Agli Assessorati Regionali alla Sanità
Agli Assessorati Provinciali alla Sanità delle Province autonome di Trento e Bolzano - Loro sedi
e.p.c. Ministero del'Interno - Dipartimento per le libertà civili e limmigrazione - Roma
Ministero della Solidarietà sociale - Roma
Ministero degli Affari Esteri - Sede
Con riferimento all'oggetto si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti:
RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI
Il Ministero dell'lnterno con la Circolare n. 43 del 2 agosto u.s. recante disposizioni in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari ha affermato che, nelle more del rilascio del suddetto permesso, il cittadino straniero in possesso del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, la cui consegna sottende l'accertamento dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare, può richiedere l'iscrizione anagrafica.
Ai fini dell'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell' art. 34, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 286/98 , nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, l'interessato deve esibire, analogamente a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica, i seguenti documenti:
- visto di ingresso;
- ricevuta, rilasciata dall'Ufficio Postale abilitato, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- fotocopia, non autenticata, del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico.
INGRESSO E SOGGIORNO PER VOLONTARIATO
In attuazione della Direttiva 2004/114/CE , relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato è stato emanato il decreto legislativo n. 154 del 10 agosto 2007 , pubblicato nella G.U. del 17 settembre 2007 n. 216.
Tale Decreto introduce al Testo Unico D. Lgs 286/98 , l' art. 27-bis per disciplinare l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri che partecipano ad un programma di volontariato e l'articolo 39-bis che riguarda il soggiorno di studenti, scambio di alunni e tirocinio professionale.
Per quanto riguarda l'ingresso per motivi di studio, nulla è innovato in termini di iscrizione al SSN. Si rammenta, pertanto, la legge del 28 maggio 2007, n. 68 "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio" che ha soppresso il permesso di soggiorno per studio per soggiorni inferiori a tre mesi.
A tal proposito si richiama la nota del 19 luglio u.s. Prot. DGRUERI/ VI / 11494/l.3.b.a/P.
Per i cittadini stranieri che partecipano ad un programma di volontariato, l' art. 27-bis, comma 2, lettera c) prevede che l'organizzazione promotrice del programma di volontariato è tenuta alla sottoscrizione di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria del volontario per l'intero periodo di durata del programma.
Si ritiene che l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale con le modalità e nei termini previsti dall' articolo 34, comma 3, del D. Lgs. 286/98 e dall' art. 42 , comma 6, del DPR 394/99 costituisca titolo idoneo aIl'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria.
Si pregano gli Enti in indirizzo di portare a conoscenza di tutti gli uffici interessati il contenuto della presente circolare.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO: D.ssa Stefania Ricci