Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  
CIRCOLARE 4 ottobre 2011, n. 7496
  OGGETTO: Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150  recante "Disposizioni complementari ai codice di procedura civile  in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell' articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69  ".  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.pubblica.sicurezza;direzione.centrale.immigrazione.polizia.frontiere:circolare:2011-10-04;7496


 

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre scorso, è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto, in vigore dal prossimo 6 ottobre.

La norma in esame, all' articolo 3  , reca la definizione del rito sommario di cognizione, con la specifica indicazione delle norme dei Libro quarto, Titolo I, Capo III bis del codice di procedura civile  che prevedono e disciplinano tale rito.

Lo stesso legislatore, negli articoli seguenti, ha posto, tra le controversie ricondotte a tale rito, anche taluni procedimenti in materia di immigrazione. In particolare, occorre richiamare:

- l' articolo 16  , con riguardo alle controversie del mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri

Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari:

- l' articolo 17  , relativamente alle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari; al riguardo, appare opportuno richiamare l'attenzione sul termine previsto per la proposizione del ricorso che è stato portato da 20 a 30 giorni, ovvero a 60 giorni qualora il ricorrente risieda all'estero;

- l' articolo 18  , concernente le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione adottato dal Prefetto, nei confronti di cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea; al riguardo, appare opportuno richiamare l'attenzione sul termine previsto per la proposizione del ricorso che è stato ridotto a 30 giorni, ovvero a 60 giorni qualora il ricorrente risieda all'estero;

- l' articolo 19  , riguardante le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale

- l' articolo 20  , relativamente all'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare;

- l' articolo 34  che, ai commi 18  , 19  , 20  e 32,  , riporta le modificazioni e le abrogazioni apportate:

- all' articolo 8  e all' articolo 22, commi 2  , 3  , 4  , 5   del novellato decreto legislativo n. 30/2007 ;

- all' articolo 13, commi 5-bis   e 8  , all' articolo 13-bis  , all' articolo 14, comma 4  e all' articolo 30, comma 6  e all' articolo 44  del novellato decreto legislativo n. 286/98  ;

- all' articolo 35 del decreto legislativo 25/2008  .

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione, infine, sulla previsione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo in esame, in materia di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. La norma introdotta prevede che la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto possa essere concessa dal giudice, con ordinanza non impugnabile, nei casi in cui ricorrano gravi e circostanziate ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione del provvedimento di sospensione.

In materia di sospensione occorre, tuttavia, evidenziare quanto specificamente previsto all' articolo 17, comma 5  del decreto legislativo in esame, in tema di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, nonché al successivo articolo 19, commi 4   e 5  , nel caso di impugnazione dei provvedimenti concernenti il riconoscimento della protezione internazionale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE Rodolfo Ronconi