AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura Piazza della Repubblica n. 15
e, per conoscenza: AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - 90100 P A L E R M O
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - 09100 C A G L I A R I
AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO - S E D E
ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE S E D E
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Via Cesare Balbo n. 16 - 00184 R O MA
ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI Via dei Prefetti n. 46 - 00186 R O M A
ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE Via dei Mille n. 35 E/F - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
ALLA DE.A. - Demograflci Associati - c/o Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)
L' art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 , introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all' art. 13, comma 1, lett. a) , b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 , nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
Prima di illustrare la procedura attraverso la quale dovrà darsi attuazione alla nuova disciplina, oocorre premettere che è attualmente in corso di definizione l'iter di adozione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal c. 5 del citato art. 5 al fine di armonizzare il vigente regolamento anagrafico alle nuove disposizioni in commento. Peraltro, va da subito precisato che le disposizioni del decreto-legge, oggetto della presente circolare, acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, ovvero dal 2 maggio 2012 ( art. 5, c. 6 ). Ne consegue che alle dichiarazioni anagrafi che presentate da tale data dovrà applicarsi la disciplina in esame, secondo le istruzioni operative che si espongono di seguito.
1) Dichiarazioni anagrafiche ( art. 5, c. 1 e 2 ).
Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell' art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafi che di cui all' art. 13, c. 1, lett. a) , b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno, che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all' art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 . Tali moduli, ed in particolare la dichiarazione di residenza e la dichiarazione di trasferimento per l'estero sono allegati alla presente circolare (allegati 1 e 2), fermo restando che sul sito internet saranno altresì pubblicati gli elenchi della documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica dei cittadini appartenenti a Stati dell'Unione europea o a Stati terzi.
Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d. Igs. n. 82/2005 , che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potrmmo presentare le dichiarazioni anagrafi che non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Calta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Riguardo all'inoltro delle dichiarazioni, è indispensabile che sul sito istituzionale di ciascun comune siano pubblicati gli indirizzi esatti ai quali inoltrare le dichiarazioni, con particolare riferimento all'indirizzo postale, di posta elettronica, nonché al numero di fax.
Tale adempimento, espressamente previsto dal regolamento in corso di adozione, oltre a semplificare ai cittadini l'invio della dichiarazione, è essenziale per il comune destinatario, il quale entro due giorni lavorativi dalla presentazione deve provvedere alla registrazione della dichiarazione stessa.
2) Registrazione delle dichiarazioni:
Ai sensi dell' art. 5, c. 3, del d.l. n. 5/2012 , l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all' art. 13, c. 1, lett. a) , b) e c) art. 13, c. 1, lett. a), b) e c) , effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione. Il primo adempimento a carico del comune destinatario della dichiarazione è quindi l'iscrizione anagrafica, la cancellazione o la registrazione del cambio di abitazione dichiarata, riportando a tal fine nelle schede anagrafiche i dati indicati dal cittadino nel modulo dianzi menzionato, che dovrà essere necessariamente compilato almeno nella parte obbligatoria.
Nei casi di presentazione della dichiarazione allo sportello, l'ufficiale d'anagrafe dovrà rilasciare all'interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, la comunicazione di avvlo del procedimento, di cui all' art. 7 della legge n. 241/1990 , informandolo degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa. A tal fine, in calce alla suddetta comunicazione, potrà essere riportata una formulazione del seguente tenore: "Si comunica che a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) questo ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata".
Resta ovviamente fermo l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento nei confronti di coloro che anziché presentarsi allo sportello inoltrano la comunicazione con le suddette modalità, nonché degli eventuali controinteressati, secondo quanto dispone la sopraccitata legge n. 241/1990 .
3) Iscrizioni per trasferimento da altro comune o dall'estero di cittadini iscritti all' AIRE:
Nei casi di iscrizione con provenienza da altri comuni o dall'estero di cittadini italiani iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe dovrà provvedere, con la massima tempestività, ad informare dell'iscrizione effettuata il comune di provenienza o di iscrizione AIRE, inoltrando a questo ultimo i dati forniti dall'interessato, attraverso il modello APR4, come ridefinito d'intesa con l'ISTAT nell'esemplare che si allega (alI. 3).
Il comune di provenienza provvederà a sua volta alla cancellazione dell'interessato, con decorrenza dalla data della presentazione della dichiarazione. Al fine di evitare il prolungarsi di situazioni di doppia iscrizione anagrafica è importante che il comune di provenienza effettui quanto prima tale cancellazione, e comunque entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione da parte del comune di nuova iscrizione, come anche previsto nel regolamento in corso di adozione. A partire dal momento di ricezione della comunicazione, il comune di provenienza deve altresì cessare di rilasciare agli interessati la certificazione anagrafica.
Il successivo adempimento a carico del comune di provenienza riguarda l'invio al comune di nuova iscrizione dei dati integrati e corretti, riguardanti l'interessato. A questo proposito, considerato che tale adempimento è necessario al fine di completare le schede individuale e di famiglia, e di consentire il rilascio della relativa certificazione, è opportuno che esso venga posto in essere con la massima rapidità, e comunque non oltre il termine di cinque giorni lavorativi dalla comunicazione effettuata dal comune di nuova iscrizione, come stabilito dal regolamento in corso di adozione. Questo ultimo prevede altresì che il comune di nuova iscrizione, nelle more del ricevimento della comunicazione da parte del comune di precedente iscrizione, rilasci solo la certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, e ad ogni altro dato comunque in possesso dell'ufficio.
Si fa presente che allo scopo di garantire il rispetto dei termini del procedimento in esame, il citato regolamento prevede altresì, analogamente a quanto già stabilito dall' art. 18, c. 4, del D.P.R. n 223/1989 , che qualora entro i suindicati cinque giorni non sia stata effettuata la comunicazione prevista, il comune di nuova iscrizione provvederà a sollecitarla, dandone comunicazione alla prefettura competente.
4) Modalità di comunicazione tra comuni.
AI fine di garantire la tempestività delle comunicazioni di cui al precedente punto 3), esse dovranno avvenire per via telematica, come previsto nel regolamento in itinere, secondo una delle seguenti modalità:
a) invio tramite posta elettronica certificata del documento;
b) invio tramite posta elettronica semplice del documento sottoscritto con firma digitale;
c) invio tramite posta elettronica semplice del documento non sottoscritto con firma digitale ma dotato di segnatura di protocollo, di cui all' articolo 55 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 ;
d) invio tramite fax, in casi eccezionali.
Al fine dell'inoltro delle comunicazioni dovranno essere utilizzati gli indirizzi e i riferimenti pubblicati sul sito del comune, come indicato nel precedente punto 1) . Con riguardo all'aspetto della comunicazione tra comuni, si informa inoltre che è stato avviato un progetto per l'utilizzazione a tal fine del sistema INA-SAIA.
A decorrere dal 9 maggio 2012 sarà operativa la prima fase del progetto, che consentirà all'ufficiale di anagrafe di inviare all'INA i dati essenziali del soggetto iscritto ai sensi dell' art. 5 del d.l. n. 5/2012 , secondo le modalità tecniche che verranno comunicate quanto prima. Si fa altresì presente, per inciso, che la seconda fase del progetto consentirà ai Comuni di effettuare, con un'unica operazione, sia l'invio all'INA dei suddetti dati essenziali, che lo scambio di comunicazioni previste al punto 3) della presente circolare.
5) Accertamento dei requisiti.
I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 , i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della· dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall' art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989 , in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Il successivo comma 5 prevede, oltre all'adozione del regolamento di cui si è fatto cenno, che in caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, venga ripristinata la posizione anagrafica precedente.
La stessa norma stabilisce altresì che gli accertamenti siano svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell' art. 10-bis della legge n. 241/1990 , quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell' art. 20 della legge n. 241/1990 , che disciplina l'istituto del silenzio-assenso.
Pertanto, ai sensi delle disposizioni citate l'ufficiale d'anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno con riguardo ai cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea provenienti dall'estero, posto che in base a quanto stabilito dall' art. 5, comma 3, del d.l. n. 5/2012 , la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui al d.lg.vo n. 286/1998, precede l'iscrizione anagrafica.
Gli eventuali esiti negativi degli accertamenti svolti, ove ritenuto, dal comune di provenienza, nello stesso periodo di tempo di 45 giorni dalla dichiarazione, saranno comunicati al comune d'iscrizione e da questi valutati al fine della definizione del procedimento in corso. Resta fermo peraltro che viene meno, da parte del comune di provenienza, la possibilità di attivare una vertenza anagrafica durante la fase di accertamento dei requisiti, mentre è confermata la vigenza dell' art.19, c. 2, del D.P.R. n 223/1989 che regola la verifica della dimora abituale.
6) Silenzio-assenso ed effetti dell'esito negativo degli accertamenti.
Come indicato nel precedente punto 5), al procedimento di accertamento che consegue all'iscrizione anagrafica ed alla registrazione del cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, si applica il silenzio-assenso, di cui all ' art. 20 della legge n. 241/1990 .
Nel caso in cui gli accertamenti della dimora abituale diano esito negativo, ovvero sia stata verificata l'assenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, l'ufficiale d'anagrafe deve provvedere alla comunicazione all'interessato dei requisiti mancanti o degli accertamenti negativi svolti, come indicato nel precedente punto 5).
In tal caso, ai sensi del citato art.10-bis , l'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Alla luce dello stesso art. 10-bis la comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra.
Nel caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, l'ufficiale d'anagrafe dovrà indicarne la motivazione nel provvedimento con il quale avvisa l'interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente. A questo riguardo occorre distinguere, secondo le indicazioni che seguono, gli adempimenti da porre in essere a seconda della tipologia di dichiarazione resa: nel caso di prima iscrizione anagrafica sarà sufficiente cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione; nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all'AIRE occorrerà cancellare l'interessato dalla data della dichiarazione e darne immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza; nel caso di cambiamento di abitazione sarà necessario registrare nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata.
7) Condizioni di ricevibilità della dichiarazione.
Ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell'interessato, occorre che il modulo di cui al punto 1) sia compilato nelle parti obbligatorie, relative alle generalità, e che la dichiarazione sia accompagnata dal documento di riconoscimento dello stesso.
Con riguardo ai cittadini stranieri, si osserva che l' art. 5, c. 3 , del decreto legge prevede che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni ..... effettua le iscrizioni anagrafiche". Per effetto di tale disposizione, come già specificato, l'iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno.
Si pregano le SS.LL. di comunicare al SIgg. Sindaci il contenuto della presente circolare, fornendo ad essi ogni forma di collaborazione utile a garantire il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla nuova disciplina, eventualmente anche attraverso l'istituzione di tavoli di lavoro finalizzati al monitoraggio delle eventuali problematiche che dovessero emergere con particolare riguardo alla prima fase applicativa.
Resta fermo che sarà cura di questo Dipartimento fornire notizia in ordine alla definizione dell'iter di approvazione del regolamento di cui si è fatto cenno, nonché di adottare ulteriori direttive sull'argomento, in relazione ai problemi che verranno segnalati.
Il Capo Dipartimento: Pansa
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA:
DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL'ESTERO: