Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 30 settembre 2015, n. 5218
  Oggetto: D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179  . Verifica dell'accordo di integrazione. Conteggio crediti.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2015-09-30;5218

ALLE PREFETTURE- UU.TT.G. - LORO SEDI

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA

ALL' UFFICIO VI - SEDE

e, pc.: AL GABINETTO DEL SIGNOR MINISTRO - SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA PS. Direzione Centrale dell'Immigrazione della Polizia delle Frontiere

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - ROMA


 

Di seguito alle circolari n. 5923 del 10/10/2014  , n. 1653 del 17/3/2015  e n. 2513 del 23/04/2015  , concernenti l'applicazione della normativa in oggetto indicata, si forniscono, d'intesa con il Dipartimento di PS., ulteriori chiarimenti con particolare riferimento alla fase conclusiva delle procedure di verifica dell'accordo di integrazione.

Al riguardo, come è noto, alla scadenza biennale dell'accordo di integrazione si procede alla chiusura definitiva della verifica solo nel caso di ADEMPIMENTO dell'accordo sulla base del conteggio de crediti calcolati in ordine alla documentazione presentata.

Qualora tali crediti non siano sufficienti all'adempimento o non si sia potuto procedere a verificare i requisiti necessari (conoscenza italiano livello A2, cultura civica livello sufficiente e frequenza scolastica di figli minori), l'accordo viene prorogato di un anno.

Allo scadere dell'anno di proroga, sulla base di quanto indicato nel comma 9 dell'art. 6 del D.P.R.  in oggetto, se dovessero persistere e condizioni maturate alla scadenza del biennio, codeste Prefetture procederanno alla definitiva chiusura dell'accordo per INADEMPIMENTO PARZIALE, conferendo il calcolo dei crediti così come indicato nel "Manuale Utente" aggiornato sul sistema e reso disponibile in data 30 luglio 2015, allegato, ad ogni buon fine, in copia.

Pertanto, sulla base di tali ultime indicazioni relative al calcolo dei crediti, si invitano le Prefetture che avessero già chiuso accordi per inadempimento a riesaminare la posizione dello straniero ed a procedere all'emanazione dei decreti di inadempimento parziale.

Si raccomanda, altresì, di comunicare tempestivamente alle competenti Questure l'adozione di detti provvedimenti, affinché le stesse possano procedere al riesame dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, qualora questa sia stata rigettata a causa dell'inadempimento dell'accordo di integrazione.

Ulteriore problematica è stata evidenziata da alcuni quesiti pervenuti a questo Dipartimento in merito all'ingresso di cittadini stranieri ch abbiano volontariamente lasciato il territorio nazionale prima della scadenza del per esso di soggiorno per poi farvi ritorno in un momento successivo con un nuovo visto d'ingresso ( ad es. ingressi ex art. 27, tu. immigrazione  ).

A questo proposito, si richiama il contenuto del comma 2 dell'art.1 del D.P.R.  in oggetto, secondo il quale la sottoscrizione dell'accordo di integrazione si richiede allo straniero di età superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nei territorio nazionale [ . . . ] e presenta istanza di permesso di soggiorno [. . .] di durata non inferiore ad un anno.

Pertanto, all'atto di ingressi successivi al primo che ompertino nuove richieste di permesso di soggiorno, non dovranno prevedersi ulteriori sottoscrizioni dell'accordo di integrazione e quest'ultimo, ove non sia stato chiuso per altri motivi, dovrà essere archiviato.

Si fa, infine, presente che, come comunicato al Dipartimento di PS. con nota n. 4848, in data 8 settembre u.s., a seguito di un intervento di implementazione del sistema informatico, le Questure sono state abilitate a consultare e ristampare i decreti di adempimento, inadempimento e inadempimento parziale.

Si ringrazia per la sempre fattiva collaborazione e si resta disponibili per ogni eventuale chiarimento.


 

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO, DIRETTORE CENTRALE: Scotto Lavina