Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
CIRCOLARE 31 maggio 2012, n. 7879
  Oggetto: Sisma Regione Emilia Romagna. Comunicazioni obbligatorie  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:circolare:2012-05-31;7879

A tutti gli indirizzi in allegato


 

In considerazione del sisma che ha colpito l'Emilia Romagna, si ritiene utile fornire alcune informazioni concernenti gli adempimenti legati alle denunce dei rapporti di lavoro.

Come è noto, la disciplina che regola le comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro devono effettuare, inviando it modello UNILAV ai servizi ove è ubicata la sede di lavoro, in caso di assunzione, variazione e cessazione dei rapporti di lavoro, è prevista dalla Legge 26 dicembre 2006, n. 296  ; dal Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 e dalle varie note circolari emanate nel tempo. Tale disciplina prevede altresi una serie di sanzioni collegate al mancato rispetto degli adempimenti legati alla mancata o tardiva comunicazione.

Contestualmente, il legislatore del 2007 ha previsto una serie di deroghe alla disciplina generale che, con riguardo al caso in specie sono da circoscrivere ai c.d. casi di "forza maggiore" e "malfunzionamento dei sistemi informatici" che prevedono modalità semplificate di comunicazione, da effettuare con il Modello UNIURG che di seguito si ricordano.

Infatti, dall'obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente alla data di assunzione, restano escluse quelle assunzioni effettuate a causa di "forza maggiore", ovvero di avvenimenti di carattere straordinario, che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un'assunzione immediata. In via esemplificativa (ma non limitativa) sono da ricomprendere gli eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, gli uragani; terremoti, ecc.), come purtroppo il sisma che ha colpito l'Emilia Romagna. In tali casi, il sistema ammette le comunicazioni "tardive" che indicheranno i motivi di "forza maggiore", senza che il datore di lavoro incorra in alcuna sanzione.

Inoltre, il decreto interministeriale del 30 ottobre 2007  , ai commi 5   e 6   dell'art. 4 , prevede che in caso di mancato funzionamento dei servizi informatici il soggetto abilitato possa adempiere all'obbligo inviando, nei termini previsti dalla legge, il modello UNI-URG al fax server nazionale (848800131), fermo restando l'obbligo di effettuare la comunicazione completa per via telematica entro il primo giorno utile al ripristino dell'anomalia. Questa comunicazione ha lo scopo di attestare agli organi di vigilanza la buona fede del datore di lavoro e la circostanza che l'inosservanza dei termini è stata determinata da un oggettivo impedimento.

L'ipotesi di malfunzionamento può riguardare, oltre il non funzionamento dei servizi informatici regionali che ricevono la comunicazione, anche il temporaneo non funzionamento del sistema informatico del datore di lavoro (o di altro soggetto che effettua la comunicazione per proprio conto).

Pertanto alla luce di quanto sopra ricordato, si conferma che tutto l'impianto normativo regolamentare delle comunicazioni obbligatorie prevedono la possibilità di effettuare le comunicazioni in tempi diversi da quelli previsti dalla disciplina ordinaria nei casi in cui, a causa di un evento naturale disastroso, come purtroppo il sisma che ha colpito l'Emilia Romagna, non è possibile effettuare le comunicazioni nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina ordinaria senza incorrere nelle sanzioni che lo stesso sistema prevede.

Al fine di garantirne la massima diffusione, la presente nota è pubblicata sul sito istituzionale del ministero ( www.lavoro. gov.it ) e sul portale cliclavoro ( www.cliclavoro.gov.it ).

 

Il Direttore Generale: Dott.ssa Grazia Strano



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