Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA' L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  
CIRCOLARE 18 maggio 2011, n. 602
  Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari presso le Università italiane statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale e le Istituzioni italiane statali per l'alta formazione artistica e musicale e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale e le Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica.  
 


 
 


 

AVVERTENZE

valide per tutte le tipologie di studenti

In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima ( legge 31 maggio 1995, n.218  di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art.19 paragrafo 2).

Sono equiparati ai comunitari:

1. i cittadini di NORVEGIA, ISLANDA e LIECHTENSTEIN, (Regolamenti CEE nn. 1408/71 , 1612/68 e 574/72 , nonché Regolamento n. 307/1999 che dispone l'estensione agli studenti delle norme contenute negli stessi Regolamenti 1408/71 e 574/72);

2. i cittadini della SVIZZERA (Accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999 e ratificato in data 17.04.2002, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati);

3. i cittadini della Repubblica di SAN MARINO (Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge 6 giugno 1939, n.132  ).

Seguono le norme previste per i comunitari (capitolo II):

- i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria;

- il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia - accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli;

Le norme non si applicano - salvo che per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'accesso ed i relativi atti consolari :

1. agli studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Governo del Paese di provenienza, nell'ambito di Accordi tra le Università italiane e quelle dei Paesi interessati.

2. ai candidati beneficiari di borse di studio del Governo Italiano, per effetto di programmi di cooperazione allo sviluppo, le cui iscrizioni sono regolate dai competenti Uffici della D.G.C.S. Le categorie di studenti di cui ai punti 1 e 2 accedono ai corsi universitari in soprannumero ( art.46, del D.P.R. 31.08.1999, n. 394  e successive modifiche).

3. agli studenti beneficiari di borse di studio nell'ambito di programmi comunitari di istruzione, formazione e ricerca, ai quali si applicano, in analogia, le istruzioni impartite dalla D.G.S.P. - Ufficio VII del Ministero degli Affari Esteri alle Rappresentanze diplomatico-consolari per il programma "Erasmus Mundus", nonché eventuali, ulteriori istruzioni fornite dal Centro Visti della D.G.I.E.P.M. dello stesso Dicastero.

Le norme si applicano:

- ai candidati beneficiari di borse di studio del Governo Italiano, per effetto di protocolli esecutivi di Accordi culturali le cui iscrizioni sono regolate dalla D.G.S.P. - Ufficio VII del Ministero degli Affari Esteri;

Tale categoria di studenti accede ai corsi universitari in soprannumero ( a rt. 46, del D.P.R. 31.08.1999, n. 394  e successive modifiche).

- secondo la rispettiva tipologia dello studente (comunitario, non comunitario residente all'estero), ai candidati beneficiari di borse di studio assegnate dai Governi dei Paesi di provenienza autonomamente e al di fuori di condizioni pattizie.

I termini previsti per le procedure relative ai corsi universitari, il cui inizio è fissato dagli Atenei nel secondo semestre dell'anno, sono definiti nel calendario che viene annualmente pubblicato dal MIUR.

Le procedure relative alle iscrizioni ai corsi di Master e di Dottorato non seguono le scadenze previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, ma si svolgono in ragione dei termini autonomamente decisi dalle singole Università, in relazione all'inizio dei corsi stessi (Vedi Parte Quinta).

Per l'accesso ai diversi corsi di formazione post lauream (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master), può essere rinnovato, alla luce della previsione contenuta nel D.P.R. n. 394/1999  , ultima parte del comma 4 dell'articolo 46, il permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato per la frequenza di corsi singoli, purché necessari per gli stessi corsi post-lauream.

La preiscrizione potrà aver luogo soltanto con l'espletamento delle procedure prescritte presso le competenti sedi Diplomatico-consolari anche nel caso in cui abbiano avuto corso contatti preliminari, tramite mezzi informatici o di comunicazione, tra lo studente e l'Ateneo prescelto.

In relazione a detti contatti, lo studente accerterà nel sito dello stesso Ateneo se debba svolgere adempimenti aggiuntivi, correlati ad eventuali, autonome esigenze locali.

Dettagliate informazioni circa i servizi e gli interventi a favore degli studenti meritevoli e privi di mezzi possono essere reperite nel sito dell'ateneo prescelto.

PARTE PRIMA

Gli studenti

Immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale presso le Università

Immatricolazioni ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale

Il corso di laurea ha durata triennale

Il corso di laurea specialistica/magistrale si distingue in:

- laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale;

- laurea specialistica della durata di un biennio successivo al corso di laurea

CAPITOLO PRIMO

Studenti stranieri residenti all'estero

PREMESSA

I documenti redatti in lingua straniera da presentare, salvo i casi espressamente previsti, vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (gli interessati possono rivolgersi a traduttori locali e devono richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio la certificazione della conformità della stessa traduzione).

Fermo l'obbligo di traduzione per il titolo di studio, lo studente può verificare nell'elenco dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, anche se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre anche gli altri documenti di studio da allegare.

La Rappresentanza restituirà i titoli di studio originali muniti di legalizzazione consolare - salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di Accordi e convenzioni internazionali e di dichiarazione di valore in loco.

Detti documenti non dovranno essere inviati alle Università dalle Rappresentanze, ma dovranno essere consegnati direttamente dallo studente all'Ateneo in sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione, secondo le modalità e la tempistica stabilite dallo stesso.

Nel caso in cui lo studente straniero già iscritto presso un Ateneo italiano abbia effettuato la rinuncia agli studi e richieda una nuova iscrizione presso la stessa o altra Università, non può utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione. La formalizzazione della rinuncia agli studi determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato e, conseguentemente, la revoca del titolo autorizzatorio (cfr. articolo 5, comma 3  4  e 5   del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 articolo 5, comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 -Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla con dizione dello straniero e successive modificazioni).

I.1 Domanda di preiscrizione

A) Gli studenti interessati ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico:

producono alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda in originale, secondo il Modello A/Form A (versione in lingua inglese), più duplice copia

- se sono in possesso di uno dei titoli di studio, di cui all'allegato 1, indicano uno solo dei corsi di studi tra quelli per i quali le singole Università riservano uno specifico numero dei posti (con la stessa denominazione che è riportata nell'elenco).

- se sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o anche quadriennale se conseguito presso le scuole italiane all'estero (statali, paritarie, legalmente riconosciute), oppure di uno dei titoli finali di scuola secondaria di cui all'allegato n. 2 scelgono il corso indipendentemente dal numero dei posti riservati.

In entrambi i casi, la domanda è accettata dalle Rappresentanze diplomaticoconsolari con riserva se lo studente frequenta l'ultimo anno di scuola secondaria ed è in procinto di sostenere sia gli esami finali sia gli speciali esami di idoneità accademica previsti dall'ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce.

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda:

a) titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;

b) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..).

Non è richiesto il superamento di esami in loco qualora essi siano previsti per l'accesso a corsi a numero programmato.

Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, (v. all. 1), va allegato:

- il certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti. In caso di richiesta di abbreviazione di corso il predetto certificato dovrà specificare gli esami superati e contenere la documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi. Lo studente può verificare al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre tale certificato.

- o il titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario.

B) Gli studenti interessati ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico:

- in possesso di titolo di studio conseguito all'estero presso una Università o presso Istituti di Istruzione superiore post-secondaria, producono alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda di preiscrizione in originale, secondo il Modello A/FormA (versione in lingua inglese), più duplice copia.

L'elenco dei corsi e del corrispondente contingente di posti riservato da ogni Ateneo sono consultabili sul sito web del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, all'indirizzo: www.miur.it > pagina "Università" logo "Studenti stranieri" ovvero www.miur.it > pagina "Università" > rubrica "Studenti" logo "Studiare in Italia" e sul sito web del MAE http://www.esteri.it > politica estera > politica culturale > attività > cooperazione universitaria > iscrizione studenti stranieri.

L'elenco è pubblicizzato anche dalle Università e dalle Rappresentanze italiane all'estero.

Sono accettate "con riserva" le domande di coloro che, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo.

Documenti da allegare obbligatoriamente alle domande

- titolo di studio conseguito presso una Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo (solo se il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità);

- certificato rilasciato dalla competente Università - debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica - attestante gli esami superati, nonché per ogni disciplina, i programmi dettagliati per il conseguimento dei titoli predetti titoli. Lo studente può verificare al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre tale certificato. Gli studi post secondari (esami e crediti) già compiuti possono essere attestati dal "diploma supplement", ove adottato;

- due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio).

In ogni caso, i candidati devono esibire alla Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che li ha rilasciati ove previsto dalle norme locali.

Per i Paesi che hanno aderito alla convenzione dell'Aja del 05.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro "Apostille" previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 ratificata dall'Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106  , nonché per la Germania, in virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176  .

I.2 Casi particolari

I candidati possono presentare domanda presso la Rappresentanza italiana sita in un Paese terzo. Il Capo di tale Rappresentanza deciderà l'accettazione o meno della stessa, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse.

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risieda (es. studente svizzero che studi in scuola appartenente all'ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi o abbia studiato (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola appartenente all'ordinamento britannico), il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione e di "dichiarazione di valore" della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi trattasi del Consolato Generale d'Italia in Londra).

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da una Università o da un Istituto superiore non universitario deve, comunque, essere munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore della Rappresentanza italiana nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che lo ha rilasciato.

I.3 Valutazione preventiva delle candidature

Gli studenti possono, attraverso mezzi informatici o di comunicazione, in attesa dell'avvio delle procedure di competenza delle Rappresentanze, contattare l'Ateneo prescelto per segnalare a quale corso di laurea intenderebbero iscriversi e fornendo copia della documentazione di studio in modo da consentire una preventiva valutazione delle singole candidature. L'Università potrà in tale modo comunicare agli interessati la possibile ammissione all'immatricolazione con eventuali obblighi formativi da recuperare, ovvero l'ammissione alle eventuali prove attitudinali ove definite dall'Ateneo o consigliare l'iscrizione ad altro corso di studio ritenuto idoneo.

L'accettazione preventiva delle Università non sostituisce la effettiva preiscrizione al corso, che ha luogo comunque solo ed esclusivamente secondo le previste procedure, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Parte III).

I.4 Immatricolazioni a condizioni agevolate (esonero dalla prova di lingua italiana ed esonero dal contingentamento) per gli studenti interessati ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico e non :

Lo studente può allegare alla domanda (se posseduti) uno dei seguenti documenti:

a) Diplomi di lingua e cultura italiana conseguiti presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena al termine di un corso di studi.

b) Certificati di competenza in lingua italiana rilasciati in Italia o all'estero - in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura o altri soggetti - da: Università per Stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università di Roma Tre, Università per stranieri non statale legalmente riconosciuta Dante Alighieri di Reggio Calabria ; Società Dante Alighieri;

c) attestati di frequenza rilasciati da altre università che abbiano istituito corsi anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni ( articolo 46, comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394  ).

Tutti i predetti documenti, in base a decisioni dei singoli Atenei, possono costituire titolo utile per l'attribuzione di punteggio supplementare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie degli idonei (nel caso di certificazioni corrispondenti ai livelli di competenza più elevati).

I.5 Visto di ingresso per motivi di studio/Università

Costituisce unico titolo valido per lo svolgimento delle procedure relative all'immatricolazione il visto di ingresso, rilasciato per motivi di studio/Università (per le fasi connesse all'accettazione delle domande e alla verifica dei requisiti utili per la concessione del visto di ingresso, vedere la voce "Rappresentanze Diplomatico- Consolari", Parte III).

Ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso per motivi di studio/Università e, successivamente, del permesso di soggiorno lo studente straniero deve dimostrare la disponibilità in Italia dei mezzi di sostentamento sufficienti, comprovata mediante garanzie economiche personali o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana per un importo non inferiore euro 429,00 al mese, per ogni mese di durata dell’anno accademico (circolare n. 10 diramata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il 2 febbraio 2012, con la quale, a pag. 5, dell’allegato 2 denominato Rinnovo 2012-tabelle, sono state rese note le percentuali di aumento per variazioni del costo di vita, previste per l’anno 2012).Tale disponibilità non può essere dimostrata, in ogni caso, attraverso l'esibizione di una fidejussione bancaria o di una polizza fideiussoria. Lo studente deve anche indicare, secondo la normativa in vigore, i mezzi di sussistenza, l'esistenza di un idoneo alloggio nel territorio nazionale, nonché la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.

La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Gli studenti che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendano presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti norme devono produrre un documento di copertura economica valido per ogni mese di durata dell'anno accademico come gli altri candidati.

Per la copertura assicurativa, per cure mediche e ricoveri ospedalieri ( art. 39 c. 3 T.U. n. 286/1998  e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell'Interno  ) sono ammesse le seguenti formule:

a) dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;

b) polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;

c) polizza assicurativa con Enti o società nazionali, quali ad esempio l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, I.N.A. che offre in Convenzione con il Ministero della Salute una apposita polizza per la copertura di tali rischi; in caso di altri Enti o società diversi dall'I.N.A. la polizza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;

Per quanto riguarda la copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri ( art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998  e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell'Interno  ), lo studente dovrà dimostrarne il possesso, all'atto della richiesta del permesso di soggiorno.

I.6 Adempimenti al momento dell'arrivo in Italia

Entro otto giorni dall'arrivo in Italia i candidati devono inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno per studio/Università alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora.

L'istanza potrà essere presentata tramite gli Uffici postali, avvalendosi dello sportello istituito eventualmente presso gli Atenei, utilizzando l'apposito kit a disposizione presso gli stessi Uffici. All’atto della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno lo straniero sarà identificato e dovrà provvedere al pagamento dei seguenti importi:

- euro 27,50 per il permesso di soggiorno in formato elettronico;

- euro 80,00 quale contributo economico per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi ed inferiore o pari ad un anno (stabilito ai sensi del decreto 6 ottobre 2011, del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno, adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 ter del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni);

- euro 30,00 da versare all’operatore dell’Ufficio postale per il costo del Servizio;

- la prevista imposta di bollo.

Si evidenzia che l’importo del contributo economico (euro 80,00 e del permesso di soggiorno in formato elettronico (euro 27,50) devono essere versati in una unica soluzione, tramite apposito bollettino postale.

Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, lo studente straniero riceverà una comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi in Questura, munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.

Qualora l'istanza debba essere integrata con ulteriore documentazione, lo studente sarà informato tramite sms o lettera raccomandata.

Nella predisposizione delle richieste di permesso di soggiorno lo straniero può avvalersi dell'assistenza gratuita e qualificata dei Patronati e dei Comuni, che hanno attivato tale servizio.

L’Ufficio postale rilascia la ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno che equivale alla ricevuta di presentazione delle istanze rilasciata dalla Questura e che, tra l’altro, consentirà di attestare la regolare presenza in Italia; l’operatore dell’Ufficio Postale rilascia anche una lettera contenente tutte le informazioni relative all’appuntamento fissato presso la Questura di competenza; sono indicate la data, l’ora ed il luogo in cui presentarsi per le successive attività di istruttoria della domanda.

Informazioni sulla procedura possono essere acquisite tramite:

- il sito www.poliziadistato.it , al fine di poter verificare lo stato della pratica in trattazione presso la Questura competente;

- il sito www.portaleimmigrazione.it , per le informazioni di carattere generale sulle procedure, per conoscere gli indirizzi dei Comuni e dei Patronati abilitati, per conoscere gli indirizzi degli Uffici postali abilitati all'accettazione delle istanze di richiesta del permesso di soggiorno, per conoscere lo stato di avanzamento della pratica entrando in un'area riservata inserendo userid e password riportati sulla ricevuta;

- il numero verde gratuito 800.309.309 che fornisce informazioni generali e l'indirizzo dei Comuni e dei Patronati tramite l'invio di sms;

- il numero verde 803.160 per conoscere l'indirizzo degli Uffici postali abilitati.

Gli studenti croati pendolari (in attesa di opportune iniziative in sede di specifici Accordi tra l'Italia e la Croazia), nonché i cittadini stranieri regolarmente residenti nella Repubblica di San Marino sono esonerati dall'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno perché l'immatricolazione avviene attraverso l'esibizione del solo visto di ingresso (eventualmente ad ingressi multipli).

I.7 Documentazione utile per partecipare alle prove di ammissione - Consegna documenti di studio

I candidati si presentano alle prove d'esame presso l'Università prescelta muniti del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi di studio/Università o dell'eventuale permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.

Ricevono dall'Università le indicazioni per la consegna della domanda di preiscrizione, autenticata della firma e della fotografia e dei documenti di studio, muniti dei prescritti atti consolari, ritirati presso la Rappresentanza diplomatico consolare italiana.

I.8 Ammissione "con riserva" alle prove

I candidati, nelle more della verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti. sono ammessi alle prove con riserva, in ogni caso. In particolare, qualora i tempi di rilascio del permesso di soggiorno si prolunghino a causa degli adempimenti connessi con la sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici, anche la successiva iscrizione all'Università è effettuata con riserva, fino all'esibizione di copia del titolo di soggiorno, ovvero su richiesta dell' Ateneo interessato, all'eventuale comunicazione della competente Questura, riguardante l'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza (nell'ipotesi in cui siano emerse condizioni ostative non riconosciute in sede di rilascio del visto di ingresso).

I.9 Prova di conoscenza della lingua italiana

Si svolge presso la sede universitaria scelta da ciascun candidato ed è obbligatoria per tutti i corsi universitari, ad eccezione dei casi di esonero indicati nel paragrafo successivo.

La prova di conoscenza della lingua italiana non è richiesta nel caso in cui i corsi di laurea si svolgano esclusivamente in lingua straniera.

Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali - quando previste - chi non abbia superato la prova di lingua italiana

Per quanto attiene ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, autonome decisioni degli Atenei, possono prevedere il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana.

I.10 Esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana

Sono esonerati dall'esame preliminare di lingua italiana e sono iscritti indipendentemente dal numero dei posti riservati:

per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico:

a) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o anche quadriennale (se conseguito presso le scuole italiane all'estero), oppure di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'allegato 2;

b) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999  (G.U. n. 152 dell'1.7.1999) che ratifica l'Accordo con l'Argentina del 3.12.1997, entrato in vigore il 28.12.1999;

c) gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;

d) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana,nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Università degli studi di Roma, dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla Università per stranieri non statale legalmente riconosciuta "Dante Alighieri di Reggio Calabria" e dalla Società "Dante Alighieri", anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre università che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni.

per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico (nel caso la prova sia prevista dall'Ateneo):

gli studenti in possesso dei titoli indicati alle precedenti lettere c) e d).

Per tutti i corsi di studio sopra individuati sono comunque esonerati dalla prova di lingua italiana ma sottoposti al limite dello specifico contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residenti all'estero:

- gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, dalla III Università degli studi di Roma e dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena dalla Università per stranieri non statale legalmente riconosciuta "Dante Alighieri" di Reggio Calabria e dalla Società "Dante Alighieri", anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre università che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni.

Possono essere esonerati sulla base delle autonome decisioni dei singoli Atenei ma, comunque, sottoposti al limite dello specifico contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residenti all'estero:

- i candidati in possesso di attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni, ovvero di certificazioni o attestati di verifiche linguistiche rilasciati da altri soggetti;

- i candidati in possesso di certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana, obbligatoriamente conseguita in loco ai fini del rilascio del visto di ingresso, delle Università per Stranieri di Siena e di Perugia, della Terza Università degli studi di Roma, dell'Università per stranieri non statale legalmente riconosciuta "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, nonché della Società "Dante Alighieri".

I.11 Esami di ammissione

Gli esami, del cui calendario viene fornita annualmente comunicazione, e che i candidati devono sostenere insieme agli studenti comunitari, sono obbligatori nei seguenti casi:

- Corsi di laurea e di laurea magistrale direttamente finalizzati alla formazione di Architetto;

- Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;

- Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

- Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria;

- Corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie ;

- Corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia;

Sono altresì obbligatori gli esami di ammissione ai corsi individuati dalle Università, secondo la normativa vigente, le cui date di svolgimento vengono fissate nei bandi predisposti e affissi agli albi dai singoli Atenei (i siti dei vari Atenei possono risultare utili per specifiche informazioni).

I candidati provenienti dai Paesi nei quali l'iscrizione universitaria è effettuata col sistema del numero chiuso, sostengono eventuali prove attitudinali che ogni Università può stabilire autonomamente.

E' ammessa la partecipazione alle prove di ammissione ai corsi a numero programmato sia sulla base della domanda di preiscrizione sia sulla base di eventuali autonome modalità stabilite dalle Università.

I.12 Esiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati e formazione delle graduatorie

Entro quindici giorni dallo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, sia a livello nazionale, sia a livello di Università, secondo quanto previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264  , art. 4, c. 1  , sulla base degli esiti delle stesse e/o dell'eventuale valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana, ciascuna Università elabora ed espone due distinte graduatorie ( per ogni corso universitario) dei candidati che abbiano superato le prove, una delle quali comprendente i vincitori dei posti disponibili nel contingente riservato.

I.13 Posti rimasti disponibili nell'ambito dei singoli contingenti

Gli studenti che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile rispetto ai posti loro riservati possono, a seguito della pubblicizzazione di quelli ancora disponibili, presentare una sola domanda di:

a) ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto è valido anche per tale corso);

b) riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro, ad altra sede ( a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso, unitamente all'attestazione del superamento delle prove sostenute dall'Università presso la sede prescelta originariamente).

Le domande di cui alla lettera b) devono essere presentate dai candidati al Rettore dell'Università prescelta, nonché al Rettore dell'Università dove si è sostenuto l'esame di ammissione.

I.14 Iscrizione

Le informazioni relative alle immatricolazioni vanno acquisite presso ciascuna sede universitaria. Qualora anche in fase di immatricolazione lo studente straniero non risulti in possesso del prescritto titolo di soggiorno, l'iscrizione al richiesto corso di laurea o di laurea magistrale è effettuata con riserva fino al mese di giugno dell'anno successivo aquello di presentazione della domanda. In dette circostanze, su richiesta del competente Ateneo, entro e non oltre lo stesso mese di giugno, la Questura invierà una comunicazione in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza.

I.15 Restituzione dei documenti

Ai candidati che non superano le prove di ammissione viene restituita immediatamente la documentazione presentata. I candidati esclusi per altri motivi ottengono direttamente o, su loro richiesta, a mezzo posta, la documentazione a suo tempo presentata, dagli Atenei che informano la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza.

Entro il termine massimo del mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, gli interessati potranno ritirare presso le Rappresentanze le domande che non siano risultate conformi alle presenti disposizioni ed i documenti allegati, salvo che i medesimi non chiedano prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega a terzi.

I candidati che non superano le prove o non ottengono né l'ammissione ad altro corso universitario né la riassegnazione ad altra sede, devono lasciare l'Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente oltre tale data.

I.16 Proroga del permesso di soggiorno

Gli studenti, successivamente all'immatricolazione ad un corso universitario, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano il rinnovo del permesso di soggiorno per l'intero anno, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

In occasione del rinnovo, lo studente straniero che ha fatto ingresso in Italia con un visto per motivi di studio/università deve dimostrare di essere in possesso della medesima copertura economica richiesta per l'ingresso, non inferiore ad euro non inferiore ad euro 429,00 al mese, per ogni mese di durata dell’anno accademico e pari ad euro 5.577,00 annuali (circolare n. 10 diramata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il 2 febbraio 2012, con la quale, a pag 5, dell’allegato 2 denominato Rinnovo 2012-tabelle, sono state rese note le percentuali di aumento per variazioni del costo della vita, previste per l’anno 2012), del certificato di iscrizione all'Università e di tutte le condizioni già previste per il rilascio del permesso di soggiorno.

I permessi di soggiorno per motivi di studio/Università sono rinnovati "agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche", così come determinate dalle Università in termini di crediti. Lo stesso comma stabilisce che "per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio" ( art. 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  ).

Si ricorda che il rilascio del visto per studio/Università può essere concesso solo per l'immatricolazione ad un corso universitario, ed in nessun caso è previsto il rilascio del visto per studio/Università in favore di stranieri iscritti ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione.

E' prevista la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo studente straniero abbia fatto ingresso in Italia, ai sensi dell' art. 1, comma 1, lett. b) del D.L.vo 10 Agosto 2007 n. 154  . Al riguardo,nel precisare che la possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto è prevista per i soli corsi universitari, con esclusione, quindi dei passaggi a corsi privati, sono state individuate le relative modalità applicative nella circolare n. 400/C/2008/899/P/12.214.27BI datata 21 febbraio 2008 del Ministero dell'Interno.

CAPITOLO SECONDO

- CITTADINI COMUNITARI OVUNQUE RESIDENTI e CITTADINI STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA

- CITTADINI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO

II.1 Disposizioni generali

I candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all' art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286  , come modificato dall' art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189  "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" accedono senza limitazioni di contingente:

- A) ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico:

se in possesso di un titolo di studio valido (allegati n.1 e n.2 ) e della documentazione indicata al Capitolo I, lettera A)

Per gli studenti provenienti da Paesi in cui è previsto uno speciale esame di idoneità accademica , vedere Capitolo I, paragrafo I.1.

Sono accettate "con riserva" le domande di coloro che frequentino l'ultimo anno di scuola secondaria e di coloro che siano in procinto di sostenere gli speciali esami di idoneità accademica previsti dall'ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce.

- B) ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico:

- se in possesso di un titolo di studio rilasciato da una Università o di un titolo post secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario che consenta, in loco, il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità (vedere Capitolo I, lettera B) e superino le eventuali prove di ammissione stabilite per il corso di laurea specialistica non a ciclo unico prescelto.

Sono accettate "con riserva" le domande di coloro che, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo.

II. 2 Presentazione domande di iscrizione

I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta, secondo le modalità, i termini e la documentazione che viene richiesto di allegare, stabiliti da ciascun Ateneo. Le necessarie informazioni sono disponibili sui siti web: http:// www.miur.it > pagina "Università" > logo "Studenti stranieri" ovvero www.miur.it > pagina "Università" > rubrica "Studenti" > logo "Studiare in Italia" nonché http:// http://www.esteri.it > politica estera > politica culturale > attività > cooperazione universitaria > iscrizione studenti stranieri e possono comunque essere richieste alle Università stesse. I candidati residenti all'estero possono rivolgersi, per informazioni, alle Rappresentanze italiane.

II.3 Documenti di studio

I titoli di studio, rilasciati da autorità estere, vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco" (Modelli E ed L) a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio. In alternativa alla predetta dichiarazione di valore, nel rispetto della Convenzione di Lisbona, lo studente ha l'obbligo di produrre la documentazione che l'Università ritenga di acquisire, ai fini della valutazione del titolo di studio. Gli studi post secondari (esami e crediti), eventualmente già compiuti, ed i diplomi di laurea possono essere attestati dal "diploma supplement", ove adottato.

Per la traduzione gli interessati, se all'estero, possono rivolgersi a traduttori locali e devono richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio la certificazione della conformità della stessa traduzione. Se in Italia, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali.

Fermo l'obbligo di traduzione per il titolo di studio, lo studente può verificare i posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, nell'elenco informatizzato pubblicato nel sito del MIUR unitamente alle presenti norme, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre anche gli altri documenti da allegare.

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risieda (es. studente svizzero che studi in scuola appartenente all'ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi o abbia studiato (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola appartenente all'ordinamento britannico), il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione e di "dichiarazione di valore" della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi trattasi del Consolato Generale d'Italia in Londra).

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da una Università o da un Istituto superiore non universitario deve, comunque, essere munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore della Rappresentanza italiana nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che lo ha rilasciato.

I candidati, al fine di ottenere i predetti atti consolari, devono inviare alle Rappresentanze italiane i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che ha rilasciato il titolo, ove previsto dalle norme locali. Per quanto attiene alla apposizione del timbro Apostille di cui alle convenzioni dell'Aja e di Bruxelles, vedere quanto indicato al Capitolo I, paragrafo 1.1

I candidati, in caso di richiesta di perfezionamento dei documenti di studio, devono rivolgersi alla Rappresentanza italiana competente per territorio utilizzando il Modello "C" in una delle seguenti forme:

1) se residenti all?estero, presentando e ritirando i documenti originali personalmente o tramite terzi, all'uopo delegati;

2) se residenti in Italia, ed impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, inviando i documenti originali con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie). La Rappresentanza italiana provvederà in tal caso - a mezzo assicurata - a restituire agli interessati gli originali perfezionati.

I predetti modelli sono disponibili presso le Rappresentanze e le Università, nonché sui rispettivi siti web.

II.4 Titolo di soggiorno

I cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione richiedono l'iscrizione anagrafica al Comune ove intendono stabilire la propria dimora alle condizioni, modalità e termini fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30  .

II.5 Cittadini di Stati membri dell'Unione Europea in possesso di titolo di studio conseguito all'estero

L'iscrizione universitaria di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea inpossesso di titolo di studio estero, che non sia stato dichiarato equipollente ad un diploma italiano di istruzione secondaria di secondo grado dal competente Uffici Scolastici Regionali ai sensi delle norme in vigore, è regolata dall' art. 147 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592  "Approvazione del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore".

I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta attenendosi alle modalità ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione dallo stesso richiesta.

Restano in ogni caso confermate anche per i cittadini italiani - salvo che i medesimi non abbiano già ottenuto la dichiarazione di equipollenza sopra citata - le indicazioni riguardanti i titoli di studio statunitensi e britannici , nonché quelli relativi a sistemi scolastici ordinati su meno di 12 anni complessivi di scolarità e quelli che comportano nei sistemi locali un successivo esame di idoneità accademica (v.all.1).

Per i documenti di studio relativi alla iscrizione a corsi di laurea magistrale non a ciclo unico valgono le norme previste ai precedenti punti II.1 lettera B) e II.3.

PARTE SECONDA

Immatricolazioni a corsi di formazione presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Disposizioni Generali

Per l'accesso ai corsi di diploma accademico di primo livello e ai corsi di diploma accademico di secondo livello, attivati dalle Istituzioni AFAM (Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, Accademie di Belle Arti Legalmente Riconosciute, Conservatori di Musica, Istituti Musicali Pareggiati, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica - art. 11 d.P.R. 8.7.2005, n.212  ) si fa rinvio alle disposizioni che disciplinano l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale presso le Istituzioni universitarie, nelle seguenti parti:

Parte Prima: "Gli studenti"

- Capitolo I "Studenti stranieri residenti all'estero" (I.1 - I.15) - Capitolo II "Cittadini comunitari ovunque residenti e cittadini stranieri regolarmente soggiornati in Italia, cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero" (II.1 - II.5)

Parte Terza: "Le Rappresentanze" (da punto 1 a punto 6)

Parte Quarta: "Le Università" (da punto 1 a punto 10)

Parte Quinta: Capitolo I "Iscrizione ai MASTER di primo e secondo livello" e Capitolo II "Iscrizione a corsi singoli"

ALLEGATI : - Allegato 1 - Allegato 2 - Modelli A bis -C bis - E bis - L bis

Avvertenze specifiche

La prova di conoscenza della lingua italiana (Parte Prima - capitolo I.10) può avvenire anche contestualmente alle prove di ammissione a cura delle singole Istituzioni.

L'elenco dei corsi e del corrispondente contingente di posti riservato, da ogni Istituzione Afam, ai cittadini non comunitari residenti all'estero, parte integrante delle disposizioni, è consultabile sul sito web, all'indirizzo: http:// afam.miur.it/studenti stranieri/ .

L'elenco sarà pubblicizzato anche dalle Istituzioni Afam e dalla Rappresentanze italiane all'estero e sul sito web del MAE http://www.esteri.it > politica estera > politica culturale > attività > cooperazione universitaria > iscrizione studenti stranieri.

Gli indirizzi delle istituzioni statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale nell'ambito dell'alta formazione artistica e musicale sono disponibili sul sito web del Ministero www.miur.it , alla rubrica "Istituzioni" del settore Alta Formazione Artistica e Musicale.

Ogni comunicazione riguardante il settore Afam va inoltrata al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - Piazzale Kennedy, 20 - 00144 ROMA. In particolare, dovranno essere inviati, all'Ufficio II della Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, gli elenchi dei candidati stranieri ammessi ai corsi, nonché gli elenchi dei candidati effettivamente iscritti.

Le istituzioni del settore Afam per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati stranieri non comunitari residenti all'estero si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze Diplomatico-consolari italiane e competenti, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri ( http://www.esteri.it > Rappresentanze diplomatiche> Ambasciate e Consolati).

PARTE TERZA

Le Rappresentanze

1. Accettazione delle domande

Ciascuna Rappresentanza riceve le domande di preiscrizione dei cittadini stranieri non comunitari residenti nella propria circoscrizione, redatte in originale e duplice copia, sul Modello "A"/Form A (versione in lingua inglese) corredate della documentazione prescritta.

In casi particolari, il Capo della Rappresentanza può accettare o meno la domanda presentata da candidati provenienti da Paesi terzi e temporaneamente residenti nella Circoscrizione di propria competenza, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse. Vengono accolte "con riserva" le domande di preiscrizione dei candidati che al momento della presentazione della richiesta di preiscrizione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, frequentino l'ultimo anno di scolarità e debbano ancora sostenere gli esami finali e - ove previsto dall'ordinamento locale - uno speciale esame di idoneità accademica. La Rappresentanza italiana competente riceverà il titolo finale o l'attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, al fine di sciogliere la predetta riserva.

Sono accettate "con riserva" le domande dei candidati che al momento della presentazione della domanda di preiscrizione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo.

Le rappresentanze Diplomatiche hanno competenza esclusiva sulla fase istruttoria e sulla firma delle dichiarazioni di valore che non possono essere delegate agli Istituti Italiani di Cultura.

2. Inoltro alle Università dell'elenco dei candidati

Le Rappresentanze inoltrano alle sedi universitarie prescelte dagli studenti, per posta elettronica, ove possibile certificata, il foglio excel (allegato 3), contenente l'elenco dei candidati, divisi per corso di laurea e di laurea specialistica/magistrale, con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie riguardanti i singoli interessati. Restituiscono agli studenti le domande di preiscrizione accolte, autenticate della firma e della fotografia, allegando: per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico i titoli di studio in originale, di cui all'allegato 1, legalizzati, nonché i titoli di cui all'allegato 2 per i quali siano previsti atti di legalizzazione; fotocopia autenticata dei titoli di studio stessi, corredata di traduzione e di dichiarazione di valore (Mod. E).

per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico

a) titolo conseguito presso una Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica - confermato dalla Rappresentanza diplomatica - attestante gli esami superati nonché per ogni disciplina i programmi dettagliati per il conseguimento dei titoli di cui alle lettere a) e b). Gli studi post secondari (esami e crediti), eventualmente già compiuti, possono essere attestati dal "diploma supplement", ove adottato.

La dichiarazione di valore relativa ai titoli di cui ai punti a) e b) è prodotta sul Modello L.

Copia conforme delle domande e di tutta la documentazione deve essere conservata agli atti d'ufficio della Rappresentanza per cinque anni, a disposizione delle Amministrazioni centrali.

Qualora risulti che gli Atenei abbiano pubblicizzato, unitamente all'elenco dei posti riservati per ogni singolo corso di laurea, la possibilità di curare nella propria sede, ad eccezione del titolo di studio, la traduzione dell'eventuale, ulteriore documentazione di studio, le Rappresentanze, ove possibile, ne danno informazione ai candidati interessati.

Le Rappresentanze forniscono alle Università recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica cui rivolgersi, per eventuali contatti.

3. Pubblicizzazione notizie

Le Rappresentanze pubblicizzano le seguenti informazioni ricevute da ogni Università:

- data, orario e indirizzo della sede d'esame, sia per la prova di lingua italiana ove obbligatoria, sia per eventuali ulteriori prove di accesso o attitudinali;

- scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti delle predette prove;

4. Rilascio dei visti di ingresso

Ai fini della iscrizione a corsi di laurea tenuti in lingua italiana, è necessaria una adeguata conoscenza dell'italiano che dovrà essere provata dallo studente e/o accertata dalla Rappresentanza.

A tale scopo, lo straniero ai fini del rilascio del visto di ingresso per studi universitari, potrà dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana attraverso l'esibizione di certificazioni delle Università per Stranieri di Siena e di Perugia e della Terza Università degli studi di Roma, dell’Università per Stranieri non statale legalmente riconosciuta “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, della Società Dante Alighieri anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti, o di attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi, ovvero di altre certificazioni/diplomi riconosciuti ai fini dell’esonero dalle prova di conoscenza della lingua italiana indicati nel capitolo primo, paragrafo I.10.

Qualora non si sia reso possibile il conseguimento in loco della suddetta certificazione, le Rappresentanze potranno richiedere analoga certificazione rilasciata da altri soggetti operanti in loco. Nell'ipotesi in cui lo studente straniero non sia in grado di produrre tale documentazione, la sua conoscenza della lingua italiana potrà essere verificata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura - ove presenti - attraverso un colloquio o nei modi ritenuti più opportuni.

Le Rappresentanze diplomatico-consolari forniscono adeguate informazioni sulle certificazioni o sulle verifiche, di cui al comma precedente, alle università di destinazione dei candidati, affinché le medesime possano valutarle, nella loro autonomia, ai fini dell'eventuale esonero dall'esame di competenza linguistica previsto in sede.

In attesa di opportune iniziative in sede di specifici Accordi tra l'Italia e la Croazia, l'iscrizione degli studenti croati pendolari prescinde dall'obbligo degli stessi di richiedere il permesso di soggiorno e avviene previa esibizione del solo visto di ingresso (eventualmente ad ingressi multipli).

La Rappresentanza, previa acquisizione della documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, può rilasciare al candidato che risulti inserito negli elenchi degli ammessi alle prove - anche se "con riserva" - il visto d'ingresso per motivi di studio/Università al fine di consentire al richiedente di sostenere l'esame di ammissione all'Università.

Il visto per studio/Università può essere rilasciato ? in una sola circostanza ed esclusivamente nei termini e nei tempi previsti dalle presenti Disposizioni - soltanto per consentire l?immatricolazione in Italia degli studenti stranieri. In nessun caso è previsto il rilascio del visto per studio/Università in favore di stranieri iscritti ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione.

Né sarà possibile rilasciare visti di reingresso a studenti immatricolati ed in attesa di rilascio di primo permesso di soggiorno in quanto ciò non è previsto dalla normativa vigente.

Detto visto, rilasciato secondo le procedure indicate dalla Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri ed in presenza dei requisiti economici ed assicurativi appresso specificati, dovrà essere di tipo "D" (nazionale) con ingressi multipli e validità sempre superiore a 90 giorni (onde consentire agevolmente l'eventuale proroga del relativo permesso di soggiorno in caso di successiva immatricolazione ad un corso universitario) e, ove possibile, con validità fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

La Rappresentanza rilascia ai candidati una propria dichiarazione con la quale certifica in base a quale dei requisiti ed alla relativa documentazione probatoria, sia stato rilasciato lo specifico visto per motivi di studio.

A coloro che risultino ammessi "con riserva" ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico il visto d'ingresso può essere concesso solo dopo che i medesimi abbiano presentato il diploma di maturità e/o l'attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge e, se necessario, l'attestato di idoneità accademica.

5. Scioglimento della riserva

Le Rappresentanze a completamento delle domande e della documentazione già accettate "con riserva", restituiscono agli studenti interessati all'immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico gli ulteriori documenti di studio muniti dei prescritti atti, entro il termine di rilascio del visto di ingresso e, comunque, prima dello svolgimento delle prove di ammissione.

Qualora non sia possibile - per limiti di tempo - provvedere in tal senso, i candidati interessati sono ammessi alle prove stesse "con riserva". Le Rappresentanze, in questo specifico caso, devono comunque dare conferma alle Università, entro e non oltre il quindicesimo giorno dall'effettuazione delle predette prove - via mail, integrando il foglio excel già utilizzato o a mezzo fax, dei nominativi di coloro che abbiano conseguito il titolo finale (indicando la votazione ottenuta) e/o di coloro che siano risultati idonei negli speciali esami di idoneità accademica previsti per l'accesso alle Università locali. Devono essere precisati i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle Università anche di tale elemento, ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie. Laddove non sia previsto un voto finale la Rappresentanza ne darà specifica precisazione, per evitare che in alcune sedi universitarie venga assegnato d'ufficio il voto minimo.

In tale ipotesi, la relativa documentazione è restituita dalle Rappresentanze agli studenti interessati tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, entro il 30 settembre.

6. Restituzione documenti

Entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, le Rappresentanze restituiscono agli interessati le domande che non siano risultate conformi alle presenti norme con i documenti allegati, con lettera motivata e tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, salvo che i medesimi non chiedano prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega a terzi.

PARTE QUARTA

Le Università

1. Elenco dei posti disponibili

Ciascuna Università pubblicizza l'elenco dei posti riservati per ogni singolo corso di laurea agli studenti stranieri, al fine di consentire agli interessati di presentare la domanda di preiscrizione. Nell'elenco deve risultare anche se gli studenti devono o meno provvedere alla traduzione della documentazione da allagare alla domanda - ad eccezione del titolo di studio da tradurre obbligatoriamente.

2. Ricezione degli elenchi con l'indicazione delle richieste di preiscrizione.

Le Università ricevono dalle Rappresentanze per posta elettronica il foglio excel contenente i nominativi dei candidati non comunitari residenti all'estero e le relative notizie necessarie per la preiscrizione, di cui all'allegato 3).

3. Contatti preliminari con gli Atenei in vista della prescrizione ai corsi di laurea specialistica non a ciclo unico

Nel caso di richiesta di prescrizione ai corsi di laurea specialistica non a ciclo unico, per il quale è previsto che gli studenti possono, attraverso mezzi informatici o di comunicazione, contattare l'Ateneo prescelto per segnalare a quale corso di laurea intenderebbero iscriversi, le Università valutano la documentazione di studio acquisita informalmente, in modo da effettuare una preventiva valutazione delle singole candidature. L'Università potrà in tale modo comunicare agli interessati la possibile ammissione all'immatricolazione con eventuali obblighi formativi da recuperare, ovvero l'ammissione alle eventuali prove attitudinali ove definite dall'Ateneo o consigliare l'iscrizione ad altro corso di studio ritenuto idoneo.

La effettiva prescrizione al corso avviene comunque solo ed esclusivamente secondo le previste procedure da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Parte III). I contatti preliminari diretti tra lo studente e l'Ateneo prescelto e le eventuali comunicazioni di accettazione che ne derivino non sono sostitutivi delle predette procedure.

La circostanza dovrà essere evidenziata nel sito web dell'Ateneo, nel caso di procedura di iscrizione on-line.

4. Invio notizie alle Rappresentanze

Le Università provvedono a:

- inviare alle Rappresentanze e a pubblicizzare l'indirizzo della sede di esame, la data e l'orario per: la prova di lingua italiana; le specifiche prove di accesso a ciascuno dei corsi universitari programmati sia a livello nazionale, sia dalle Università; eventuali ulteriori prove di ammissione o attitudinali, anche con riferimento ai candidati provenienti dai Paesi nei quali l'iscrizione universitaria sia effettuata col sistema del numero chiuso;

- inviare alle Rappresentanze una scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti degli esami di ammissione, per opportuna informazione degli studenti interessati. Tale scheda è contestualmente pubblicizzata nella stessa data con l'esposizione all'albo di ciascuna Università.

5. Prove di ammissione

Le Università ammettono alle prove i candidati, "con riserva" e ricevono direttamente dallo studente, anziché dalle Rappresentanze, la domanda di preiscrizione autenticata della firma e della fotografia nonché i documenti di studio, muniti dei prescritti atti e già restituiti agli studenti dalle Rappresentanze stesse. Forniscono, inoltre, agli interessati istruzioni su modalità e tempistica per la consegna di detti documenti.

Entro e non oltre il quindicesimo giorno dall'effettuazione delle prove di ammissione, le Università ricevono dalle Rappresentanze, via mail, le comunicazioni relative ai titoli di studio che per limiti di tempo non siano stati ancora restituiti ai candidati, con l'indicazione della votazione ottenuta e/o le informazioni riferite a coloro che abbiano superato gli speciali esami di idoneità accademica previsti per l'accesso alle Università locali, precisando i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle stesse Università anche di tale elemento ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie. Laddove non sia previsto un voto finale la Rappresentanza ne darà specifica precisazione, per evitare che in alcune sedi universitarie venga assegnato d'ufficio il voto minimo.

Le Università acquisiscono dagli studenti, a seguito della restituzione agli stessi da parte della Rappresentanza, la relativa documentazione in originale a partire dal 30 settembre.

La prova di conoscenza della lingua italiana si svolge presso la sede universitaria richiesta da ciascun candidato ed è obbligatoria, ad eccezione dei casi di esonero previsti.

6. Esiti delle prove di ammissione e formazione delle graduatorie

Entro quindici giorni dallo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, sia a livello nazionale, sia a livello di Università, secondo quanto previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264  , art. 4, c. 1  , sulla base degli esiti delle stesse e/o dell'eventuale valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana, ciascuna Università elabora ed espone due distinte graduatorie ( per ogni corso universitario) dei candidati che abbiano superato le prove, una delle quali comprendente i vincitori dei posti disponibili nel contingente riservato.

Nei casi in cui sia prevista la valutazione anche del titolo finale di Scuola Secondaria, la traduzione in centesimi del voto o del giudizio del titolo di studio estero, sarà effettuata dall'Università nei seguenti modi:

a) qualora si tratti di titoli conseguiti presso istituzioni di Paesi comunitari, secondo i criteri matematici indicati nella tabella di corrispondenza elaborata a suo tempo da parte del M.U.R.S.T;

b) qualora si tratti di titoli conseguiti presso istituzioni di Paesi non comunitari, in base alle informazioni fornite dalla competente Rappresentanza italiana nella "Dichiarazione di valore" sul sistema di valutazione locale e sulla scala di valori cui si riferisce il voto o il giudizio del titolo stesso. A tal fine, le Università possono utilmente riferirsi alle disposizioni emanate a suo tempo dal M.P.I. per la conversione in 100.mi nei procedimenti di equipollenza di titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani - D.M. 20.7.78; Circ. M.P.I. n. 280 del 14.11.1978 e n. 172 (punto 6.) del 13.6.80).

- Sono, inoltre, pubblicate anche le graduatorie dei candidati che hanno superato la selezione eventualmente operata dalle Università, in rapporto ai corsi non programmati.

7. Posti rimasti disponibili nell'ambito dei singoli contingenti

Ogni sede universitaria fornisce, secondo i tempi e le modalità stabiliti dal MIUR, i dati relativi al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili per ogni corso universitario, rispetto al contingente originariamente definito.

Ogni Università provvede alla pubblicizzazione dei medesimi posti, al fine di permettere a coloro che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile rispetto ai posti disponibili, di presentare domanda di:

a) ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto è valido anche per tale corso);

b) riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro, ad altra sede ( a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso, unitamente all'attestazione del superamento delle prove sostenute dall'Università presso la sede prescelta originariamente). Ogni Ateneo stabilisce autonomamente i criteri per l'accoglimento delle domande (comprese eventuali altre prove attitudinali) e provvede ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi, richiedendola all'Ateneo che ha trasmesso le domande stesse.

Le comunicazioni relative all'assegnazione degli studenti ad altra sede e/o ad altro corso universitario e alla trasmissione dei relativi documenti, devono essere indirizzate per conoscenza alle Rappresentanze italiane nonché alle Questure interessate, con l?indicazione della cittadinanza di ciascun candidato.

8. Iscrizione degli studenti privi del titolo di soggiorno

Se in fase di immatricolazione lo studente straniero non risulta in possesso del prescritto titolo di soggiorno, l'iscrizione al richiesto corso di laurea è effettuata con riserva fino al mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. In dette circostanze, su richiesta del competente Ateneo, la Questura invierà una comunicazione in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza entro e non oltre lo stesso mese di giugno.

9. Restituzione dei documenti

La documentazione dei candidati definitivamente esclusi può essere restituita dagli Atenei agli interessati, direttamente o, su loro richiesta, a mezzo posta, informandone la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza.

10. Notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione

Per la notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione - che non deve essere trasmessa ai Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno e dell'Istruzione - gli Atenei:

- restituiscono per posta elettronica, il foglio excel alle Rappresentanze, con l'indicazione degli studenti che si sono effettivamente iscritti, che sono risultati assenti alle prove di ammissione, o non idonei, o idonei riassegnati ad altra sede e/o ad altro corso, o idonei non ammessi;

- inviano le stesse informazioni alle competenti Questure;

- aggiornano l'Anagrafe degli studenti consultabile dal sito web del MIUR, all'indirizzo http://anagrafe.miur.it/index.php , pagina "Università", rubrica "Anagrafe degli studenti"con i dati relativi agli studenti effettivamente iscritti.

PARTE QUINTA

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE

CORSI DI DOTTORATO E DI PERFEZIONAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DI "MASTER" DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO

CORSI SINGOLI

CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PRESSO LE UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA, DI SIENA E DI REGGIO CALABRIA "Dante Alighieri "

Avvertenza: Per l'accesso ai diversi corsi di formazione post lauream (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master), può essere rinnovato, alla luce della previsione contenuta nel D.P.R. n. 394/1999  , ultima parte del comma 4 dell'articolo 46  , il permesso di soggiorno per motivi di studio/Università, rilasciato per la frequenza di corsi singoli, purché gli stessi siano necessari per la frequenza dei corsi post-lauream (tale necessità deve essere certificata dall'Ateneo prescelto).

CAPITOLO PRIMO

Cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all' art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998  , come modificato dall' art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189  "Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo".

I.1 Iscrizione alle scuole di specializzazione non mediche

Iscrizione ai Master universitari di primo e di secondo livello

Possono richiedere l'iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto. L'iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell'iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.

I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta, secondo le modalità ed i termini stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione dagli stessi prescritta, debitamente corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana e munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo. Gli interessati, possono rivolgersi a traduttori locali e far confermare dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. Se in Italia, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali.

I candidati che non abbiano ancora ottenuto il perfezionamento dei documenti con gli atti consolari sopra descritti, e che siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono inviare i documenti con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca simili garanzie) alle predette Rappresentanze italiane all'estero che, dopo averne curato la regolarizzazione, li restituiscono al mittente, ove possibile, a mezzo assicurata o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie.

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito in Italia debbono soddisfare il requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

Cittadini non comunitari residenti all'estero

I.2 Iscrizioni ai corsi di Dottorato e di Master

Per le iscrizioni ai master universitari non si applicano le disposizioni previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e laurea magistrale, atteso che le procedure di ingresso ai master non seguono un calendario definito a livello di disposizioni generali.

A) Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di iscrizione i candidati stranieri in possesso di un titolo accademico equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto. I candidati presentano la domanda di partecipazione ad un corso di Dottorato o di un Master unitamente ad una copia del titolo di studio, direttamente alle Università seguendo le procedure ed entro i termini previsti dal bando delle relative sedi. Tale procedura deve applicarsi anche nel caso di Master istituiti da Università in collaborazione con enti pubblici o privati. A seguito della conferma di accettazione da parte dell'Ateneo, presentano il titolo di studio alla Rappresentanza Diplomatica, per i prescritti atti consolari. In funzione dell'inizio dei corsi, richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio/Università di validità correlata a quella del corso, ovvero il visto di ingresso di corto soggiorno per motivi di studio, in conformità di quanto specificato alla successiva lettera B). Al momento dell'accesso all'Ateneo, presentano il titolo di studio, debitamente corredato dei predetti atti consolari.

B) Ruolo delle Rappresentanze

Le Rappresentanze diplomatico-consolari, tenuto conto della tempistica prevista per l'inizio dei corsi di Master, dell'accettazione dell'Università che dovrà specificare se il corso richiesto sia un master di primo o di secondo livello ed effettuati gli atticonsolari di competenza relativamente ai titoli di studio, concedono un visto d'ingressoper motivi di studio/università di validità correlata a quella del corso che lo studente intende seguire, nei seguenti casi:

- laddove non siano previste prove di ammissione;

- nel caso in cui le predette prove si svolgano con modalità non richiedenti la presenza fisica in Italia (per esempio on-line o mediante intervista telefonica), dietro presentazione di documentazione rilasciata dalle Università, attestante il superamento delle stesse.

Le Rappresentanze concedono un visto di ingresso di corto soggiorno per motivi di studio, laddove il candidato debba partecipare a prove di ammissione in presenza, che hanno luogo con molto anticipo rispetto all'inizio dei corsi. In tale evenienza, la Rappresentanza rilascerà al candidato, rientrato nel Proprio Paese dopo aver sostenuto le prove, un nuovo visto di ingresso, in coerenza con l'inizio del corso.

C) Ruolo delle Università

Le Università che ricevono la richiesta di ammissione ai Master comunicano l'accettazione dello studente e l'esito delle prove di accesso, ove previste, alle Rappresentanze competenti, sia per il successivo perfezionamento della documentazione necessaria, che sarà effettuato solo nel caso in cui i candidati superino le citate procedure concorsuali sia per il rilascio del relativo visto. La valutazione dei titoli, ai fini della partecipazione ai master universitari, è di esclusiva competenza degli Organi accademici.

CAPITOLO SECONDO

II.1 Iscrizione ai corsi singoli

I cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all' art.39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998  e successive modifiche che intendono frequentare uno o più corsi singoli o "stage" possono iscriversi, nei termini previsti dalle singole Università:

- presentando il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato;

- seguendo le modalità autonomamente stabilite dall'Università, se non immatricolati presso Atenei esteri, ma comunque interessati alla frequenza dei corsi.

I cittadini non comunitari residenti all'estero che intendono frequentare uno o più corsi singoli o "stage" presso Atenei, possono iscriversi presentando la domanda alle Rappresentanze Diplomatiche italiane nei termini fissati nel calendario allegato, parte integrante delle disposizioni.

Conseguentemente, le medesime Rappresentanze inviano alle istituzioni universitarie, entro i termini previsti nel predetto calendario, il foglio excel con l'indicazione dei nominativi dei richiedenti e degli estremi dei rispettivi libretti universitari o altri documenti dell'Ateneo estero tradotti e legalizzati, ovvero di altra eventuale documentazione atta a dimostrare l'interesse alla frequenza del corso singolo da parte di candidati non iscritti presso Atenei esteri.

I documenti verranno consegnati dallo studente direttamente all'Ateneo prescelto.

Per il rilascio dei visti di ingresso relativi ai corsi summenzionati, si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen ed alla legge nazionale in materia di immigrazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio migratorio.

Il candidato straniero non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione degli studi per la frequenza di un ulteriore corso singolo, diverso da quello che ha reso possibile l'ingresso dello studente in Italia, (la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio è consentita per la prosecuzione degli studi con iscrizione ad un "corso di laurea" - Recepita Direttiva 2004/114/CE all' art. 39 del Decreto legislativo n. 268/1998  ).

Il candidato straniero può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione degli studi per l'iscrizione ad un corso di laurea attinente o conseguente al corso singolo concluso (attinenza o consequenzialità debbono essere certificate dall'Ateneo interessato).

In nessun caso i corsi singoli o "stage" possono essere valutati ai fini dell'iscrizione ai corsi di laurea e di laurea magistrale.

II.2 Iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana presso le Università per stranieri di Perugia, di Siena e di Reggio Calabria "Dante Alighieri"

Nei confronti di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, in possesso di regolare iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana istituiti dalle Università per Stranieri di Perugia,di Siena e di Reggio Calabria "Dante Alighieri", possono essere rilasciati visti con validità commisurata alla durata dei corsi stessi. Per il rilascio dei visti di ingresso relativi ai corsi summenzionati, si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen ed alla legge nazionale in materia di immigrazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio migratorio.

 


ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 

Titoli di studio esteri validi per l’accesso alle università:

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/allegato1.pdf

 
- Allegato 2   -

 

Diplomi italiani di istruzione secondaria di secondo grado ovvero titoli di studio di scuole straniere o internazionali:

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/allegato2.pdf

 
- Allegato 3   -

 
- Allegato 4   -

 

MODELLO A - DOMANDA DI PREISCRIZIONE CITTADINI NON - COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/Modello_A.pdf

FORM A (versione in inglese)

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/Form_A.pdf

MODELLO A-BIS DOMANDA DI PREISCRIZIONE CITTADINI NON - COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/Modello_A-bis.pdf

FORM A-BIS (versione in inglese)

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/Form_A-bis.pdf

 
- Allegato 5   -

 
- Allegato 6   -

 
- Allegato 7   -