Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
CIRCOLARE 16 febbraio 2018
  Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in Italia per l'anno accademico 2018 - 2019 presso le istituzioni della formazione superiore.  
 


 
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PARTE I - PREMESSE GENERALI

1. AVVERTENZE GENERALI

1.1 Competenza per il rilascio del visto per motivi di studio

La decisione finale sul rilascio di un visto per motivi di studio è competenza esclusiva della Rappresentanza diplomatico - consolare. La documentazione prodotta dalle istituzioni di istruzione superiore relativa ai singoli candidati ai corsi richiedenti visto è da considerarsi di supporto alle procedure valutative delle rappresentanze diplomatiche, e non implica automaticamente il rilascio del visto.

1.2 Competenze per il riconoscimento accademico dei titoli e per l'idoneità all'immatricolazione

La valutazione di titoli esteri finalizzata all'iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore, è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall' art. 2 della Legge 148/2002  . La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative di competenza delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi.

1.3 Competenza per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio e rinnovo d el permesso di soggiorno è di competenza del Ministero dell'Interno ed è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ( D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286  ), dal relativo Regolamento di attuazione ( D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394  ) e della Legge 28 maggio 2007, n. 68  relativa alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le seguenti procedure si applicano esclusivamente:

- agli studenti internazionali che necessitino di visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo . (1)

Le seguenti procedure non si applicano:

- ai cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Lichtenstein e alla Confederazione Elvetica, alla Repubblica di San Marino e alla Santa Sede, anche se in possesso di titolo estero. Inoltre, sono esclusi dall'obbligo di visto i cittadini già regolarmente presenti in Italia a qualunque titolo (inclusi i titolari di protezione internazionale) (2);

- agli studenti beneficiari di borse di studio nell'ambito di programmi dell'Unione Europea di istruzione, formazione e ricerca, ai quali si applicano, in analogia, le istruzioni impartite per il programma "Erasmus Mundus" estese al programma "Erasmus Plus", nonché eventuali, ulteriori istruzioni in materia di visti di ingresso fornite dal Centro Visti della D.G.I.E.P.M. del Ministero degli Affari Esteri e de lla Cooperazione Internazionale;

- limitatamente alla procedura e al la documentazione richiesta per la valutazione dei titoli, agli studenti partecipanti a corsi di studio organizzati congiuntamente tra due o più istituzioni italiane e straniere , per i quali si rimanda a quanto stabilito dalle apposite convenzioni (art. 3 comma 10 del DM 270/2004 e art. 3 comma 8 del DPR 212/2005  ) sottoscritte dalle istituzioni di formazione su periore per la realizzazione di tali corsi; le istituzioni della formazione superiore forniranno gli elenchi degli studenti selezionati all'interno di tali programmi congiunti direttamente alle rispettive Rappresentanze diplomatico - consolari al fine della richiesta di visto da parte di questi ultimi. Il permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato per la frequenza di corsi singoli , può esser e rinnovato, alla luce della previsione contenuta nel D.P.R. n. 394/1999  , ultima parte del comma 4 dell'articolo 46, per l'accesso ai diversi corsi di formazione post lauream (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari), purché siano funzionali a tali corsi.

3. PROCEDURE PER CITTADINI NON RICHIEDENTI VISTO IN POSSESSO DI TITOLO ESTERO

I candidati italiani con titolo estero, dell'Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all' art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286  , come modificato dall' art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189  "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" accedono senza limitazioni di contingente ai corsi universitari, se in possesso di un titolo di studio corrispondente a quello italiano richiesto e riconosciuto idoneo secondo l'autonoma valutazione svolta dalla singola istituzione di formazione superiore.

I candidati presentano la domanda di immatricolazione direttamente all'istituzione della formazione superiore prescelta, secondo le modalità, i termini e la documentazione che viene richiesta da ciascuna istituzione, e accedono alla valutazione a parità di condizioni dei possessori di titolo italiano. I titoli di studio rilasciati da autorità estere sono corredati dai documenti indicati dagli atenei nel rispetto della Convenzione di Lisbona: lo studente ha l'obbligo di produrre la documentazione che l'istituzione ritenga di acquisire ai fini della valutazione del titolo estero, con riferimento a: eventuali traduzioni, legalizzazioni, Diploma Supplement, certificati degli esami, attestazioni di centri ENIC - NARIC, dichiarazioni di valore o altra attestazione utile al fine di verifi care gli elementi del titolo estero.

I cittadini Paesi dell'Unione richiedono l'iscrizione anagrafica al Comune ove intendono stabilire la propria dimora alle condizioni, modalità e termini fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30  .

4. DOMANDA DI PREISCRIZIONE E VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE CANDIDATURE

4.1 Preiscrizione universitaria

La formale domanda di accesso ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale degli studenti internazionali richiedenti visto e residenti all'estero, dovrà aver luogo attraverso una preventiva procedura di preiscrizione universitaria , che precede le successive fasi di immatricolazione. Tale preiscrizione avrà luogo attraverso l'espletamento delle procedure prescritte presso le competenti sedi Diplomatico - consolari. In relazione alla presente procedura, lo studente accerterà nel sito dello stesso Ateneo se debba svolgere adempimenti aggiuntivi, correlati ad eventuali autonome esigenze locali. I termini previsti per le procedure relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale il cui inizio è fissato dagli Atenei nel secondo semestre dell'anno, sono definiti nel calendario che viene annualmente pubblicato dal MIUR. L'iscrizione alle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale in: medicina e chirurgia, medicina e chirurgia in lingua inglese ove attivati da gli atenei, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, e per i corsi finalizzati alla formazione di architetto, avviene secondo le procedure attive nel portale http://www.universitaly.it/.

L'iscrizione alla prova è effettuata online a cura dello studente e non è subordinata all'avvio preliminare delle procedure di preiscrizione universitaria presso le rappresentanze diplomatico - consolari, che devono, invece, essere avviate e formalizzate, nei modi previsti, entro e non oltre le scadenze stabilite dai calendari.

Le procedure relative alle preiscrizioni ai corsi di Master universitari, di Dottorato, delle Scuole di specializzazione e dei corsi propedeutici (foundation course ) non seguono le scadenze previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, ma si svolgono in ragione dei termini autonomamente decisi dalle singole istituzioni, in relazione all'inizio dei corsi stessi.

4.2 Valutazione preventiva

Le istituzioni che intendano selezionare direttamente i candidati ai propri corsi di studio precedentemente alla procedura di preiscrizione universitaria, potranno svolgere una propria preventiva valutazione delle singole candidature, richiedendo al singolo studente copia della documentazione di studio e ogni altro documento che ritenessero utile al fine di tale valutazione preventiva (attestazione di enti ufficiali esteri, attestazione rilasciata da centri ENIC - NARIC, ecc.).

L'istituzione provvederà ad inviare ai singoli candidati che siano risultati idonei alla immatricolazione, una Lettera di idoneità all'immatricolazione, redatta secondo il Modello D (3) in allegato alle presenti disposizioni, che dovrà essere presentata dai candidati presso le Rappresentanze diplomatico - consolari in fase di preiscrizione universitaria. I candidati in possesso della Lettera di idoneità all'immatricolazione, presenteranno tale documento alle Rappresentanze diplomatico - consolari durante le procedure di preiscrizione universitaria.

Le Rappresentanze diplomatico - consolari, nei casi in cui il candidato presenti regolare Lettera di idoneità all'immatricolazione, verificheranno tutti gli elementi collegati alla richiesta di visto per motivi di studio, ad eccezione della valutazione accademica inerente i titoli di studio per l'accesso ai corsi, già svolta dalle istituzioni universitarie, conformandosi su tale punto al parere espresso dall'ateneo, come da normativa vigente , ferme restando le proprie valutazioni in merito all'opportunità o meno di rilascio del visto.

La preventiva accettazione da parte dell'istituzione non sostituisce in nessun caso l'effettiva preiscrizione al corso. Una volta completata la preiscrizione, tutti gli studenti dovranno chiedere alla rappresentanza diplomatico consolare italiana del Paese di residenza il visto per studio/immatricolazione universitaria.

PARTE II - IMMATRICOLAZIONI AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. PREMESSA

I corsi di Laurea (primo ciclo) hanno normalmente durata triennale mentre i corsi di Laurea Magistrale (secondo ciclo), si distinguono in:

- Laurea Magistrale della durata di un biennio successivo al corso di Laurea;

- Laurea Magistrale a ciclo unico di durata quinquennale o sessennale (ovvero Medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, architettura a ciclo unico, giurisprudenza e restauro).

I documenti redatti in lingua straniera da presentare alle Rappresentanze diplomatico - consolari, vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana. La Rappresentanza restituirà i titoli di studio originali muniti di legalizzazione consolare, salvo il caso in cui il Paese dove tali titoli siano stati rilasciati non applichi già l'Apostille. Detti documenti non dovranno essere inviati alle Università dalle Rappresentanze, ma dovranno essere consegnati direttamente dallo studente alle autorità accademiche in sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione, secondo le modalità e la tempistica stabilite dallo stesso. Per la procedura di valutazione dei titoli svolta dalle istituzioni, lo studente potrà verificare direttamente presso l'istituzione prescelta, quale tipologia di traduzione dovrà essere prodotta (giurata, certificata, ecc.) e per quali lingue straniere sia o meno esonerato.

Nel caso in cui lo studente straniero già iscritto presso un Ateneo italiano abbia effettuato la rinuncia agli studi e richieda una nuova i scrizione presso la stessa o altra Università, non può utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione. La formalizzazione della rinuncia agli studi determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato e, conseguentemente, la revoca del titolo autorizzatorio . (4)

Le istituzioni della formazione superiore pubblicizzano l'elenco dei posti riservati per ogni singolo corso agli studenti richiedenti visto, al fine di consentire agli interessati di presentare la domanda di preiscrizione. Nell'elenco deve risultare anche se gli studenti devono o meno provvedere alla traduzione della documentazione da allegare alla domanda. L'elenco dei posti riservati agli studenti stranieri sono pubblicati sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.

2. DOMANDA DI PREISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Gli studenti che siano interessati ai corsi di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico:

producono alla Rappresentanza italiana del Paese di provenienza (5) la domanda in originale, secondo il Modello A/Form A (versione in lingua inglese), in duplice copia;

se sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'Allegato 1, indicano uno solo dei corsi di studio presenti nell'elenco dei posti disponibili. Per i corsi di studio che prevedono un test di accesso unico nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria e corsi finalizzati alla formazione di Architetto), la domanda di preiscrizione è da considerarsi presentata anche per tutte le altre Università indicate al momento dell'iscrizione al test;

- se sono in possesso di un titolo di cui all'Allegato n.2 , scelgono il corso indipendentemente dal numero dei posti riservati;

- se sono in possesso del la Lettera di idoneità all'immatricolazione, producono tale documento alla Rappresentanza italiana del Paese di provenienza.

La domanda è accettata dalle Rappresentanze diplomatico - consolari con riserva se lo studente frequenta l'ultimo anno di scuola secondaria ed è in procinto di sostenere sia lesame finale, sia gli speciali esami di idoneità accademica laddove previsti.

2.1 Documenti da presentare alle Rappresentanze diplomatico - consolari

a) titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge (6);

b) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all?Università del Paese di provenienza;

c) due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio);

d) nel caso sussista, la Lettera di idoneità all'immatricolazione.

2.2 Documenti normalmente richiesti dalle istituzioni della formazione superiore (7)

a) titolo finale in originale (o copia conforme) degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità (8) , oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale può essere corredato in alternativa e a discrezione della singola istituzione di formazione superiore da attestazione rilasciata da centri ENIC - NARIC , da attestazioni di enti ufficiali esteri o da Dichiarazione di valore (9);

b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza;

c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);

d) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo.

3. DOMANDA DI PREISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO

Gli studenti che siano interessati ai corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico, producono alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda di preiscrizione in originale, secondo il Modello A/FormA (versione in lingua inglese). (10)

3.1 Documenti da presentare alle Rappresentanze diplomatico - consolari

a) titolo di studio conseguito presso una Università o titolo post - secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo;

b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati, nonché per ogni disciplina, i programmi dettagliati per il conseguimento dei titoli predetti. Lo studente può verificare al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre tale certificato. Gli studi post secondari (esami e crediti) già compiuti possono essere attestati dal Diploma Supplement , ove adottato;

c) due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio);

d) nel caso sussista, la Lettera di idoneità all'immatricolazione.

3.2 Documenti normalmente richiesti dalle istituzioni della formazione superiore (11)

a) titolo di studio conseguito presso un'istituzione della formazione superiore che consenta nel Paese dove viene conseguito il proseguimento degli studi nel livello successivo presso le relative istituzioni accademiche, il titolo finale può essere corredato in alternativa, e a discrezione della singola istituzione di formazione superiore, da attestazione rilasciata da centri ENIC - NARIC, da attestazione di enti ufficiali esteri o da Dichiarazione di valore (12) .

b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (transcript), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti; il programma degli studi può essere attestato dal Diploma Supplement, ove adottato;

c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);

d) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo.

PARTE III - CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

1. PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

Le istituzioni della formazione superiore hanno il compito di verifica della competenza linguistica per l'accesso ai corsi. Ogni istituzione organizza una prova di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria per tutti i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico, ad eccezione dei casi di esonero indicati nel paragrafo successivo. Tale prova è organizzata preferibilmente a distanza e prima della richiesta del visto, al fine di poter certificare tale conoscenza in fase di richiesta del visto per motivi di studio, per velocizzare tali procedure e per non gravare eccessivamente sul candidato.

La prova di conoscenza della lingua italiana non è richiesta per corsi erogati in altra lingua, per i quali i singoli atenei possono prevedere il possesso di specifica certificazione. Non può essere ammesso a ulteriori prove di concorso o attitudinali - se previste - chi non abbia superato la prova di lingua. Per quanto attiene i corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico, autonome decisioni degli Atenei possono prevedere il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana.

1. 2. Esonero dalla prova di conoscenza della lingua

Sono esonerati dalla prova di lingua italiana, ma sottoposti al limite dello specifico contingente di posti riservato ai cittadini richiedenti visto e residenti all'estero:

a) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d? Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società "Dante Alighieri") e l'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria , anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti. Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, nelle sedi d?esame convenzionate presenti in tutto il mondo;

b) sono esonerati dall'esame preliminare di lingua italiana e sono iscritti indipendentemente dal numero dei posti riservati, gli studenti di cui al successivo paragrafo.

1.3 Esonero dalla prova di lingua e dal contingentamento

Per le immatricolazioni ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico sono esentati, indipendentemente dal numero dei posti riservati:

a) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all'estero;

b) gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'Allegato 2 ;

c) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999  (G.U. n. 15 2 dell'1.7.1999);

d) gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;

e) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in ass ociazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Università per stranieri di Reggio Calabria e Società Dante Alighieri), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all?estero o altri soggetti.

Per le immatricolazioni ai corsi di Laurea Magistrale sono esonerati (nel caso la prova sia prevista autonomamente dall'Ateneo) gli studenti in possesso dei titoli indicati alle precedenti lettere d), e).

PARTE IV - VISTO DI INGRESSO PER MOTIVI DI STUDIO, PERMESSO DI SOGGIORNO E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

1. VISTO DI INGRESSO PER LA PARTECIPAZIONE A PROVE DI AMMISSIONE

Se le prove di ammissione o gli esami di lingua si svolgono prima del conseguimento del diploma scolastico finale o in tempi che non consentono di completare la preiscrizione, gli studenti dovranno chiedere un visto di ingresso di breve durata (Visto Schengen Uniforme per soggiorni inferiori a 90 giorni). (13)

Il rilascio del visto per STUDIO per "immatricolazione università" può essere concesso solo per l'immatricolazione ad un corso di laurea e di laurea magistrale ed in nessun caso è previsto il rilascio di tale visto in favore di stranieri iscritti ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione

2. REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DEL VISTO PER MOTIVI DI STUDIO

Al fine di ottenere un visto per motivi di STUDIO per Immatricolazione Università (tipo D "nazionale)) e, successivamente, del permesso di soggiorno, lo studente straniero deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto. Tali mezzi sono quantificati nell'importo di euro 453,00 al mese per ogni mese di durata dell'anno accademico (14) , pari ad euro 5.889,00 annuali . La disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche personali o dei genitori, o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana; non può essere dimostrata attraverso l'esibizione di una fidejussione bancaria, o di una polizza fideiussoria, ne' di denaro contante o garanzie fornite da terze persone (15).

b) La disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.

c) Un idoneo al loggio nel territorio nazionale.

d) Una adeguata copertura assicurativa, per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell'Interno), di cui lo studente dovrà dimostrare il possesso, all'atto della richiesta del permesso di soggiorno. Sono ammesse le seguenti formule:

- dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;

- polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;

- polizza assicurativa con Enti o società nazionali accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata.

I partecipanti ai test di ammissione, compresa la prova di lingua italiana, che si svolgono successivamente al conseguimento del diploma scolastico finale o al perfezionamento della preiscrizione, si presentano presso l'Università prescelta muniti del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi di STUDIO (Immatricolazione Università) o dell'eventuale permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso. Ricevono dall'Università prescelta le indicazioni per la consegna della domanda di preiscrizione, autenticata della firma e della fotografia e dei documenti di studio, muniti dei prescritti atti consolari, ritirati presso la Rappresentanza diplomatico consolare italiana.

3. ADEMPIMENTI AL MOMENTO DELL'ARRIVO IN ITALIA

Entro otto giorni dall'arrivo in Italia con un visto di tipo D "nazionale" per STUDIO (Immatricolazione Università) i candidati devono inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno per STUDIO alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora. L'istanza potrà essere presentata tramite gli Uffici postali, oppure avvalendosi degli sportell i eventualmente presenti presso le istituzioni della formazione superiore utilizzando l'apposito kit a disposizione presso gli stessi Uffici. All'atto della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno lo straniero sarà identificato e dovrà provvedere al pagamento dei relativi oneri.

Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, lo studente riceverà una comunicazione di convocazione , nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi negli appositi uffici della Questura, munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi foto - dattiloscopici. Qualora l'istanza debba essere integrata con ulteriore documentazione, lo studente sarà informato tramite sms o lettera raccomandata (16).

L'Ufficio postale rilascia la ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno che equivale alla ricevuta di presentazione delle istanze rilasciata dalla Questura e che, tra l'altro, consentirà di attestare la regolare presenza in Italia . (17)

Gli studenti che fanno ingresso con un visto di breve durata (Visto Schengen Uniforme - VSU) assolvono alle prescritte procedure di soggiorno ai sensi della Legge n. 68 del 28/5/2007  secondo le modalità stabilite con circolare del Ministro dell'Interno del 26.07.2007, recante Modalità di presentazione della Dichiarazione di Presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata. I candidati, nelle more della verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti, sono in ogni caso ammessi alle prove con riserva (18).

4. RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Gli studenti, successivamente all'immatricolazione ad un corso universitario, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano, il rinnovo del permesso di soggiorno per l'intero anno, almeno sessanta giorni prima della scadenza. In occasione del rinnovo, lo studente straniero che ha fatto ingresso in Italia con un visto (tipo "D" nazionale) per motivi di STUDIO immatricolazione università deve dimostrare di essere in possesso della medesima copertura economica richiesta per l'ingresso, non in feriore ad euro 453,00 al mese , pari ad euro 5.889,00 annuali , del certificato di iscrizione all'Università e di tutte le condizioni già previste per il rilascio del permesso di soggiorno.

I permessi di soggiorno per motivi di STUDIO (Università) sono rinnovati "... agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche", così come determinate dalle Università in termini di crediti. Inoltre, "per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio". (19)

È prevista la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio anche ai fini della prosecuzione degli studi con l'iscrizione ad un corso di Laurea diverso da quello per il quale lo studente strani ero abbia fatto ingresso in Italia , ferma restando l'approvazione di tale variazione da parte delle autorità accademiche. (20)

PARTE V - CORSI A NUMERO PROGRAMMATO

1 . PROVE DI AMMISSIONE

È obbligatorio sostenere una prova di ammissione per accedere ai corsi universitari a numero programmato nazionale:

- Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale direttamente finalizzati alla formazione di Architetto ;

- Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;

- Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

- Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria;

- Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie;

- Corso di Laurea Magistrale in Scie nze della Formazione Primaria.

Sono altresì obbligatori gli esami di ammissione ai corsi individuati dalle Università, secondo la normativa vigente, le cui date di svolgimento vengono fissate nei bandi predisposti e affissi agli albi dai singoli Atenei. (21)

A seguito delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato o di altre eventuali prove autonomamente disposte dalle singole Università, ciascun Ateneo definisce e pubblica secondo le modalità dettate dal rispettivo bando la graduatoria di merito rel ativa al contingente riservato per l'anno di riferimento.

2 . POSTI RIMASTI DISPONIBILI NELL'AMBITO DEI SINGOLI CONTINGENTI

Gli studenti che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile , entro i termini fissati nei calendari, possono, a seguito della pubblicizzazione di quelli ancora disponibili, presentare una sola domanda di:

a) ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede;

b) riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro, ad altra sede. Le domande di cui alla lettera b) devono essere presentate dai candidati al Rettore dell'Università prescelta, nonché al Rettore dell'Università dove si è sostenuto l'esame di ammissione. I candidati che non superano le prove o non ottengono né l'ammissione ad altro corso universitario , né la riassegnazione ad altra sede , devono lasciare l'Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente oltre tale data.

PARTE VI - IMMATRICOLAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni relative alle immatricolazioni vanno acquisite presso ciascuna sede universitaria. Qualora, anche in fase di immatricolazione, lo studente straniero non risulti in possesso di un valido titolo di soggiorno, o in generale non risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti, l'iscrizione al richiesto corso di Laurea o di Laurea Magistrale è ef fettuata con riserva fino al mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. In dette circostanze, su richiesta del competente Ateneo, la Questura invierà una comunicazione entro e non oltre lo stesso mese di giugno, in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza.

Le istituzioni della formazione superiore, al fine di perfezionare l'immatricolazione degli studenti, oltre alla valutazione dell'idoneità del titolo ai fini dell'accesso al corso prescelto, sono responsabili della verifica della veridicità dei documenti accademici presentati, utilizzando le modalità che ritengano più adeguate per svolgere tali controlli, come ad esempio richiedendo i documenti apostillati e legalizzati, contattando direttamente l'istituzione estera, utilizzando strumenti di verifica online, avvalendosi dei servizi proposti dai centri ENIC - NARIC, ecc.

La valutazione di titoli esteri finalizzata all'iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore, è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall' art. 2 della Legge 148/2002  . La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore " ... non esclude il potere - dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti". (22)

Durante le procedure di valutazione dei titoli esteri finalizzate all'immatricolazione, la documentazione richiesta allo studente è stabilita dalle singole istituzioni di formazione superiore.

2. QUALIFICHE IN POSSESSO DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In base (23) - ratificata in Italia tramite la Legge 11 luglio 2002, n.148  - e considerato l' articolo 26 del Decreto Legislativo 251/2007  , come modificato ai sensi del Decreto legislativo n. 18 del 21 febbraio 2014  (introduzione del comma 3 bis) (24) , si invitano le istituzioni di istruzione superiore, sulla base della propria autonomia e in linea con la possibilità data dall'attuale normativa di svolgere riconoscimenti "... dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani" ( art. 2 Legge 148/2002  ), a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio. Le istituzioni di istruzione superiore, al fine del riconoscimento di tali qualifiche e per la predisposizione delle relative procedure valutative, potranno avvalersi dell'esperienza e della certificazione prodotta da i centri ENIC - NARIC , e delle buone pratiche stabilite a livello internazionale.

PARTE VII - IMMATRICOLAZIONI AD ALTRI CORSI DI STUDIO

1. INDICAZIONI GENERALI

I candidati in possesso di un titolo accademico estero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto, possono richiedere l'iscrizione a corsi di scuole di specializzazione, dottorato di ricerca, perfezionamento, master universitari di primo e di secondo livello, corsi singoli, corsi di lingua e cultura italiana presso le università per stranieri di Perugia, di Siena e di Reggio Calabria "Dante Alighieri", corsi propedeutici (foundation course). L'iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell'iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti. (25)

I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta, secondo le modalità ed i termini stabiliti da ciascun Ateneo. I titoli di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati dai documenti indicati dagli atenei nel rispetto della Convenzione di Lisbona: lo studente ha l'obbligo di produrre la documentazione che l'Università ritenga di acquisire ai fini della valutazione del titolo estero, con riferimento a: eventuali traduzioni, legalizzazioni, Diploma Supplement, certificati degli esami, atte stazioni di centri ENIC - NARIC, Dichiarazioni di valore o altra attestazione utile al fine di verificare gli elementi del titolo estero. I candidati devono soddisfare il requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

2. CORSI DI DOTTORATO E DI MASTER UNIVERSITARIO

Per le iscrizioni ai Master universitari e ai corsi di Dottorato di ricerca non si applicano le disposizioni previste per le immatricolazioni ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale , atteso che le procedure di ingresso a detti corsi superiori non seguono un calendario definito a livello di disposizioni generali. Possono presentare domanda di iscrizione i candidati stranieri in possesso di un titolo accademico equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto. I candidati presentano la domanda di partecipazione ad un corso di Dottorato o di un Master direttamente alle Università seguendo le procedure ed entro i termini previsti dal bando delle relative sedi. Tale procedura deve applicarsi anche nel caso di Master istituiti da Università in collaborazione con enti pubblici o privati. Al momento dell'immatricolazione all'Ateneo, i candidati presentano il titolo di studio, debitamente corredato dai documenti richiesti per l'immatricolazione. A seguito della conferma di accettazione da parte dell'Ateneo, i candidati richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, con validità correlata alla durata del corso, ovvero il visto di ingresso di breve durata. Laddove non sia no previste prove di ammissione, oppure tali provi non richiedano la presenza fisica in Italia, le Rappresentanze diplomatico - consolari provvedono al rilascio del visto relativo, tenendo conto delle tempistiche spesso ristrette per l'inizio di tali corsi. Laddove il candidato debba partecipare a prove di ammissione in presenza , le Rappresentanze concedono un visto di ingresso di breve durata (Visto Schengen Uniforme - VSU) . In caso di esito favorevole della prova di ammissione, la Rappresentanza rilascerà al candidato, una volta rientrato nel Proprio Paese, un nuovo visto di ingresso per STUDIO, in coerenza con l'inizio e la durata del corso. (26) Le Università che ricevono la richiesta di ammissione a tali corsi, comunicano l'avvenuta accettazione dello studente ovvero l'eventuale esito positivo delle prove di accesso alle Rappresentanze competenti. Anche per tali corsi, la valutazione dei titoli di ammissione è di esclusiva competenza degli Organi accademici.

3. CORSI SINGOLI E STAGE

Gli studenti o i cittadini stranieri richiedenti visto, che intenda no frequentare uno o più corsi singoli o "stage" in Italia , possono iscriversi, nei termini previsti dalle singole Università, presentando la documentazione richiesta dalla singola Università italiana. Gli Atenei comunicano alle Rappresentanze Diplomatiche italiane i nominativi dei richiedenti visto per tali categorie di corsi, indicando la valutazione accademica positiva del candidato. (27)

Il candidato non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione degli studi, per la frequenza di un ulteriore corso singolo diverso da quello che ha reso possibile il suo ingresso in Italia, la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio è consentita per la prosecuzione degli studi in caso di iscrizione ad un corso di Laurea (28) attinente o conseguente al corso singolo concluso. Tale attinenza viene certificata dall'Ateneo interessato.

4. CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

Nei confronti di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, in possesso di regolare iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana istituiti dalle Università per Stranieri di Perugia, di Siena e di Reggio Calabria "Dante Alighieri", possono essere rilasciati visti per studio con validità commisurata alla durata dei corsi stessi. Per il rilascio dei visti di ingresso relativi ai corsi summenzionati, si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen ed alla legge nazionale in materia di immigrazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio migratorio.

5. CORSI PROPEDEUTICI (FOUNDATION COURSE)

In base a quanto stabilito dall'art. 6 comma 1 del DM 270/2004 per il settore universitario e all' art. 7 comma 2 del DPR 212/2005  per il settore AFAM, le istituzioni di formazione superiore possono organizzare attività formative propedeutiche di ingresso ai corsi di studio di Laurea, proponendo corsi propedeutici (foundation course) anche di durata inferiore ad un anno, al fine di colmare i requisiti di ammissione richiesti per l'ingresso ai corsi di formazione superiore italiani, in linea con quanto stabilito dall'Allegato 1. Per quanto riguarda l'iscrizione a tali corsi, si applicano le medesime procedure previste per l'immatricolazione ai Master universitari. Le istituzioni di formazione superiore comunicheranno alle rispettive Rappresentanze diplomatico - consolari tutte le informazioni relative alla durata e alla natura del corso in oggetto.

PARTE VIII - CORSI PRESSO LE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM)

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Per l'accesso ai corsi di Diploma accademico di primo livello e ai corsi di Diploma accademico di secondo livello, attivati dalle Istituzioni AFAM (29), si fa rinvio alle disposizioni che disc iplinano l'accesso ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale presso le Istituzioni universitarie.

2. AVVERTENZE SPECIFICHE

La preiscrizione da svolgersi per corsi organizzati dalle istituzioni afferenti al sistema AFAM deve essere svolta direttamente presso le rappresentanze diplomatico - consolari, non essendo prevista per tali istituzioni la possibilità di preiscrizione con regime speciale. L'elenco dei corsi e del corrispondente contingente di posti riservato, da ogni Istituzione AFAM, ai cittadini non comunitari residenti all'estero, parte integrante delle disposizioni, è consultabile sul sito web, all'indirizzo: http://afam.miur.it/studentistranieri/, tale elenco sarà pubblicizzato anche dalle Istituzioni AFAM.

Ogni comunicazione riguardante il settore AFAM, sia da parte delle istituzioni accademiche, sia da parte delle Rappresentanze, va inoltrata al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - Via Michele Carcani, 61 - 00153 - ROMA. In particolare, dovranno essere inviati gli elenchi dei candidati stranieri ammessi ai corsi, nonché gli elenchi dei candidati effettivamente iscritti. Le istituzioni del settore AFAM per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati stranieri non comunitari residenti all'estero si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze Diplomatico - consolari italiane e competenti, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (http://www.esteri.it /mae/it/ministero/laretediplomatica).

Note:

(1) Per l'accesso ai corsi è necessario aver compiuto 17 anni al momento del rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, a condizione che l'ordinamento scolastico di provenienza permetta allo studente l'ammissione alla frequenza scolastica in età precoce e l'acquisizione del titolo di studio finale in età antecedente al compimento del diciottesimo anno di età.

(2) In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, è la cittadinanza italiana o quella di altro Pae se UE che prevalgono ai fini della presente circolare ( legge 31 maggio 1995, n. 218  , art. 19 paragrafo 2).

(3) In tale documento (Modello D) l'ateneo riporterà i dati anagrafici del candidato e le informazioni circa il titolo di studio estero valutato come idoneo alla successiva immatricolazione, oltre ad ogni altro elemento utile al fine dell'ottenimento del visto, come la conoscenza della lingua italiana, la partecipazione a programmi di mobilità strutturata, l'accettazione della domanda con riserva nei casi di non ottenimento del titolo finale e l'eventuale verifica già svolta sulla veridicità del titolo di studio estero. Sarà responsabilità dell'istituzione accademica informare chiaramente il candidato che tale procedura di preiscrizione non comporta alcun diritto all'ottenimento del visto per motivi di studio e che essa non implica alcun diritto alla successiva immatricolazione, che si perfezionerà solo una volta verificati tutti i documenti di studio presentati e perfezionate le rela tive pratiche. Per la procedura di valutazione dell'idoneità alla immatricolazione svolta dalle singole istituzioni, lo studente potrà verificare direttamente presso l'ateneo quale tipologia di documentazione dovrà essere prodotta e in quale modalità.

(4) Articolo 5, comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni ".

(5) I candidati possono presentare domanda presso la Rappresentanza italiana sita in un Paese terzo. Il Capo di tale Rappresentanza deciderà l'accettazione o meno della stessa, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse.

(6) Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, si veda quanto indicato all'interno dell'Allegato 1.

(7) La documentazione riferita al titolo estero e richiesta dall'ateneo ha lo scopo di verificare gli elementi principali del titolo estero al fine di una sua comparabilità con una qualifica italiana corrispondente, pertanto ogni singolo ateneo potrà richiedere tale tipologia di documentazione in piena autonomia, nella forma più opportuna, al fine di valutare l'idoneità del titolo estero all'accesso al corso prescelto.

(8) Cfr. nota 6.

(9) La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore "... non esclude il potere - dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti" (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).

(10) Sono accettate "con riserva", da parte delle Rappresentanze diplomatico - consolari, le domande di coloro che, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo.

(11) Cfr. nota 7.

(12) Cfr. nota 9.

(13) Paesi i cui cittadini hanno obbligo di visto di breve durata: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_soggetti_visto.html Paesi in cui i cittadini non hanno obbligo di visto di breve durata: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_esenti_visto.html Requisiti per ottenere un visto di breve durata: http://esteri.it/visti/home.asp.

14) L'importo di riferimento è quello riportato nella Circolare n. 186, avente per oggetto "Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2018.", diramata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il 21 dicembre 2017, con la quale, al punto 3.1 sono stati resi noti i valori del "assegno sociale".

15) La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Gli studenti che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendano presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti norme devono produrre un documento di copertura economica come gli altri candidati.

16) Nella predisposizione delle richieste di permesso di soggiorno studente può avvalersi dell'assistenza gratuita e qualificata dei Patronati e dei Comuni che abbiano attivato tale servizio.

17) L'operatore dell'Ufficio Postale rilascia anche una lettera contenente tutte le informazioni relative all'appuntamento fissat o presso la Questura di competenza; sono indicate la data, l'ora ed il luogo in cui presentarsi per le successive attività di istruttoria della domanda. Informazioni sulla procedura possono essere acquisite tramite: www.poliziadistato.it; www.portaleimmigrazione.it; numero verde 803160.

18) Qualora i tempi di rilascio del permesso di soggiorno si prolunghino a causa degli adempimenti connessi con la sottoposizione a rilievi foto-dattiloscopici, anche la successiva iscrizione all'Università è effettuata con riserva, fino all'esibizione di copia del titolo di soggiorno, ovvero su richiesta dell'Ateneo interessato, all'eventuale comunicazione della competente Questura, riguardante l'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza (nell'ipotesi in cui siano emerse condizioni ostative non riconosciute in sede di rilascio del visto di ingresso).

19) Art. 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  .

20) Ai sensi dell' art. 1, comma 1, lett. b) del D.L.vo 10 Agosto 2007 n. 154  . Al riguardo , nel precisare che la possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto è prevista per i soli corsi universitari, con esclusione, quindi dei passaggi a corsi privati, sono state individuate le relative modalità applicative nella circolare n. 400/C/2008/899/P/12.214.27BI datata 21 febbraio 2008 del Ministero dell'Interno.

21) Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/2015, il superamento del test di accesso ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell'area sanitaria previsto dall? art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264  non è obbligatorio per gli studenti che provengono da Università estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi. Il nulla osta al trasferimento è in ogni caso subordinato al rispetto del limite ineludibile del numero di posti disponibili fissato dall'Università di destinazione per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale e alla verifica del percorso formativo compiuto dallo studente: a tal fine, gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell?Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo. Ciascun Ateneo può altresì prevedere, nell'ambito della propria autonomia, la possibilità di organizzare ulteriori prove di ingresso valutative degli studenti che richiedono il trasferimento ad anni su ccessivi al primo, finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità, in ossequio ai principi della Convenzione di Lisbona.

22) Cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07.

23) Articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea: "... Ogni Parte, nell'ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l'accesso all'istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti."

24) "3 - bis: Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione."

25) Per l'accesso ai diversi corsi di formazione post - lauream (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari), può essere rinnovato, alla luce della previsione contenuta nel D.P.R. n. 394/1999  , ultima parte del comma 4 dell'articolo 46, il permesso di soggiorno per motivi di STUDIO, rilasciato per la frequenza di corsi singoli, purché gli stessi siano necessari per la frequenza dei corsi post - lauream (tale necessità deve essere certificata dall'Ateneo prescelto).

26) Per i visti di breve durata si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen che disciplina il rilascio dei visti di breve durata (visto Schengen uniforme VSU), sia esso richiesto per studio o per turismo.

27) Per il rilascio dei visti di ingresso relativi ai corsi summenzionati, si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen ed alla legge nazionale in materia di immigrazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio migratorio.

28) Recepita Direttiva 2004/114/CE all' art. 39 del Decreto legislativo n. 268/1998  .

29) Ovvero le Accademie di Belle Arti, l'Accademia Nazionale di Danza, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, le Accademie di Belle Arti Legalmente Riconosciute, i Conservatori di Musica, gli Istituti Musicali Pareggiati, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, che sono in Italia le istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell' art. 11 D.P.R. 8.7.2005, n. 212  .