Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
CIRCOLARE 29 dicembre 2011, n. 110
  Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2012/2013.  
 


 
  urn:nir:ministero.istruzione.universita.ricerca:circolare:2011-12-29;110

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni - LORO SEDI

Ai Presidenti delle Province - LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni - LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d'Aosta - AOSTA

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana - BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca - BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine - BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia TRENTO

Agli Uffici territoriali degli U.S.R. - LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie - LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro - SEDE

All'Ufficio Legislativo - SEDE

Al Capo del Dipartimento per l'Istruzione - SEDE

Al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni Via Parigi - ROMA


 

Premessa

La presente circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2012/2013 ed ha come principali destinatari le famiglie, le Istituzioni scolastiche, le Direzioni scolastiche regionali con i relativi Uffici territoriali, le Regioni e gli Enti Locali. Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alle classi delle scuole del primo ciclo, alle classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dalle istituzioni scolastiche, è fissato al 20 febbraio 2012.

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia e alle classi prime della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado è effettuata a domanda, come da modelli allegati A, B, C e D. A tal fine gli interessati rendono le informazioni essenziali relative all'alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza) ed esprimono le proprie scelte in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa e degli altri servizi indicati dalle istituzioni scolastiche sulla base del POF e delle risorse disponibili. I citati modelli, ferme restando le informazioni sopra riportate, potranno essere contestualizzati a cura delle singole istituzioni scolastiche autonome e adeguati, per quanto riguarda i percorsi di Istruzione e formazione professionale, alle indicazioni della Regione.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. Resta inteso, comunque, che l'Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. E', pertanto, evidente che un'aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di individuare in anticipo le condizioni per l'accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono ne cessarie. Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni, con affissione all'albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica.

Si rammenta, in proposito, che, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati in ottemperanza delle norme vigenti, non sono soggetti ad autorizzazioni preventive. In ogni caso tali criteri debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali ad esempio quello della viciniorietà della residenza dell'alunno alla scuola. Le scuole hanno l'obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata in relazione ai criteri di cui sopra, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l'opzione verso altra scuola. Si rappresenta, inoltre, l'esigenza della scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento ministeriale 6 di cembre 2006, tenuto conto che nel corso delle operazioni di iscrizione e nella fase di acquisizione delle relative documentazioni, le istituzioni scolastiche possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari. In particolare, dovrà essere fornita l'informativa di cui all' articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003  , con le modalità ritenute più idonee dalle istituzioni scolastiche (ad esempio, pubblicazione del testo dell'informativa sul sito web della scuola, predisposizione di apposito avviso presso la segreteria della scuola). Come previsto dalla C.M. n.108 del 27/12/2011, relativa al progetto "scuola in chiaro" a partire dal 12 gennaio 2012 sarà possibile per le famiglie che devono iscrivere i propri figli al primo anno della scuola primaria, al primo anno della scuola secondaria di primo grado (qualora l'iscrizione non avvenga d'ufficio) o al primo anno della scuola secondaria di secondo grado procedere on line, attraverso il servizio attivato sul sito internet di questo Ministero. Tale servizio sarà disponibile anche per le classi intermedie, nel caso di cambiamento di istituzione scolastica o nuovi ingressi. Ulteriori indicazioni in merito saranno fornite dalla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi informativi con apposita nota dedicata al progetto.

1) Scuola dell'infanzia e del primo ciclo

1. A) - Scuola dell'infanzia

Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2012 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età non oltre il termine del 30 aprile 2013. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2012.

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89  :

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;

- alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Si auspica che possano anche essere attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta. Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 89/2009  ( art. 2, comma 5  ), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 nel rispetto dell'orario annuale massimo delle attività educative fissato dall' art. 3, comma 1, del D.L.vo n.59/2004  . Si ricorda, infine, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 9 marzo 2011 ha annullato il comma 6 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, dichiarando non essere di competenza della Stato la composizione delle sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia.

Sezioni primavera

È prevista per l'anno scolastico 2012/2013 la prosecuzione delle "sezioni primavera" in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali, come descritte nell'Accordo tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane in sede di Conferenza Unificata del 14 giugno 2007. Le iscrizioni avvengono secondo modalità definite nelle singole realtà territoriali in base ad intese tra gli Uffici Scolastici regionali e le Regioni.

1. B) - Scuola primaria

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale (1):

- debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2012;

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2013. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai proprio figli.

Le scuole che accolgono bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell'accoglienza, ai fini di un efficace inserimento. Ogni singola istituzione scolastica, all'atto dell'iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell'orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l'eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dall' art. 4 del D.P.R. n. 89/2009  .

All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale, che, in base all' art. 4 del Regolamento  , è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno). L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all'atto dell'iscrizione. L'adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe. Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico. Per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni soggetti all'educazione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

1. C) - Scuola secondaria di primo grado

Per l'anno scolastico 2012/2013 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l'idoneità a tale classe. La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da indirizzare alla istituzione scolastica prescelta, deve essere presentata per il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvede a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 20 febbraio 2012, alla istituzione scolastica prescelta.

Le scuole comunicheranno contestualmente al MIUR, attraverso l'Anagrafe nazionale degli studenti, le scelte effettuate dalle famiglie. All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale, che, in base all' art. 5 del Regolamento  , approvato con DPR n. 89/2009, è così d efinito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e subordinatamente all'esistenza di risorse di organico.

Il dirigente della scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di domande per mancanza di posti disponibili, ne dà sollecita comunicazione alle famiglie interessate perché possano esercitare una diversa opzione. Negli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria. In tale caso, l'iscrizione è disposta d'ufficio, fatte salve le scelte delle famiglie relativamente al tempo scuola. Qualora i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un istituto diverso da quello in cui gli stessi stanno concludendo l'ultimo anno della scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell'istituto comprensivo di appartenenza, che provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 20 febbraio 2012.

2) Obbligo di istruzione

Nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale.

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005  , fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. In tale contesto, il momento dell'iscrizione assume un significato particolare in termini di assolvimento dell'obbligo e rappresenta un passaggio importante sotto l'aspetto della responsabilità condivisa tra soggetti diversi e delle modalità di assolvimento dell'obbligo indicate dalle vigenti disposizioni.

2. A) Responsabilità condivisa

L'obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base necessarie per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- i genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola;

- le istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito assumono particolare rilievo le attività didattiche, come l'alternanza scuola-lavoro, finalizzate all'orientamento alla scelta dei percorsi di studio e di lavoro;

- l'Amministrazione cui è affidato il compito di stabilire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

- le Regioni e gli Enti locali cui spetta di assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire i supporti strutturali e le dotazioni necessari allo svolgimento dell'attività didattica.

2.B) Modalità di assolvimento

L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l'istruzione parentale (vedi la Nota prot. 781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità. Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo, ferma restando l'istruzione parentale, possono assolvere l'obbligo d'istruzione secondo due diverse modalità:

- iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

- iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226  ( cfr. art. 64, comma 4-bis, della legge 6 agosto 2008, n.133 ), realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà.

L' articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011  , prevede, inoltre, per i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età, la possibilità di assolvere l'obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Le relative modalità verranno definite con successive istruzioni, di concerto con il Ministero del Lavoro.

Si rammenta, infine, che l'art. 3, secondo e terzo comma, del D.M. n. 139/2007, recante il regolamento in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, prevede che gli studenti che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età possano conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ovvero, dove ancora non istituiti, presso i centri territoriali permanenti.

3) Scuola del secondo ciclo

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, debbono essere trasmesse - per il tramite del dirigente della scuola di appartenenza - all'istituto secondario di II grado prescelto. Tali domande debbono essere inoltrate agli istituti di destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 20 febbraio 2012. Le scuole comunicheranno contestualmente al MIUR, attraverso l'Anagrafe nazionale degli studenti, le scelte effettuate dalle famiglie.

Le famiglie possono scegliere di effettuare l'iscrizione ad una delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 89/2010  , n. 88/2010  e n. 87/2010  .

3. A) - Procedure di iscrizione

Nel richiamare quanto già indicato in premessa, si fa presente che per l'istruzione secondaria di secondo grado, le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la rilevazione dei dati e l'esatta definizione degli organici. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di ammissione deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico dell'istituto secondario di II grado presso cui la domanda non è stata accolta, provvedere all'inoltro immediato delle domande di iscrizione, d'intesa con le famiglie, verso gli istituti indicati in subordine.

Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l'iscrizione è disposta d'ufficio.

3.B) - Trasferimento di iscrizione

Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell'inizio delle lezioni, di optare per altro istituto, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento, il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all'interessato ed alla scuola di destinazione.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. E' inoltre essenziale l'acquisizione del nulla osta da parte del dirigente della scuola di destinazione ai fini dell'accoglimento della domanda di iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.

Qualora i genitori di alunni minori, iscritti e frequentanti classi del primo anno di istruzione secondaria di secondo grado, chiedano, nel corso dei primi mesi dell'anno scolastico, il trasferimento a diverso indirizzo di studi, essendo mutate le esigenze educative dei propri figli, le istituzioni scolastiche, dopo attenta valutazione delle singole situazioni e anche in relazione a recenti orientamenti giurisprudenziali, concederanno il relativo nulla osta, rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore.

3. C) Iscrizione alle classi terze negli Istituti Tecnici e Professionali

Come è noto, il riordino degli Istituti Tecnici e Professionali (rispettivamente, D.P.R. n. 88/2010  e D.P.R. n. 87/2010  ) al fine di corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, prevede l'ulteriore articolazione in opzioni delle aree di indirizzo con utilizzazione, nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi di studio dell'istruzione tecnica e professionale, degli spazi di flessibilità previsti dai Regolamenti. A riguardo, si precisa che sul provvedimento relativo alla definizione delle opzioni si è già espresso con proprio parere il Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione, in data 14 dicembre 2011, ed è in corso di acquisizione il parere della Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome. Pertanto, a conclusione di tale iter, ormai imminente, sarà fornito, con apposita nota, l'elenco nazionale delle opzioni che verranno attivate presso gli istituti tecnici e gli istituti professionali, secondo la programmazione regionale, in tempo comunque utile per l'acquisizione delle domande di iscrizione entro il termine del 20 febbraio 2012.

3. D) - Iscrizione ai licei musicali e coreutici

Per quanto attiene alle iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico si rappresenta che le richieste delle famiglie possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nell'anno scolastico 2011/12, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, secondo comma, del DPR n. 89/2010 (regolamento dei licei) che subordina l'iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche. Tuttavia, nelle istituzioni scolastiche ove è presente l'indirizzo musicale, ai fini della determinazione del numero massimo dei posti disponibili si dovrà tenere conto che il numero delle classi prime non potrà superare, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico. Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato su peramento della prova medesima, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza.

3. E) - Iscrizione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Com'è noto, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali l'11 novembre 2011, con il quale è stato recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni 27 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2011/12 sono stati messi a regime i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale (allegato 2). Fermo restando quanto sopra, le Regioni nella propria programmazione hanno già previsto per il corrente anno scolastico la realizzazione, da parte degli Istituti professionali, di percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà, secondo le due distinte modalità fissate nelle linee-guida adottate con D.M. n. 4/2011, previa intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010. Pertanto, i dirigenti scolastici degli istituti professionali potranno accogliere - anche per l'anno scolastico 2012/2013 - le iscrizioni ai percorsi IeFP che risulteranno attivati nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di ciascuna Regione e secondo la tipologia di regime sussidiario da essa prescelto.

4) Accoglienza e inclusione

4.A - Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 - corredata dal profilo dinamico-funzionale. Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L. L'alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l'attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18 ° anno di età prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n. 104/1992  ( articolo 9, comma 4 DPR 22 giugno 2009, n. 122  ) . Per una esaustiva ricognizione della delicata materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.

4.B - Alunni con cittadinanza non italiana

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. A riguardo, si fa integralmente rinvio a quanto pre scritto nella C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana", e in particolar modo, al punto 3 "Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi", in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti stranieri con ridotta conoscenza della lingua italiana. Ai sensi dell' art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297  , gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. Ai sensi dell' art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251  , i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si richiama,infine, la nota prot. 2787 del 20 aprile 2011 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica , in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

4.C - Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Per l'attuazione delle misure previste dalla legge n. 170/2010, i genitori di alunni e studenti con DSA presentano la certificazione diagnostica effettuata dal Servizio sanitario nazionale o da specialisti e strutture accreditate, secondo quanto indicato dall'art. 3 della stessa legge n. 170/2010. Gli Uffici Scolastici Regionali attivano, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 tutte le necessarie iniziative e procedure per favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle strutture preposte. A questo proposito, è bene precisare che il quadro applicativo delle disposizioni della legge n. 170/2010 , al momento dell'emanazione della presente, non è giunto a completamento ed è in corso di predisposizione l'Accordo Stato-Regioni per il rilascio delle diagnosi DSA da parte del Servizio sanitario nazionale. Alcune Regioni hanno già impartito disposizioni in ordine alle diagnosi DSA, sia per quanto riguarda le nuove diagnosi, sia per la "revisione" da parte del Servizio sanitario regionale delle diagnosi rilasciate da privati. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale e ciascuna Istituzione Scolastica dovrà quindi conformare la propria azione a tali disposizioni Regionali. Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al citato D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.

5) Corsi per adulti

In attesa che il regolamento riguardante il riordino dell'istruzione per gli adulti completi il suo iter, possono essere accolte, entro il 31 maggio 2012 , le iscrizioni ai corsi per adulti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) , c) ed e) del decreto del Ministro della Istruzione 25 ottobre 2007, finalizzati:

- al conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria, nonché per l'acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

- al recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all'acquisizione della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007;

- al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

- alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.

Il suddetto termine non è ovviamente applicabile per l'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche. Resta inteso, comunque, che, attraverso l'adozione di formale, motivato provvedimento per ogni studente accolto, è consentito accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2012 e, ordinariamente, non oltre l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2012-2013.

6) Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello E allegato.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta relativa alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse opzioni possibili:

- attività didattiche e formative;

- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;

- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);

- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

La scelta specifica di attività alternative è operata mediante il relativo modello F allegato. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, entro i tempi di avvio delle attività didattiche, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali.

Note:

(1) La previsione normativa contenuta nell'art. 155 c.c ., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54  , stabilisce che: "La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente". Cfr anche la nota del Dipartimento dell'Istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008.

 

IL DIRETTORE GENERALE f.to Carmela Palumbo



ALLEGATI:  
- Allegato A   -

 
- Allegato B   -

 
- Allegato C   -

 
- Allegato D   -

 
- Allegato E   -

 
- Allegato F   -

 
- Allegato 1   -

 

All. 1

 
- Allegato 2   -