IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 , concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 , ed in particolare l' articolo17, comma 96, lettera d) , il quale prevede che con decreto delMinistro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,è rideterminata la disciplina concernente il riordino delleuniversità per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base aiquali è consentito l'accesso a studenti italiani;
Visto il regolamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509 ;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 , concernente ilriordinamento delle università per stranieri di Siena e Perugia;
Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 17 maggio 2001, con il quale viene rilevata la necessità di "procedere all'esame dei regolamenti didattici diAteneo per verificare la coerenza tra le offerte didattiche e le finalità e i compiti assegnati dal riordino";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezioneconsultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001 conil quale viene rappresentata l'esigenza di una generale disciplinaper l'integrale riordino delle università per stranieri, e conseguentemente la necessità "quando sarà emanato il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria (...) di mettere concretamente mano, per quanto riguarda l'università per stranieri, ad interventi normativi di natura non frammentaria";
Considerato, quanto al citato parere del Consiglio universitario nazionale, che "le finalità e i compiti assegnati dal riordino"siano comunque realizzabili attraverso la disciplina generale introdotta dai recenti decreti sull'autonomia didattica universitaria;
Considerato, quanto al citato parere del Consiglio di Stato, chepossa essere adottato il regolamento sul caso specifico riguardantel'accesso a studenti italiani di cui all' articolo 17, comma 96 , punto a), con riserva di intervento normativo in via generale, quando sarà emanato il testo unico sull'università;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, anorma dell' articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio deiMinistri con nota n. 3840 /1.1.4/31890/4.8.39 del 12 luglio 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Università per stranieri
Autonomia didattica
Roma, 19 luglio 2001
Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli