Art. 2.
Finalita' ed ambito di applicazione
1.
Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti, al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del Sistema Informativo Lavoro su tutto il territorio nazionale.
2.
I servizi competenti rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione informatica dei moduli, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel presente decreto.
3.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui all'
art. 1
, commi da 1180 a 1185, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296
- legge Finanziaria 2007.
Art. 3.
Adozione dei moduli di comunicazione
1.
Sono adottati i moduli «Unificato-Lav», «Unificato-Somm», e «Unificato-VARDatori» di cui rispettivamente agli allegati A, B, e C, secondo i sistemi di classificazione di cui all'Allegato D e il formato di trasmissione di cui all'allegato E. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
3.
I moduli di cui ai commi precedenti sostituiscono ogni altro modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente decreto.
Art. 4.
Modalita' di trasmissione
1.
I moduli di cui al precedente
art. 3, comma 1
devono essere trasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti. I moduli trasmessi con le modalita' di cui al presente comma soddisfano i requisiti della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
2.
Per i datori di lavoro domestico la trasmissione dei moduli e' consentita anche con modalita' diverse, purche' idonee a documentare la data certa di trasmissione.
3.
La trasmissione del modulo «Unificato Urg», di cui all'
art. 3, comma 2
e' consentita anche con la modalita' di cui al successivo
comma 6
.
4.
I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi informatici, una ricevuta dell'avvenuta trasmissione indicante la data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge.
5.
In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, che non consenta di adempiere nei termini previsti dalla legge, i servizi competenti rilasciano su richiesta degli interessati idonea documentazione attestante l'adempimento.
6.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i soggetti obbligati sono comunque tenuti ad effettuare una comunicazione sintetica d'urgenza, utilizzando il modulo «Unificato Urg» ad un fax service messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dalle regioni; resta fermo l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile successivo.
7.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblica sul proprio sito telematico
www.lavoro.gov.it
l'elenco dei servizi informatici.
Art. 6.
Modalita' di trasferimento dei dati
3.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale inoltra le predette comunicazioni all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo (UTG), nell'ambito del sistema pubblico di connettivita' e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza di cui all'
art. 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
.
Art. 8.
Regime transitorio
1.
I soggetti obbligati e abilitati tenuti ad inviare le comunicazioni nei territori in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite di un dominio messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2.
Al fine di consentire l'adeguamento delle procedure informatiche dei soggetti obbligati ed abilitati, l'obbligo di trasmettere i moduli esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorre dal 1° marzo 2008. Fino a tale data quanto previsto al precedente
art. 5
si applica solo alle comunicazioni trasmesse per il tramite dei servizi informatici.
3.
Per far fronte alle esigenze di bilinguismo della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni di cui al
comma 2
decorrono dalla data del l° dicembre 2008.