AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
E, p.c. AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - Direzione Centrale dei Servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo - ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ROMA
Facendo seguito a quanto disposto con circolare N. 400/A/2016/12.214.5. prot. 38650 del 16.09.2016 , si comunica che in data odierna, 26 ottobre 2016, è stata pubblicata l'unita sentenza N. 04487/2016REG.PROV.COLL. e N. 07047/2016 REG.RIC. con la quale il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si e definitivamente pronunciato sull'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, respingendolo e, per l'effetto, confermando la sentenza impugnata che aveva annullato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 6 ottobre 2011 , dispositivo del contributo da 80 a 200 Euro.
Per conseguenza, gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno assolvere al pagamento degli importi previsti dall' articolo 5, comma 2- ter, del TUI , fermo restando l'obbligo del versamento relativo al costo del pse, così che tutte le istanze, comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo, dovranno essere portate a compimento prive del citato contributo.
Confidando nella consueta fattiva collaborazione da parte delle SS.LL. ai fini della urgentissima ed ampia diffusione delle presenti indicazioni si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.
Il Direttore Centrale: Pinto