La variazione nella media 2016 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81 , da applicarsi per l'anno 2017 ai sensi dell' art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternita') e' pari a - 0,1 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2017).
L' art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , stabilisce che «con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non puo' essere inferiore a zero».
Pertanto, cosi' come accaduto nell'anno 2016, restano fermi anche per l'anno 2017 la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternita' di cui al comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015.