Ai Sigg. Prefetti - LORO SEDI
Al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO
Ai Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO
Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta AOSTA
All'Ispettorato Nazionale del Lavoro - SEDE
Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia Servizio Lavoro e pari opportunità - TRIESTE
Alla Provincia Autonoma di BOLZANO
Alla Provincia Autonoma di TRENTO
Alla Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - PALERMO
e. p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - ROMA
Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - ROMA
Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali- ROMA
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione - Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - ROMA
All'Ispettorato Nazionale del Lavoro - ROMA
Al I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - ROMA
All' Agenzia delle Entrate - ROMA
Al Ministero dell'interno - ROMA
Si informa che, in data 27 dicembre 2021 è stato registrato dalla Corte dei Conti, e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2021 che, ad ogni buon fine, si allega in copia (all. 1).
Sui siti internet del Ministero dell'interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale. Al riguardo, acquisito l'avviso del Ministero degli Affan Esteri e della Cooperazione Internazionale, in data 4 gennaio 2022, si adottano le seguenti disposizioni attuative.
LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO
A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2021, sono ammessi in italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 69.700 unità (art. 1 del decreto). Nell'ambito della quota massima indicata all'art.1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 27.700 unità (art. 2 del decreto), comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, nonché una quota di 20.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 3 del decreto).
La quota di 27.700 è così ripartita:
1. Nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, sono ammessi in Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
2. Nell'ambito della quota indicata all'art. 2 è consentito l'ingresso in Italia nell'anno 2021, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
3. Nell'ambito della quota di cui all'art. 2, come previsto dall'art. 3 del decreto, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico alberghiero, 20.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione e in materia migratoria, così ripartiti:
a) 17.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, EI Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
b) 3.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2022 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria:
Nell'ambito della quota prevista all'art 2, è altresi autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
Nell'ambito della quota di cui all'art. 2, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell?Unione europea.
Le quote destinate alle conversioni ( 7.000 unità ) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, previste dal DPCM, saranno ripartite a livello territoriale dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - tramite il sistema informatizzato SILEN - sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'immigrazione.
Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
E' consentito, inoltre, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota di cui all'articolo 2, di 500 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221 , in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA
A partire dalle ore 9,00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo https://nullaostalavoro.dici.interno.it, che saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per le categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale ed autonomo, compresi nelle quote indicate all'art.3, comma 1, lett. a) e all' art. 4 del DPCM 21.12.2021 , dalle ore 9,00 del 27 gennaio 2022, decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per le categorie dei lavoratori di cui all'art.3, comma 1, lett.b) - cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell'anno 2022, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria - le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022 .
Si rammenta che la procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un'identità SPID, come illustrato con Circolare del Ministero dell'Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018. Pertanto, prerequisito necessario per l'inoltro telematico delle domande sul sito https:/nullaostalavoro.dici.interno.it è il possesso della citata identità SPID da parte di ogni utente, utilizzando possibilmente, lo stesso indirizzo email usato per l'identità SPID, quale nome utente.
Eseguito l'accesso sopra descritto, le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sul'home page dell'applicativo.
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Help Desk", sull'home page dell'applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati.
I modelli da utilizzare per l'invio della domanda sono i seguenti:
- Modelli A e B per i lavoratori di origine Italiana residenti in Venezuela,
- Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato,
- Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato,
- Modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo,
- Modello LS conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato,
- Modello LS1 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato domestico,
- Modello LS2 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in lavoro autonomo,
- Modello BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI),
- Modello B2020 richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori da adibire nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero.
Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto".
L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.
Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.
Allo stesso indirizzo http://nullaostalavoro.dici.interno.it, nell'area privata dell'utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.
GESTIONE DELLE PROCEDURE
a. Istanze per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi (modello B2020)
Si precisa che, per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi, l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina). Per un aggiornamento sugli accordi vigenti con alcuni Paesi Terzi si veda il seguente link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni/patenti-mezzi stradali/conversione-patente-estera.
Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria, potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente.
L'impresa che effettua trasporti, ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, deve essere:
- iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla Legge n.298/74 ) della provincia di appartenenza,
- iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) (di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 );
- in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.
La durata del contratto di lavoro sarà a tempo determinato della durata massima di un anno. Se, invece, il lavoratore è già in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.
In caso di trasporti internazionali l'impresa, successivamente alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti e ai rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno al lavoratore, dovrà richiedere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro il rilascio dell'Attestato di conducente.
b. Istanze per articolo 23 del T.U. Immigrazione (modello B-PS)
Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, per le istanze relative ai lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI), pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione (SUI), a valere sulle quote di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto, provvederanno a riscontrare sulla lista pubblicata nell'home page del sistema SILEN (nella parte relativa alla documentazione), la presenza dei nominativi dei lavoratori stranieri distinti per Paese di appartenenza. Solo nell'ipotesi di riscontro positivo procederanno a richiedere - per il tramite dell'ispettorato Nazionale del Lavoro - alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le relative quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. Le stesse saranno assegnate direttamente sul sistema SILEN. Come già segnalato, si ricorda agli uffici in indirizzo l'importanza di comunicare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di Integrazione l'avvenuto rilascio del nulla osta al lavoro o l'eventuale diniego dello stesso, con relativa motivazione.
c. Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato
Si conferma che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello disponibile sul sistema, ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNILAV) secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.
Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), come già disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10 art. 24 TUI) ed in presenza dei requisiti per l'assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate "a giornate" e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.
d. Conversioni permessi di soggiorno in lavoro autonomo
Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell'UE a lavoro autonomo, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal decreto Legislativo n. 81/2015 , come modificato da ultimo dalla legge 96/2018 , alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione (art.2) e ai contratti a progetto (art. 52). In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente ispettorato Territoriale del Lavoro.
e. Ingresso per start-up innovative
Per quanto concerne l'ingresso per le start-up innovative si allegano (all.2) le linee guida predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con Il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché i relativi modelli di candidatura (all.3).
Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start-up innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia start-up visa il nulla osta secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida ed esibire allo Sportello Unico per l'immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato.
ll Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all' art. 39, comma 3, d.lgs. 286/1998 . Rimane invariata l'esibizione dell'ulteriore documentazione prevista. Per ogni ulteriore chiarimento sulla procedura relativa alle start-up innovative potrà essere consultato il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
LAVORO STAGIONALE
Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2021, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 42.000 unità , da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura dei Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 6 del decreto).
La quota di cui al comma 1 dell'articolo 6, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (art. 3, comma 1, lett. a) del decreto)
Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del citato articolo, è riservata una quota di 1.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati ai comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Come già chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, la collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro e non necessariamente corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente.
Inoltre, nell'ambito della medesima quota per lavoro subordinato stagionale, per il solo settore agricolo, si è replicata all'articolo 6, comma 4 del presente decreto, la sperimentazione, attuata con il precedente DPCM del 7 luglio 2020 , della partecipazione delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello stesso settore, come già individuate in accordo con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative) - riservando una quota di 14.000 unità alle istanze di nulla osta al lavoro stagionale/pluriennale presentate da tali organizzazioni in nome e per conto dei datori di lavoro per l?ingresso di lavoratori non comunitari dei Paesi indicati all'art.3, comma 1, lett. a) del decreto.
Le istanze che perverranno dalle Organizzazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro, saranno identificate sul sistema SPI e riconoscibili dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro.
La quota di 14.000 unità sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ispettorati Territoriali del Lavoro, sulla base dei dati che il Ministero dell'Interno fornirà, relativi alle istanze inviate in ordine cronologico dalle sei associazioni. Con apposita direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali all'Ispettorato Nazionale del Lavoro saranno date indicazioni sull'istruttoria di tali istanze.
Come previsto dal citato articolo 6, co. 4, in capo a tali Organizzazioni c'è l'impegno di sovraintendere alla conclusione del procedimento, fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti.
Il ruolo delle Associazioni datoriali non si limiterà, infatti, all'inoltro delle istanze per conto del datore di lavoro, ma potranno procedere, per conto del datore di lavoro, alla trasmissione dell'eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega dei datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell'Associazione, alla successiva stipula del contratto di soggiorno con attivazione della comunicazione obbligatoria di assunzione. Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sarà successivamente effettuato un monitoraggio del comportamento delle associazioni datoriali, sulla base dei dati relativi ai rapporti di lavoro effettivamente attivati (attraverso controlli con il sistema delle comunicazioni obbligatorie). La restante quota di 28.000 unità (di cui 1.000 riservate per richieste dì nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita sempre a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ispettorati Territoriali del Lavoro con apposita circolare, sulla base del fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale anche con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.
Al riguardo si precisa che, nell'ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti. Tali cittadini, infatti, maturano, in base a quanto previsto dall'articolo 24, comma 9 del T.U.I. un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA
A partire dalle ore 9,00 deli 12 gennaio 2022 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo https://nullaostalavoro.dici.interno.it ( mod. C-STAG ) e saranno trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche e previo accesso al sistema con identità SPID, come sopra descritto, per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota complessiva indicata al citato articolo 6, dalle ore 9,00 del 1° febbraio 2022 , quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022 .
Le procedure riguardanti l'accesso degli utenti, l'invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it). Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Help Desk", sull'home page dell'applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati. Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto". L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda. Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.
ISTRUTTORIA
Riguardo l'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate agli Uffici territoriali del lavoro con la circolare dei Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, con riferimento, in particolare, all'individuazione sia dei settori occupazionali "agricolo e turistico alberghiero" ( articolo 24, comma 1 TUI ), che delle ulteriori ipotesi di rifiuto dei nulla osta al lavoro ( articolo 24, comma 12 TUI ). Si precisa, inoltre, che nel settore occupazionale "agricolo" rientrano anche le istanze relative all'ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali "operai florovivaisti", come da CCNL di riferimento del 19 giugno 2018.
Si richiama, inoltre, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l'adempimento dell'obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
PROTOCOLLI DI INTESA
Anche in questa occasione, le associazioni di categoria di cui all' art. 38 del D.P.R. n. 394/99 , firmatarie dei Protocolli stipulati con questi Ministeri, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. Protocolli sono aperti all'adesione di altre associazioni interessate.
Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative ai precedenti decreti sono confermati.
Per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni Direzione nazionale dovrà presentare, in formato elettronico, a codeste Prefetture-UTG i modelli 7 e 8 (allegati), come già indicato nella sopra richiamata Circolare del 4 dicembre 2018.
Codeste Prefetture, dopo aver disposto gli accertamenti ritenuti opportuni, trasmetteranno, con il proprio parere, i citati modelli alla Direzione Centrale per le Politiche Migratorie - Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, all'indirizzo di posta elettronica politicheimmigrazione@pecdici.interno.it.
Le SS.LL. sono pregate di informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e dare la più ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione, delle indicazioni sopra riportate.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.
IL DIRETTORE CENTRALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE AUTORITA' FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE Di Lullo
IL DIRETTORE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE Esposito
IL DIRETTORE GENERALE PERLA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA Gerini