Regione Toscana
norma

 
PREFETTURA DI PRATO  
CIRCOLARE 10 marzo 2022, n. 10275
  Oggetto: Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022  e n. 873 del 6 marzo 2022  .  
 


 
  urn:nir:prefettura.prato:circolare:2022-03-10;10275

AI Sig. Presidente della Provincia di PRATO

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni della Provincia di Prato - LORO SEDI

AI Sig. Questore di PRATO

Al Sig. Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro - FIRENZE

Al Sig. Direttore Sanitario dell'Azienda USL Toscana Centro - FIRENZE

AI Sig. Direttore del Dipartimento di Prevenzione USL Toscana Centro - FIRENZE

AI Sig. Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale - PRATO

Al Sig. Dirigente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro - PRATO


 

Come noto, in conseguenza dell'aggravarsi del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre prossimo, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale.

Nel contesto di tale emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha adottato una prima ordinanza, la n. 872 (di seguito OCDPC 872), del 4 marzo u.s., recante disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

Con l'OCDPC 872 viene, in primo luogo, definito il modello dell'emergenza, con riferimento ai compiti di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del servizio nazionale e dei sistemi regionali di protezione civile.

Con riferimento all'attività di accoglienza, l'articolo 3 dell'Ordinanza ribadisce la centralità del ruolo attribuito in materia ai Prefetti, riconducendo tali attività alle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  , e, dunque, al generale principio di "leale collaborazione tra i livelli di governo interessati", sancito dall'art. 8 del medesimo decreto.

Dette disposizioni vanno interpretate, altresì, in raccordo con l' art. 3 del D.L. 28 febbraio 2022, n. 16  , il quale stabilisce:

- un primo rafforzamento della rete nazionale di accoglienza, con l'implementazione di circa Smila nuovi posti per i CAS, e di 3mila disponibilità aggiuntive della rete del Sistema di Accoglienza e Integrazione - SAI (commi 1 e 2);

- l'estensione anche ai profughi ucraini della riserva di posti della rete SAI incrementata a seguito della crisi afghana e destinata, in base a precedenti provvedimenti legislativi, esclusivamente ai profughi provenienti da quell'area (commi 3 e 4);

- l'accesso da parte dei profughi ucraini alle strutture CAS/SAI anche in assenza della qualità di richiedente protezione internazionale o di altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

Nell'ambito della cornice in tal modo delineata, è indispensabile il coinvolgimento dei Sindaci, al fine di acquisire la disponibilità nel territorio comunale di strutture e soluzioni alloggiative idonee, le quali potranno rientrare nella rete dei posti CAS laddove risulti necessario ampliare la capacità ricettiva.

Concorrono a definire il modello operativo dell'accoglienza le ulteriori disposizioni dell'articolo 3 (comma 2, secondo periodo) dell'Ordinanza de qua, che rendono possibile l'utilizzabilità anche delle strutture di cui all' art. 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18  , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27  , già attivate dalla Regione nel contesto dell'emergenza COVID-19.

Il richiamato art. 3, infine, detta una disposizione di "chiusura" al comma 4, in forza della quale eccezionali esigenze che dovessero richiedere un'integrazione delle disponibilità alloggiative, non fronteggiabili con quelle esistenti nella rete CAS/SAI, né risolvibili avvalendosi delle misure messe a disposizione dei Prefetti, potranno essere rappresentate alla Regione, al fine di reperire soluzioni urgenti di alloggiamento e di assistenza temporanea.

Si evidenzia che tale supporto si configura come misura da adottare sia quando occorra ospitare persone in transito, non interessate cioè ad una significativa permanenza sul territorio, sia ancora nelle more del reperimento di posti aggiuntivi CAS/SAI in caso, come detto, di insufficienza dei medesimi.

Un'ulteriore misura diretta a favorire l'incremento della capacita ricettiva del sistema nazionale di accoglienza è quella prevista dall'art. 8 dell'OCDPC 872.

Tale norma consente l'accelerazione delle procedure dirette all'attivazione, da parte di codesti enti locali, dei posti della rete SAI, che potranno essere reperiti anche in deroga ad alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici (artt. 36 e da 59 a 65 del D.lgs. n. 50/2016  ) rimanendo ferma, tra l'altro, l'osservanza del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con conseguente obbligo di acquisire la documentazione antimafia.

Inoltre, lo stesso art. 8, comma 2 stabilisce, ai fini dell'accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), la deroga ad alcune disposizioni delle Linee guida allegate al decreto del Ministro dell'Interno 18 novembre 2019.

A ciò si aggiunga che, allo scopo di dispiegare, fin dall'ingresso nel territorio nazionale dei profughi ucraini, ogni utile misura di immediato sostegno, l'art. 7 dell'OCDPC 872 prevede che la sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura consenta lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma.

Tale misura verrà a riconnettersi all'applicazione del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85  , conseguente alla decisione del Consiglio dei Ministri Affari interni e Giustizia dell'UE del 4 marzo 2022, n 2022/382, che ha disposto l'attivazione per la prima volta della Direttiva 2001/55/CE  , la quale prevede, in caso di massiccio afflusso nell'Unione di sfollati, il riconoscimento di una protezione temporanea in loro favore.

Al riguardo, si rimane in attesa dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto a definire le discendenti misure di protezione temporanea che troveranno applicazione nel nostro Paese.

Il quadro appena descritto in materia di accoglienza, come detto, fa perno sulle attività di competenza dei Prefetti, chiamati a intervenire nel primo momento dell'emergenza, coincidente con l'arrivo "a ondate", verosimilmente in maniera progressiva e non programmata, di profughi ucraini, e, dunque, con la necessità di approntamenti urgenti per la loro sistemazione alloggiativa.

Ne discende la necessità, allo scopo di assicurare la piena e reciproca integrazione degli interventi, di proseguire le iniziative in materia di accoglienza nell'alveo di una stretta sinergia e raccordo tra i vari livelli di governo, anche mediante gli strumenti di cooperazione e coordinamento, come unità di crisi e tavoli inter-istituzionali, già attivati.

Sul punto, onde favorire, altresì, un'ordinata e condivisa gestione delle offerte alloggiative, il Ministero dell'Interno ha evidenziato l'esigenza di garantire un reciproco scambio informativo utile ai fini del monitoraggio dei flussi di ingresso e delle presenze in ambito provinciale. A tal fine, si trasmettono i prospetti contenenti le informazioni che codesti Sindaci vorranno fornire, quotidianamente aggiornati, al seguente indirizzo di posta elettronica: prefettura. prato@interno.it (all. 1). Inoltre, si allega l'elenco degli indirizzi email di ASL, Questura e Ufficio Scolastico Provinciale, cui riferire nominativi e indirizzi di profughi ucraini presenti nel proprio territorio (all. 2).

Tutto ciò premesso con riferimento ai contenuti dell''OCDPC 872, si rappresenta che, con la successiva ordinanza del 6 marzo 2022 n.873 (di seguito OCDPC 873), sono state adottate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile ulteriori disposizioni anche di carattere sanitario, la cui applicazione viene a determinare riflessi sull'attività di accoglienza e di sistemazione nella rete CAS/SAI.

Preliminarmente va rilevato che l'art.2, comma 2, dell'ordinanza stabilisce che i profughi ucraini si sottopongano a tampone, a mezzo di test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, entro 48 ore dal loro ingresso nel territorio nazionale.

Al riguardo, giova rammentare come la competente Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero dell'Interno abbia predisposto un documento informativo, redatto in lingua ucraina, inglese e italiana, contenente le istruzioni salienti ai fini dell'indirizzamento dei profughi verso le strutture presso le quali potranno effettuare lo screening sanitario previsto, che per opportuna informazione si allega alla presente (all. 3).

Tale documento, che contiene anche indicazioni per la regolarizzazione della presenza dei cittadini ucraini sul territorio nazionale, nonché per l'accesso al circuito di accoglienza, verrà nelle prossime ore messo a disposizione delle articolazioni di polizia di frontiera territorialmente interessate per la relativa diffusione e sarà pubblicato sui siti istituzionali della Polizia di Stato.

Riguardo al tema dell'accoglienza, si precisa che, a mente dell'art.2 del'OCDPC 873, i profughi ucraini potranno accedere ai posti CAS/SAI previa effettuazione, nelle 72 ore antecedenti al loro accesso, di tampone molecolare con esito negativo, ovvero di tampone antigenico, con esito negativo, nelle 48 ore antecedenti al predetto accesso.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'OCDPC 873, i profughi ucraini sono tenuti all'osservanza del regime di autosorveglianza per la durata di 5 giorni, che decorrono dal tampone effettuato nelle 48 ore successive al loro ingresso nel territorio nazionale, con il conseguente obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, anche ai fini della regolare circolazione sui mezzi di traporto pubblico.

Inoltre, il predetto comma 1 dell'art. 2 prevede che anche i profughi ucraini effettuino la quarantena di cinque giorni prevista dall'ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio 2022, esplicitamente richiamata dalla norma, fatto salvo il caso in cui siano in possesso di certificazione vaccinale riconosciuta. La quarantena potrà essere effettuata anche presso le strutture CAS/SAI o altre strutture ricettive.

Si attira l'attenzione anche per i profili di interrelazione con l'autorità sanitaria regionale, sulle disposizioni recate dall'art. 2, volte a sollecitare l'adesione dei profughi ucraini alla somministrazione di vaccini anti-COVID, nonché alla sottoposizione ad altre misure di profilassi che pure avvengono a mezzo di vaccino.

Riguardo alla presenza nei rispettivi territori comunali di cittadini ucraini, sì richiama, altresi, l'attenzione sulle accluse indicazioni per privati ospitanti e per i cittadini ucraini ospiti, con i riferimenti istituzionali cui rivolgersi (all. 4).

Si allega, infine, il prospetto riepilogativo del nucleo per la gestione dell'emergenza profughi ucraini della Prefettura (all. 5).


 

Il Prefetto Adriana Cogode