A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute sulla sussistenza del diritto dei cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo nel nostro Paese e con almeno tre figli minori, ad ottenere dal Comune di residenza la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare ( art. 65 legge n. 448/1998 , art. 80, comma 5, legge n. 388/2000 e 16, comma 2, D.P.C.M. n. 452/2000 ), l'Istituto, pur essendo mero Ente erogatore della prestazione, concessa in via esclusiva dal Comune di residenza, ha ritenuto di sottoporre la questione ai Ministeri competenti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenuto conto anche del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel confermare l'orientamento finora seguito, ha evidenziato che allo stato dell'attuale normativa vigente in materia non sussistono le condizioni per poter estendere il beneficio di cui all' art. 65 della Legge 448/98 ai soggetti extracomunitari soggiornanti di lungo periodo. Non potendo, pertanto, prescindere da apposito intervento normativo, l'Istituto prosegue nella applicazione della norma in vigore, che prevede espressamente tra i destinatari solo i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio italiano.