In risposta al quesito formulato da codesta Questura con la nota in riferimento, in ordine alla possibilità di procedere alla revoca, conseguentemente alla separazione legale ovvero allo scioglimento del matrimonio, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato, al coniuge, per motivi di famiglia, si richiama il disposto dell' articolo 9 del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni.
La norma in esame, al comma 7 , nell'elencare i motivi di revoca, non prevede tale fattispecie.
Si ritiene opportuno precisare, tuttavia, che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere revocato, qualora acquisito fraudolentemente anche mediante la celebrazione di un matrimonio di comodo.
IL DIRETTORE CENTRALE: Rodolfo Ronconi