Quadro Normativo
- Decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
- Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
- Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 ;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)
PREMESSA
Tra le disposizioni che la legge finanziaria 2007 (1) ha dedicato al mercato del lavoro ed al contrasto al sommerso, assumono rilievo (anche in considerazione della loro immediatezza per gli aspetti di competenza dell'Istituto), le innovazioni concernenti il sistema delle comunicazioni obbligatorie in caso di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, i commi da 1180 a 1185 dell'articolo 1, apportando modifiche e correttivi alla precedente disciplina in materia (2), introducono strumenti idonei a garantire:
- omogeneità di informazioni, con la previsione della efficacia delle comunicazioni effettuate ai centri per l'impiego anche ai fini previdenziali e assicurativi;
- ampliamento dei soggetti tenuti all'obbligo (tutti i datori di lavoro, compreso quello agricolo, per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, anche associato);
- tempestività nell'adempimento (con l'anticipazione della comunicazione al giorno precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro);
- univocità dei mezzi di comunicazione, con la previsione dell'obbligatorietà dell'invio telematico, secondo modalità e tempi da fissare con decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza Unificata.
Nel quadro normativo delineato è contemplata, quindi, l'abrogazione delle disposizioni in contrasto con le nuove modalità e termini (3) e, conseguentemente, della denuncia nominativa degli assicurati all'INAIL ai sensi dell' art. 14 del decreto legislativo 38/2000 .
E' tuttavia espressamente previsto (4) che l'obbligo della D.N.A nei confronti dell'Istituto - da effettuare esclusivamente con strumenti informatici - resti in vigore fino a quando il nuovo sistema non diventerà effettivamente operativo, con la definizione delle modalità per il trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui ad un apposito decreto interministeriale.
Disposizioni
Per i profili che riguardano l'Istituto, l'unica novità introdotta dall'attuale legge finanziaria rispetto alla originaria formulazione dell' articolo 14 del decreto legislativo n. 38 del 2000 consiste nell'esclusività dell'invio dei dati relativi alla D.N.A attraverso mezzi informatici.
Ad eccezione di tale ultimo aspetto, pertanto, restano confermate tutte le precedenti istruzioni e precisazioni diramate sullo specifico argomento, compresi i termini per l'inoltro della comunicazione (24 ore dall'inizio o cessazione del rapporto di lavoro).
Quanto alle modalità di trasmissione dei dati, i soggetti interessati potranno utilizzare unicamente i seguenti strumenti informatici:
- DNA on-line sul sito www.inail.it - sezione Punto Cliente, disponibile per tutti i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa e per i loro intermediari che sono in possesso di un codice PIN rilasciato dall'Inail per l'accesso alla funzione;
- Posta elettronica all'indirizzo dna@inail.it , disponibile per tutte le categorie di datori di lavoro, inclusi coloro che non sono tenuti ad instaurare il rapporto assicurativo in forma diretta con l'Istituto, come nel caso in cui i premi assicurativi sono versati in forma unificata all'INPS (ad esempio, datori di lavoro agricoli);
- Collegamento telematico con l'Anagrafe Tributaria, per i datori di lavoro abilitati all'accesso.
Nel precisare che l' utilizzo dei suddetti strumenti informatici è ampiamente illustrato sul sito internet dell'Istituto, opportunamente aggiornato, si comunica che con decorrenza 1 febbraio 2007, non saranno prese in considerazione le comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle elencate.
Casi particolari
Come noto, sono tenuti all'obbligo della DNA anche alcune particolari categorie di "datori di lavoro" che, almeno nell'immediato, sono oggettivamente impossibilitati ad utilizzare gli attuali strumenti informatici, in quanto sprovvisti delle necessarie capacità tecniche o mezzi per accedervi.
Si tratta, in particolare, di soggetti privati che, per esigenze familiari, assumono colf o badanti.
In precedenza la comunicazione obbligatoria perveniva prevalentemente per posta, per fax, con consegna manuale del modello cartaceo presso gli sportelli di qualsiasi Sede ovvero tramite contact- center.
Tali mezzi sono considerati privi di efficacia anche per questi soggetti. Tuttavia, al fine di consentire un graduale adeguamento alle nuove modalità di trasmissione, l'Istituto sta provvedendo a realizzare procedure informatizzate di più agevole accesso, con modelli predefiniti e percorsi facilitati.
Nell'attesa di adattare i programmi alle esigenze del particolare settore di utenza, si stabilisce che, in sede di prima applicazione e per i soli rapporti di lavoro relativi alle colf ed alle badanti, i datori di lavoro privati possono continuare ad effettuare la DNA anche tramite Contact Center (numero verde 803.164).
1. Legge 27.12.2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27.12.2006).
2. Decreto legislativo 21.04.2000, n. 181 (G.U. n. 154 del 4.7.2000) Decreto legislativo 19.12.2002, n. 297 (G.U. del 15.1.2003).
Il Direttore Generale