Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
CIRCOLARE 29 gennaio 2016, n. 471
  Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2015  concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno 2016.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2016-01-29;471

Ai Sigg. Prefetti - LORO SEDI

Al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO

Al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO

Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - AOSTA

Alle Direzioni interregionali del lavoro MILANO VENEZIA ROMA NAPOLI

Alle Direzioni territoriali del lavoro (per il tramite delle Direzioni interregionali del lavoro territorialmente competenti) - LORO SEDI

Alla Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - PALERMO

Alla RegioneAutonoma Friuli Venezia Giulia Servizio per il Lavoro - TRIESTE

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Ripartizione 19-Ufficio Lavoro Isp. Lavoro - BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Servizi Sociali- Servizio Lavoro - TRENTO

e. pc. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - ROMA

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Gabinetto D.G.P.I.E.M. - Ufficio VI Centro Visti - ROMA

Al Ministero dell'Interno Gabinetto Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - ROMA

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Gabinetto Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione - ROMA

All'I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Via Ciro il Grande, 21 - ROMA

All'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Via del Giorgione n. 159 - ROMA


 

Si informa che, in data 12 gennaio 2016 è stato registrato dalla Corte dei Conti, ed è in corso di pubblicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2015  concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2016 che, ad ogni buon fine, si allega in copia ( all. 1  ).

Sui siti internet del Ministero dell'Interno ( www.interno.gov.it ) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ( www.lavoro.gov.it ) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO

A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2016, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 17.850 unità (art. 1 del decreto)

Nella quota complessiva indicata all'art.1, comma 1, sono comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.

Le 17850 quote sono cosi ripartite:

1. Nell'ambito della quota indicata all'articolo 1, sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .

2. E' consentito inoltre l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221  , in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

3. Nell'ambito della quota prevista all'articolo 1, è consentito l'ingresso in Italia nell'anno 2016, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

4. Nei limiti della quota complessiva indicata all'articolo 1, è consentito l'ingresso in Italia, di 100 lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari che hanno partecipato all'Esposizione Universale di Milano del 2015.

5. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) 4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

c) 1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

6. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

a) 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

b) 350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Le quote destinate alle conversioni (14.250 unità) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, previste dal DPCM, saranno ripartite dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni Territoriali del Lavoro - tramite il sistema informatizzato SILEN - sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'immigrazione.

Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

A partire dalle ore 9.00 del 3 febbraio 2016 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp e saranno trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per le categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale ed autonomo, compresi nella quota complessiva indicata al precedente articolo 1, dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui verrà data notizia sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2016.

Le procedure concernenti le modalità di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull'home page dell'applicativo.

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e giuridici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Help Desk", disponibile per tutti gli utenti registrati sull'home page dell'applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.

I modelli da utilizzare per l'invio della domanda sono i seguenti:

Modelli A e B per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile,

Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato,

Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato,

Modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo,

Modello LS conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato,

Modello LS2 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in lavoro autonomo,

Modello LS1 richiesta di Nulla Osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,

Modello BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto".

L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.

All'indirizzo http://domanda.nullaostalavoro.interno.it sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.

GESTIONE DELLE PROCEDURE

a. Istanze per articolo 23 del T.U. Immigrazione  (modello B-PS)

Le Direzioni Territoriali del Lavoro, per le istanze relative al citato articolo 23 pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione (SUI), provvederanno a segnalare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, l'esigenza di quote, fornendo gli elementi identificativi dei lavoratori richiesti.

La Direzione generale dopo aver riscontrato la presenza del nominativo dei lavoratori stranieri all'interno delle liste realizzate sulla base delle comunicazioni pervenute dagli enti a conclusione dei programmi di formazione e istruzione nei Paesi d'origine provvede all'attribuzione delle quote mediante il sistema SILEN.

Come già segnalato alle DTL si ricorda agli uffici in indirizzo l'importanza di comunicare alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione l'avvenuto rilascio del nulla osta al lavoro o l'eventuale diniego dello stesso, con relativa motivazione.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla necessità, in fase di verifica delle richieste di nulla osta, di prestare la massima collaborazione agli enti che effettuino assunzioni sulla base di percorsi di formazione all'estero finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini della migliore funzionalità del sistema.

b. Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato

Si conferma che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione.

Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNI-Lav) secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.

Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), come già disposto dalla circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05.11. 2013, si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo rientro dello stesso nel proprio Paese di origine. A tal fine le Direzioni Territoriali del Lavoro verificheranno la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, nonché la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale che, per il settore turistico-alberghiero, non potrà essere stato inferiore ai tre mesi (verificabile tramite il riscontro, sia della comunicazione obbligatoria di assunzione, che dei relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato). Con riferimento al settore agricolo, invece, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate "a giornate" e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

c. Conversioni permessi di soggiorno in lavoro autonomo

Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell'UE a lavoro autonomo, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal decreto Legislativo n. 81/2015  alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione (art.2) e ai contratti a progetto (art. 52). in tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere della competente Direzione Territoriale del Lavoro.

d. Ingresso per startup innovative

Per quanto concerne l'ingresso per le startup innovative si allegano ( all. 2  ) le linee guida predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con Il Ministero degli Affari Esteri, Il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché il fac simile per la certificazione di nulla osta per la costituzione di una startup innovativa ( all.3  ) e il fac simile per la certificazione di nulla osta per la costituzione di una startup innovativa ospitata da un incubatore certificato ( all.4  ), che viene esibita dal datore di lavoro autonomo startup ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo.

Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una startup innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico italia startup visa il nulla osta secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida ed esibire allo Sportello Unico per l'immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato.

Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all' art. 39, comma 3, dlgs 286/1998  . Rimane invariata l'esibizione dell'ulteriore documentazione prevista.

Lavoro stagionale

Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2016, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 13.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (art. 4 del decreto).

La quota di cui al comma 1 dell' articolo 4, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.

Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del citato articolo, è riservata una quota di 1.500 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

La predetta quota di 13.000 unità (di cui 1.500 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali alle Direzioni Territoriali del Lavoro con successiva circolare, sulla base del fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello IocaIe anche con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.

Al riguardo si precisa che, nell'ambito delle medesime quote, e confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell'elenco indicato nell'art. 1, comma 2, del decreto in oggetto che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale negli anni precedenti. Tali cittadini, infatti, maturano, in base a quanto previsto dall' articolo 24 del TU. immigrazione  e dall' art. 38, comma 2, del regolamento di attuazione  , un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

A partire dalle ore 9.00 del 10 febbraio 2016 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp (mod. C-stag) e saranno trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota complessiva indicata al precedente articolo 4, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2016.

Le procedure riguardanti la registrazione dell'utente, l'invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno ( www.interno.gov.it ).

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e giuridici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Help Desk", disponibile per tutti gli utenti registrati sull'home page dell'applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto".

L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.

ISTRUTTORIA

Riguardo l'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate con le circolari congiunte nr. 1602 del 25 febbraio 2011  , nr. 1960 del 20 marzo 2012  e n. 1845 del 19 marzo 2013  . Si richiama, in particolare, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l'adempimento dell'obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

PROTOCOLLI DI INTESA

Anche in questa occasione, le associazioni di categoria di cui all' art. 38 del D.P.R. n. 394/99  , firmatarie dei protocolli stipulati con questi Ministeri, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. Il protocollo è aperto all'adesione di altre associazioni interessate.

Pertanto, analogamente a quanto previsto in occasione dell'emanazione dei precedenti decreti flussi, nel caso in cui le associazioni firmatarie abbiano articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare alle Prefetture competenti per territorio le richieste di adesione da definire Secondo lo schema già fornito in passato e che, ad ogni buon fine, si ripropone in allegato (all. 5).

Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative ai precedenti decreti sono confermati.

Per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione dovrà anche presentare, in formato elettronico, a codeste Prefetture-UTG il modello excel (all. 6), compilato in tutte le sue parti (con particolare attenzione ad indicare il codice fiscale degli operatori).

Al riguardo, le Prefetture vorranno disporre gli accertamenti ritenuti opportuni, provvedendo, altresì, all'inoltro del modello, in formato excel, contenente i dati degli operatori per i quali si richiede l'accreditamento, esclusivamente con messaggio all'indirizzo di posta elettronica dlci.assistenza@interno.it.

Le SS.LL. sono pregate di informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e dare la più ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione, delle indicazioni sopra riportate.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.


 

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO: Scotto Lavina

IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DELL'INTEGRAZIONE: Tangorra



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -

 
- Allegato 3   -

 
- Allegato 4   -