Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 26 ottobre 2016, n. 43699
  Oggetto: Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, N. 04487/2016REG.PROV.COLL. e N. 07047/2016 REG.RIC. del 26 ottobre 2016, di conferma della sentenza n. 060095 del 24 maggio scorso del TAR del Lazio, di annullamento del DM 6.10.2011.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2016-10-26;43699

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

E, p.c. AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - Direzione Centrale dei Servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo - ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ROMA


 

Facendo seguito a quanto disposto con circolare N. 400/A/2016/12.214.5. prot. 38650 del 16.09.2016  , si comunica che in data odierna, 26 ottobre 2016, è stata pubblicata l'unita sentenza N. 04487/2016REG.PROV.COLL. e N. 07047/2016 REG.RIC. con la quale il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si e definitivamente pronunciato sull'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, respingendolo e, per l'effetto, confermando la sentenza impugnata che aveva annullato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 6 ottobre 2011  , dispositivo del contributo da 80 a 200 Euro.

Per conseguenza, gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno assolvere al pagamento degli importi previsti dall' articolo 5, comma 2- ter, del TUI  , fermo restando l'obbligo del versamento relativo al costo del pse, così che tutte le istanze, comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo, dovranno essere portate a compimento prive del citato contributo.

Confidando nella consueta fattiva collaborazione da parte delle SS.LL. ai fini della urgentissima ed ampia diffusione delle presenti indicazioni si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.


 

Il Direttore Centrale: Pinto