i criteri di massima di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 bis. Dal momento che il conferimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo attesta di fatto il riconoscimento, da parte del primo Stato membro, del c.d. status di soggiornante di lungo periodo, in questa prima fase codesti Uffici non dovranno procedere al ritiro del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo precedentemente rilasciato, in quanto potrà essere utilizzato dal titolare per dimostrare il possesso dello status di lungo soggiornante, precedentemente acquisito nel primo Stato membro di residenza.
Al riguardo, richiamando le disposizioni diramate in proposito nel febbraio 2007, si ravvisa l'opportunità che anche l'avvenuta concessione del temporaneo, rinnovabile permesso di soggiorno, debba essere comunicata, a cura di codeste Questure, al punto di contatto nazionale, individuato in questa Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, II Divisione Stranieri - utenza fax 06/46530822.
Nell'ipotesi in cui il titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da codeste Questure si trasferisse in un secondo Stato membro per un periodo superiore a tre mesi, verrà concesso dalle Autorità di detto Stato un temporaneo, rinnovabile permesso di soggiorno. Anche nel caso in specie, il cittadino straniero titolare dello status di soggiornante di lungo periodo conserverà la qualifica, precedentemente acquisita, di lungo soggiornante e, conseguentemente, il titolo autorizzatorio attestante il possesso di tale status fintantoché non sopraggiunga la revoca. In merito, pare opportuno richiamare le previsioni specificamente indicate al comma 7 dell'articolo in analisi.
Diversamente, allorquando si avrà notizia, anche attraverso il punto di contatto nazionale, che al titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dall'Italia è stato concesso, da parte del secondo Stato membro, un temporaneo, rinnovabile permesso di soggiorno, codesti Uffici dovranno provvedere all'aggiornamento della banca dati interforze, mediante l'inserimento del relativo esodo.
Si ritiene opportuno ribadire che il cittadino straniero già titolare dello status di soggiornante di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro potrà ottenere il rilascio da parte di codesti Uffici di un analogo permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo solo qualora l'interessato dimostri di possedere i requisiti specificamente indicati nel precedente articolo 9 , tra i quali è, senza dubbio, ricompresa la regolare presenza in Italia da almeno cinque anni.
Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi