Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di Governo - LORO SEDI
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO
Al Sig .Presidente della Giunta Regionale della VALLE D'AOSTA - AOSTA
e p.c. Al Gabinetto del Sig. Ministro - SEDE
Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici - SEDE
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - ROMA
Al Ministero degli Affari Esteri - ROMA
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione - ROMA
All'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - ROMA
Come noto sulla Gazzetta Ufficiale nr. 118 del 21/05/2016, è stata pubblicata la legge indicata in oggetto che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto.
L'art. 1 della predetta disposizione normativa nell'istituire l'unione civile tra persone dello stesso sesso specifica, al comma 20, che " le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizione contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Inoltre, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 144 del 23 luglio 2016 , entrato in vigore il 29 luglio u.s., sono state emanate disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile di cui al comma 34 dell'art. 1 della citata legge.
Ciò premesso, in virtù delle nuove disposizioni normative, il diritto al ricongiungimento familiare di cui all' art. 29 e seguenti del D.lgs 286/98 (T.U. Immigrazione), si estende ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente.
Pertanto, sarà possibile richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare a favore del partner unito civilmente purché maggiorenne e non legalmente separato.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare sarà presentata con le consuete modalità telematiche dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia e dovrà essere corredata della documentazione prevista dall' art. 29, comma 3 del citato T.U. Immigrazione . Permangono in vigore per gli stranieri titolari dello status di rifugiato o del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, uniti civilmente, le disposizioni di cui all' art. 29 bis del T.U.
La procedura di rilascio del nulla osta e conseguente ingresso del ricongiunto non subisce alcuna modifica operativa se non con riferimento all'aggiornamento della modulistica in uso.
La documentazione comprovante l'unione civile - costituita in Italia o all'estero - sarà prodotta alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana competente che, una volta verificata l'autenticità della stessa, procederà al rilascio del visto di ingresso per motivi familiari.
Le SS.LL vorranno informare di quanto sopra le associazioni e i rappresentanti delle comunità straniere presenti sul territorio, anche tramite il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione.
Si ringrazia e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO DIRETTORE CENTRALE Scotto Lavina