IL MINISTRO DELLA SANITÀ
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visti l' art. 63 della richiamata legge n. 833 del '78 e l' art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , come integrato dall' art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 , di conversione del decreto stesso, che prevedono la possibilità, per gli stranieri residenti in Italia, di fruire, a domanda della assistenza sanitaria assicurata a tutti i cittadini italiani presenti nel territorio della Repubblica;
Visto il richiamato art. 5 del decreto-legge n. 663 del 1979 , secondo il quale la misura e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria degli stranieri residenti, che abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata dal Servizio sanitario nazionale, nonché le rette di degenza da porre a carico degli stranieri presenti nel territorio nazionale, che abbiano fruito delle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità, sono stabilite ai sensi del richiamato art. 63 nel testo modificato dall' art. 15 del decreto-legge 10 luglio 1980, n. 285 , convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1980, n. 441 ;
Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 , che, all' art. 31 , fissa la misura del contributo per l'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell' art. 63 della legge n. 833 del 1978 , e fa salve le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per l'assicurazione volontaria presso il Servizio sanitario nazionale dei cittadini stranieri;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 27 marzo 1985), con il quale è stata stabilita la disciplina dell'assicurazione volontaria presso il Servizio sanitario nazionale per i cittadini stranieri e sono stati determinati, per l'anno 1985, i contributi per l'assicurazione nonché le rette di degenza e le tariffe per le cure urgenti ospedaliere dovuti dai predetti cittadini;
Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la predetta disciplina alle disposizioni in materia di contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, previste dall' art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ;
Ritenuto, in particolare, di fissare il contributo percentuale nella misura prevista dai comma 11 , 12 , 13 e 14 del predetto art. 31 a carico dei cittadini italiani assicurati obbligatoriamente presso il Servizio sanitario nazionale;
Ritenuto, altresì, di confermare l'obbligo del versamento di un contributo minimo, così come previsto per alcune categorie dall'art. 31 richiamato, e di determinare detto contributo con riferimento al prevedibile costo medio pro capite del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1986;
Ritenuto, infine, di rivalutare, con riferimento al tasso d'inflazione programmato per l'anno 1986, le rette di degenza ospedaliere nonché i particolari contributi previsti per gli stranieri con permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio e per quelli collocati alla pari di cui agli articoli 1, terzo comma, 4 e 5 del richiamato decreto ministeriale del 22 dicembre 1984; Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
DECRETA
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, 8 ottobre 1986