Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 19 giugno 2020, n. 44360
  Oggetto: Decreto Legge n. 34/2020  - disposizioni applicative.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2020-06-19;44360

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

E, p.c. AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE - ROMA

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO - SEDE

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI

AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO - NAPOLI

ALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO - ROMA


 

A seguito di un esame congiunto con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo della normativa in oggetto, si forniscono le seguenti linee di indirizzo relative ai procedimenti in atto in materia di emersione di rapporti di lavoro, di cui al D.L. n.34/2020  .

In via preliminare si ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti relativi alla "convivenza" tra il rilascio dei nuovi titoli di soggiorno per lavoro/permesso di soggiorno temporaneo e la prosecuzione della procedura volta al riconoscimento di protezione internazionale nel caso in cui il cittadino straniero sia un richiedente asilo e contemporaneamente sia interessato dalle procedure ex art.103 del D.L. n.34/2020  .

1) Fattispecie disciplinata dall' art.103 comma 1  :

La procedura, che si svolge innanzi allo Sportelio Unico per l'Immigrazione della competente Prefettura - U.T.G., è avviata su istanza del datore di lavoro ed è finalizzata all'emersione di rapporti di lavoro irregolari consentendo al cittadino straniero interessato di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Qualora lo stesso sia un richiedente asilo, al momento della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, riceverà l'informativa in relazione alla possibilità di poter mantenere attiva o meno la procedura di protezione imternazionale.

Lo straniero che abbia deciso, dopo aver ricevuto l'informativa e firmato il contratto di soggiorno, di proseguire nell'iter previsto per il riconoscimento della protezione internazionale, potrà ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, cartaceo, recante la dicitura "R", valido esclusivamente sul territorio nazionale.

In tale contesto, in favore dello straniero che abbia optato unicamente per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il relativo permesso sarà emesso in formato elettronico, nel rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. n.286/1998  e dal relativo Regolamento di attuazione.

2) Fattispecie disciplinata dall' art.103 comma 2  :

Il procedimento disciplinato dal secondo comma dell'art. 103, invece, può essere avviato su istanza del cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno scaduto dal 31/10/2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, che abbia svolto regolare e documentata attività lavorativa in uno dei settori indicati dalla norma. Si evidenzia, infatti, che il requisito essenziale stabilito dalla norma per la definizione della procedura di regolarizzazione di cui al c. 2 è lo stato di irregolarità sul territorio nazionale dello straniero.

A tale riguardo si rileva che il comma 2 dell'art.103, nella parte in cui prevede quale presupposto per la presentazione dell'istanza la titolarità di un permesso di soggiorno scaduto, va letto necessariamente in combinato disposto con l'art.7 co.l D.Lgs. n.25/2008  che riconosce espressamente il diritto del richiedente asilo a permanere nel territorio dello Stato fino alle decisioni adottate dalla Commissione Territoriale ai sensi dell'art.32 del citato decreto; ne consegue, pertanto, che fino alla definizione del citato procedimento lo straniero è "autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato".

Alla luce di quanto premesso nonchè delle disposizioni che regolano la condizione giuridica dei richiedenti asilo, atteso il loro diritto a permanere regolarmente sul territorio nazionale fino alla conclusione della relativo procedimento amministrativo, si ritiene che tale condizione non soddisfi i requisiti previsti dalla norma per la prosecuzione della procedura volta al rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 del citato art. 103.

Anche in questa circostanza, il richiedente sarà reso edotto delle condizioni necessarie per la definizione alla procedura. Codesti Uffici, pertanto, avranno cura di notificare all'interessato la specifica informativa attualmente in fase di predisposizione da parte di questa Direzione Centrale d'intesa con la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo.

Identica attività informativa dovrà essere assicurata nelle ipotesi in cul venga richiesta la restituzione del passaporto; in tale circostanza lo straniero dovrà essere reso edotto della sua facoltà di ottenere copia conforme del predetto documento. Per quanto concerne, inoltre, il rapporto fra la normativa prevista dal D.L. n.34/2020  ed il D.L. n.18/2020  , convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27  , si evidenzia che il periodo di proroga dei titoli di soggiorno prevista dall'art. 103 è stato previsto per tutelare la posizione giuridica di coloro i quali non avrebbero potuto rinnovare i propri permessi di soggiorno a causa delle misure di contenimento previste dalla normativa anti covid.

Pertanto, non si ritiene che tale previsione possa inficiare l'accesso alle procedure di emersione/regolarizzazione previste dal D.L. n.34/2020  , per gli stranieri in favore dei quali è stata prorogata ex lege la validità del titolo di soggiorno.

Qualora dovessero pervenire a codesti Uffici istanze ai sensi dell'art. 103 co. 1 e co. 2 da parte di stranieri beneficiari della proroga sopracitata, i relativi procedimenti amministrativi dovranno essere comunque istruiti e definiti, eventualmente archiviando le posizioni connesse al rilascio/rinnovo di permessi di soggiorno già in essere.

Infine, si rappresenta che il D.L. n.52/2020  ha prorogato fino al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché sia assicurata la necessaria e ampia diffusione al personale interessato.

 

IL DIRETTORE CENTRALE Bontempi