Il 5 agosto 2006 il Ministero dell'Interno ha emanato una Direttiva "sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno", nella quale venivano chiarite, ai sensi dell' art. 2 del " Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", tutte le situazioni relative ai 'diritti di soggiorno' riconosciuti al cittadino straniero che si trova regolarmente sul territorio nazionale, fra i quali, oltre alle facoltà previste espressamente dal citato T.U. n.286/1998 , "...lo svolgimento di regolare attività lavorativa...".
Secondo quanto indicato espressamente nella Direttiva ,"il cittadino straniero che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, ha il diritto, in attesa della definizione del relativo procedimento di rinnovo, di continuare a permanere sul territorio nazionale conservando pienezza delle situazioni giuridicamente rilevanti, quali l'attività lavorativa, a condizione di essere in possesso della documentazione rilasciata dall'ufficio competente, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo del predetto permesso di soggiorno".
In particolare, vengono precisati i requisiti richiesti per la conservazione dei diritti acquisiti:
1. la domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
2. la verifica della completezza della documentazione prescritta;
3. la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.
Anche il Ministero del Lavoro si era a suo tempo espresso al riguardo, mediante l'emanazione della Circolare n. 67 del 29.9.2000, nella quale veniva chiarito che la fase di attesa del rinnovo del permesso di soggiorno non incideva sulla regolare esecuzione del rapporto di lavoro in corso con il cittadino straniero, anche per non penalizzare lo stesso dei tempi spesso lunghi ma necessari alla definizione delle pratiche in argomento.
In tale contesto, l' art 22 c.12 del D.Lgs n.286/1998 prevede espressamente che si possa proseguire un rapporto di lavoro durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno e non esclude che se ne possa instaurare uno nuovo.
L'Inps a sua volta, con Circolare n.122 dell'8 luglio 2003, aveva fornito alcune indicazioni sui riflessi in materia previdenziale della fase transitoria di attesa del rinnovo del permesso di soggiorno.
Considerato quanto precede, al fine di chiarire alcune perplessità originate dall'interpretazione esposta nella Circolare Inps 122/2003 (sospensione del rapporto di lavoro, ecc.), anche alla luce delle intervenute disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno si ritiene che, nelle more della concessione del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero debba essere considerato in possesso di tutti i diritti acquisiti e maturati nell'ambito del rapporto di lavoro instaurato, anche ai fini previdenziali.
La citata Direttiva del Ministero dell'Interno, inoltre, intende salvaguardare i diritti del lavoratore straniero anche nel caso in cui lo stesso, nelle more della concessione del rinnovo, si trovi a dover instaurare un rapporto di lavoro dipendente con un nuovo datore di lavoro.
Al riguardo, ai fini dell'iscrizione assicurativa prevista dalla normativa vigente, le Sedi provvederanno a tale adempimento previa presentazione da parte del lavoratore straniero del cedolino attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo.
Per quanto riguarda le denunce di rapporto di lavoro domestico si precisa - anche al fine della semplificazione delle procedure amministrative - che la segnalazione alla Questura competente - di cui al msg n. 034093 del 25/10/2004 - non deve essere effettuata in caso di presentazione del cedolino relativo alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
Il Direttore Centrale Entrate Contributive: Luigi Ziccheddu
Il Direttore Coordinamento e supporto delle attività connesse al fenomeno migratorio: Francesco Di Maggio