Regione Toscana
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MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 22 luglio 2008
  Revisione e aggiornamento linee guida, per la verifica della corretta gestione del contributo erogato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.  
 
  Vigente al 22/11/2024 



Visto l' art. 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , introdotto dall' art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189  , di seguito denominato "decreto legge" che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito denominato "Fondo";

Considerato che, ai sensi del citato articolo 1-sexies comma 2  , con DM 28 novembre 2005, come modificato con successivo DM 27 giugno 2007, il Ministro dell'Interno ha provveduto a:

- stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca;

- assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto.

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140  , recante "Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri" e in particolare l' art. 13, comma 4  , che prevede che con decreto del Ministro dell'Interno "si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all 'art. 1-sexies, comma 3, lettera a)  , del decreto legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140  ", e che "con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo" da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo;

Visto che in fase applicativa del citato DM 27 giugno 2007 è emersa la necessità di procedere a modifiche inerenti, in particolare, la durata degli interventi l'assegnazione dei punteggi, la formulazione dei criteri di ripartizione delle risorse nonché l'utilizzo delle economie maturate nella fase di attuazione dei servizi da parte degli enti locali ammessi al contributo;

Rilevato altresì che, aderendo a criteri di logica sistemica, si è proceduto alla revisione ed all'aggiornamento dei quattro allegati: " A " concernente le "Linee guida" ; " B " concernente il "Modello di domanda" comprensivo del Piano Finanziario Preventivo; " B1 " recante lo schema descrittivo delle strutture di accoglienza; nonché " C " relativo alle "Modalità di dettaglio del cofinanziamento", che costituiscono tutti parte integrante del presente decreto;

Visto il Decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251  di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il Decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25  di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

Sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  ;

Decreta:


   
  Art. 1 

Definizioni

 
  1.  Ai fini del presente decreto si adottano le definizioni di cui all' art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251  , di seguito nominato "decreto qualifiche ". Si adottano altresì le definizione di cui all' art. 2 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25  , di seguito nominato "decreto procedure". Rimane invariato il riferimento al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140  , recante attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Pertanto, ai fini del presente decreto s'intende per:
   a) « protezione internazionale »: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
   b)  « Convenzione di Ginevra »: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722  , e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95  ;
   c)  « rifugiato »: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all' articolo 10 del D.l.vo 251/2007  ;
   d) « status di rifugiato »: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;
   e) « persona ammissibile alla protezione sussidiaria »: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
   f) « status di protezione sussidiaria »: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;
   g)  « domanda di protezione internazionale »: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal Decreto legislativo 25/2008  , diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
 
  2.  Fermo restando quanto previsto dal comma 1  si devono intendere per categorie vulnerabili, ai sensi dell' articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140  : "i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone per le quali è stato accertato che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale ". Ai fini del presente decreto, debbono ritenersi compresi nella categoria vulnerabile i soggetti che necessitano di assistenza sanitaria e domiciliare specialistica e/o prolungata e coloro che presentano una disabilità anche temporanea. Infine, con riferimento alle donne in stato di gravidanza, debbono ritenersi comprese nelle categorie vulnerabili soltanto le donne singole.
 
 
  Art. 2 

Durata degli interventi

 
  1.  Il Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, sulla base della dotazione finanziaria a disposizione, stabilisce entro il 30 aprile dell'anno di presentazione delle domande, la durata annuale o pluriennale degli interventi per i quali gli Enti locali richiedono il contributo che, nel caso di pluriannualità e secondo i principi della contabilità generale dello Stato, verrà assegnato distintamente per ciascun anno della pluriannualità stessa.
 
  2.  Contestualmente, con lo stesso provvedimento viene fissata la capacità ricettiva massima del Sistema in relazione alla durata annuale o pluriannuale degli interventi da finanziare. In presenza di risorse disponibili sul Fondo rispettato nella ripartizione il limite massimo dell'ottanta per cento del contributo del costo complessivo dei servizi di cui all' art. 1 sexies, comma 2, del decreto-legge  , la capacità ricettiva massima fissata può essere superata fino ad esaurimento delle risorse.
 
  3.  In deroga a quanto previsto dal c.1  , con il presente decreto si invitano gli Enti locali a presentare la domanda di contributo per il biennio 2009/2010; per tale pluriannualità, capacità ricettiva massima del Sistema è quella già stabilita con provvedimento del Capo Dipartimento del 30 maggio 2008.
 
 
  Art. 3 

Presentazione della domanda

 
  1.  Accedono alla ripartizione delle disponibilità del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all'art. 1-sexies del decreto legge, gli enti locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei loro familiari, alla tutela dei rifugiati, dei titolari di protezione sussidiaria e, in via subordinata, ai sensi dell' art. 32, del decreto legislativo del 28 gennaio 2008 n. 25  , degli stranieri beneficiari di protezione umanitaria. Per gli enti locali nel cui territorio opera un centro di accoglienza (CDA), ovvero un Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), la domanda di contributo può anche riguardare un progetto concernente l'attivazione dei servizi di insegnamento della lingua italiana, attività di animazione, di informazione e orientamento legale, di sostegno socio psicologico nonché di informazione su programmi di rimpatrio volontario, da erogarsi previa autorizzazione del Prefetto, nell'ambito degli stessi Centri. Per i progetti che prevedono i predetti servizi, il costo complessivo da prendere a base per la determinazione del costo pro-die e pro-capite deve essere al netto dell’importo previsto per i servizi suddetti. Per accedere alla ripartizione del Fondo, gli enti locali presentano, in carta libera, domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante dell'amministrazione o dell'ente locale, utilizzando l'apposito modello riportato negli allegati "B" e "B1" del presente decreto, corredati dalla documentazione negli stessi specificata, che è comunque indicata nelle linee guida contenute nell' allegato A e nell' allegato C del presente decreto.
 
  2.  E' ammissibile una sola domanda di contributo per ogni ente locale anche se presentata in forma associata, come unione, consorzio. La presentazione di una seconda domanda di contributo da parte dello stesso ente e' ammissibile, nel rispetto del limite complessivo dei posti di cui all' art. 5, comma 2  , esclusivamente se relativa ai servizi finalizzati ex art.8 , c.1  , alle categorie vulnerabili.  
 
Nel rispetto del limite di cui all'art. 5, comma 2, una terza domanda e' consentita esclusivamente per i servizi di accoglienza rivolti a richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata.[1]  
  Fatto salvo quanto sopra, nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo ente locale e' ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalità stabilite dal comma 3  .
 
  3.  Le domande degli Enti Locali debbono essere presentate a decorrere dal 1 giugno ed entro e non oltre la data del 1 luglio dell'anno precedente all’annualità o alla pluriannualità per cui si richiede il contributo. Per il biennio 2009/2010 le domande di contributo dovranno essere presentate entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il giorno della pubblicazione non è computato nel termine mentre, per il giorno di scadenza , in caso di spedizione, fa fede la data del timbro postale. Le domande, in duplice copia, sono consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione "Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, di seguito denominato - Dipartimento". Una ulteriore copia della domanda va inoltre inviata per conoscenza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.
 
 
3-bis.  Con direttiva del capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione da pubblicare, almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la decorrenza del termine di presentazione delle domande ai sensi del comma 3, sui siti internet del Ministero dell'interno e del Servizio centrale di cui all'art. 1-sexies del "decreto-legge" sono definite le procedure informatiche per la presentazione delle domande per la partecipazione alla ripartizione del "Fondo". Nell'ambito delle modalità stabilite per le procedure informatiche e' assicurata alla Regione competente per territorio la valutazione sulla congruità del progetto alla programmazione regionale nonchè al collegamento del progetto con reti di servizi territoriali e regionali attraverso la formulazione di un punteggio da 0 a 2 punti, utile ai fini della formazione della graduatoria ai sensi dell'art. 9.[2]  
 
 
  Art. 4 

Domande inammissibili

 
  1.  Sono inammissibili:
   a)  le domande spedite dopo la decorrenza del termine di cui al precedente art. 3, c. 3  ;
   b) le domande di contributo non corredate dal piano finanziario redatto secondo lo schema unito al modello di domanda di cui all'allegato B;
   c)  le domande di partecipazione alla ripartizione del fondo riferite a servizi non compresi nelle categorie definite dalle linee guida previste nell' allegato A ;
   d) le domande di partecipazione alla ripartizione del Fondo riferiti a servizi non operativi dal mese di gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello di presentazione della domanda. (In proposito si precisa che l'operatività dei servizi presuppone l'affidamento degli stessi alle strutture amministrative dell'ente locale ovvero ad un ente attuatore);
   e)  le domande che non prevedono servizi integrati delle misure di accoglienza, integrazione e tutela. La mancata previsione dei servizi di integrazione e tutela non determina l'inammissibilità della domanda se espressamente motivata in base a fattori oggettivi inerenti la realtà locale, da specificare nell' allegato B ;
   f) le domande che non prevedano l'erogazione dei servizi di accoglienza;
   g) le domande relative a progetti che non destinano alla rete nazionale una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza;
   h)  le domande relative a progetti che prevedono un costo massimo giornaliero e a persona superiore a quello stabilito con il decreto interministeriale di cui all' art. 13, comma 5, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140  . Il costo giornaliero a persona e' individuato dal rapporto fra il costo totale del servizio, come descritto nella domanda di contributo e il numero dei posti in accoglienza rapportato a 365 giorni;
   i)  le domande relative all'ipotesi di cui al successivo art. 9, lett.n)  .
 
 
  Art. 5 

Ricettività dei servizi di accoglienza

 
  1.  Gli Enti locali che presentano domanda di contributo debbono destinare al "Sistema di protezione" una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza. All'assegnazione di tali posti provvede direttamente il Ministero dell'Interno, tramite il Servizio centrale di cui all'art. 1-sexies del decreto legge, di seguito denominato "Servizio centrale", che può disporre, sulla base delle esigenze, di destinare tali posti a beneficiari con caratteristiche diverse (uomini/donne; ordinari/ vulnerabili etc.) rispetto a quelle indicate nella domanda di contributo originaria. I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, da indicare al momento della presentazione della domanda di contributo, sono riservati totalmente alle esigenze della rete nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 140/2005  .
 
  2.  La ricettività dei servizi di accoglienza destinati alle categorie ordinarie e vulnerabili, ad esclusione di quelli specificamente destinati ai soli minori non accompagnati, non deve essere inferiore a quindici posti ne' superiore a:
   a) quindici posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti;
   b) venticinque posti per i servizi degli Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 5.001 e 40.000 abitanti;
   c) cinquanta posti per i servizi degli Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 40.001 e 250.000 abitanti;
   d)  cinquanta posti per i servizi degli Enti locali, singoli o consorziati, nel cui territorio è presente un centro di cui all'art. 20 del Decreto procedure e all' art. 12 della legge 6 marzo 1998 n. 40  .
   e) cento posti per i servizi degli Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 250.001 e 1.000.000 abitanti;
   f) centocinquanta posti nel caso di Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 1.000.001 e 2.000.000 abitanti;
   g)  duecentocinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a 2.000.001 abitanti. Per quanto concerne i servizi di accoglienza specificamente predisposti per i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale in ogni caso il limite minimo del numero dei posti è dieci.  
 
La capacita' ricettiva dei servizi di accoglienza predisposti per i soggetti con disagio mentale o psicologico e con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare,specialistica e/o prolungata non deve essere inferiore a 4 posti ne' superiore a 8 posti.[3]  
  Nel caso in cui la domanda di contributo è presentata da un consorzio, da un'unione di comuni, da un'associazione di comuni, ovvero da una provincia, il numero degli abitanti va calcolato in base al numero di abitanti dei soli comuni dove sorgono le strutture di accoglienza.
 
  3.  Deroghe al limite numerico stabilito dal comma 2  possono essere concesse dalla commissione di valutazione di cui al successivo art. 7  sulla base di giustificati motivi e comprovate esigenze da specificare nell' allegato B , dopo aver acquisito il parere del Servizio centrale, ed accertato la presenza di risorse disponibili sul Fondo.
 
 
  Art. 6 

Costi ammissibili e inammissibili nel piano finanziario

 
  1.  Non sono ammissibili alla ripartizione del Fondo i costi per l'acquisto di immobili da utilizzare per il servizio come descritto nella domanda.
 
  2.  Non sono altresì ammissibili i costi di adeguamento e/o ristrutturazione delle strutture da adibire all'accoglienza dei beneficiari per gli enti locali che sono stati già finanziati in precedenza, salvo deroghe per particolari situazioni che saranno vagliate, in sede istruttoria, dalla Commissione di cui al successivo art.7  . I predetti costi sono ammissibili per gli Enti locali che presentano per la prima volta la richiesta di contributo, oppure per quelli che, pur avendola presentata negli anni precedenti, non siano stati mai ammessi all'erogazione del contributo. In tali ipotesi i costi sono ammissibili per una quota non superiore al 20% del costo complessivo del servizio progettato ed ammesso al contributo. I lavori di adeguamento e/o ristrutturazione devono essere ultimati entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.
 
  3.  I costi di manutenzione ordinaria sono ammissibili alla ripartizione del Fondo per un ammontare non superiore al 3% del costo totale del servizio oggetto della domanda e ammesso al finanziamento.
 
 
  Art. 7 

Commissione di valutazione delle domande di contributo

 
  1.  Ai fini della selezione delle domande di cui all' art. 3  , con provvedimento del Capo del Dipartimento è istituita una Commissione di valutazione composta dal direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento o da un suo delegato che la presiede, da un dirigente della carriera prefettizia in servizio presso il medesimo Dipartimento, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Su richiesta del delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) partecipa alla Commissione, come componente effettivo, un funzionario dell'ufficio in Italia dell'ACNUR. La segreteria della commissione e' curata da un funzionario in servizio presso la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento. Per le attività connesse alla valutazione dei progetti la Commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio centrale. Alle riunioni della Commissione di valutazione viene chiamato a partecipare un rappresentante delle Regioni. La partecipazione alla Commissione non comporta compensi o rimborsi.
 
  2.  La Commissione di valutazione:
   a) è validamente costituita con la maggioranza dei componenti;
   b) delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente;
   c)  ha il compito di valutare l'ammissibilità delle domande e la conformità dei progetti, per i quali viene chiesto il contributo, alle linee guida contenute nell' allegato A del presente decreto. A tal fine, nel corso della valutazione, ove lo ritenga necessario, può chiedere all'Ente locale la modifica anche parziale dei servizi previsti ovvero il completamento della documentazione trasmessa, assegnando allo stesso un termine entro il quale far pervenire l'adeguamento del progetto o il completamento documentale richiesto. L'inosservanza di tale termine comporta l'inammissibilità della domanda.
 
  3.  Alla Commissione è altresì attribuito il compito di valutare, in seduta straordinaria, i casi di revoca di cui all' art. 15  del presente decreto, predisponendo il relativo parere ai fini della decisione del Capo-Dipartimento.
 
  4.  La commissione, ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili sul Fondo, può chiedere all'Ente locale di ridurre i posti in accoglienza rispetto a quelli richiesti dall'ente stesso con la domanda di partecipazione al bando.
 
  5.  Nel caso in cui la commissione ritenga di dover procedere ad una riduzione dei posti, l'ente locale dovrà rimodulare, in maniera conseguente, il progetto ed il relativo piano finanziario.
 
  6.  All'esito dell'esame delle domande la commissione forma la graduatoria degli enti locali ammessi al contributo assegnando ai singoli progetti i punteggi secondo le modalità stabilite dall' art. 9  .
 
  7.  La Commissione approva la graduatoria definitiva entro il 15 novembre dell'anno in cui gli Enti Locali presentano la domanda al fine di consentire loro la regolare attivazione dei servizi dal mese di gennaio dell'anno immediatamente successivo.
 
 
 
[ Art. 8  ] [4]  
 
 
 
Art. 8 

Ripartizione del Fondo

 
  1.  Alla ripartizione del "Fondo" sono prioritariamente ammessi, attraverso una distinta graduatoria, i servizi che riservano tutti i posti disponibili nelle strutture di accoglienza alle categorie vulnerabili di cui all'art. 1, comma 2, e, fra le categorie vulnerabili, prioritariamente e nei limiti della capacita' ricettiva fissata, ai servizi esclusivamente dedicati a richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, per una capacita' ricettiva complessiva da fissare per le singole tipologie secondo le modalità indicate dal comma 4.
 
  2.  Il piano di ripartizione del "Fondo" e' definito dalla commissione di cui all'art. 7, che assegna al singolo Ente locale, sulla base della graduatoria, un sostegno finanziario non superiore all'ottanta per cento del costo totale del singolo progetto territoriale.
 
  3.  In presenza di risorse disponibili sul "Fondo", in applicazione dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il limite dell'ottanta per cento può essere superato per l'accoglienza di richiedenti asilo nonchè per i servizi dedicati esclusivamente all'accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata.
 
  4.  Per l'assegnazione di cui al comma 2, la commissione determina la percentuale del sostegno finanziario da attribuire agli enti locali, tenuto conto dell'entità del co-finanziamento dell'Ente locale, della disponibilita' delle risorse sul "Fondo", del numero dei posti di ricettivita' complessiva stabilito con il provvedimento del capo del Dipartimento di cui all' art. 2, comma 1. L'assegnazione dei contributi avviene fino a copertura dei posti di ricettività disponibili.».
[5]  
 
 
  Art. 9 

Punteggi per la formazione della graduatoria

 
  1.  La commissione di cui all' art. 7  elabora la graduatoria distinguendo fra le domande di contributo che prevedono servizi esclusivamente destinati alle categorie vulnerabili di cui all' art. 1, comma 2  , e le domande con servizi destinati alle restanti categorie di beneficiari.
 
  2.  Al fine della formazione della graduatoria la Commissione di valutazione assegna ad ogni istanza di contributo il seguente punteggio utile :
   a) punti 0,50 per ogni anno di attività dell'Ente locale finanziata dal Fondo nazionale, fino ad un massimo di 3 punti;
   b)  punti 0,10 per ogni euro o frazione superiore a cinquanta centesimi, di riduzione del costo giornaliero ed a persona operata rispetto al costo massimo individuato con il decreto interministeriale di cui all' art. 13, comma 5  , del decreto legislativo;
   c) un punteggio pari al quoziente fra costo totale e costo di tutto il personale dell'Ente locale e/o dell'Ente gestore stabilmente impiegato (dipendenti e collaboratori);
   d)  fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1  , punti 0,50 per la previsione, all'interno del progetto ordinario, di misure assistenziali specifiche finalizzate alle categorie vulnerabili di cui all' art. 1, c. 2  con esclusione, comunque, di quei beneficiari che richiedono assistenza sanitaria e domiciliare, specialistica e/o prolungata. Tale attribuzione di punteggio non è applicabile agli Enti locali che presentano progetti per entrambe le categorie ordinarie e vulnerabili;
   e)  fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1  , punti 1 per la previsione, all'interno del progetto ordinario, di misure assistenziali specifiche finalizzate alle categorie di beneficiari che richiedono assistenza sanitaria e domiciliare, specialistica e/o prolungata in particolare per i diversamente abili e per i portatori di disagio mentale. Tale attribuzione di punteggio non è applicabile agli Enti Locali che presentano progetti per entrambe le categorie ordinarie e vulnerabili;
   f) punti 2 per i progetti destinati alle categorie vulnerabili con esclusiva previsione di misure assistenziali specifiche finalizzate alle categorie di beneficiari che richiedono assistenza sanitaria e domiciliare, specialistica e/o prolungata in particolare per i diversamente abili e per i portatori di disagio mentale;
   g) punti 2 per i progetti degli Enti locali di aree metropolitane nel cui territorio e' presente un valico di frontiera terrestre, portuale o aeroportuale;
   h) punti 1.50 per i progetti degli Enti locali nel cui territorio è presente un valico di frontiera terrestre, portuale o aeroportuale (ad esclusione delle aree metropolitane);
   
[ i)  ] [6]  
   
i) i) punti 1,50 per i progetti degli Enti locali che non usufruiscono del punteggio di cui alle lettere g) e h) e nel cui territorio e' presente un centro di cui all'art. 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;[7]  
   l)  punti 0,20 per ogni 5 per cento in più di co-finanziamento proposto dall'Ente locale rispetto al 20 per cento previsto dall'art. 1-sexies, comma 2 introdotto dall' articolo 32 della legge n. 189/2002  e dettagliato secondo i criteri previsti dall' allegato C al presente decreto;
   m) punti da 0 a 8 per la qualità della proposta progettuale presentata e per il livello di aderenza ai parametri previsti dalle linee guida allegate al presente decreto;
   n)  punti 3 di penalità per il ritardo di oltre sessanta giorni rispetto al termine ultimo indicato dal Servizio Centrale nel Manuale di Rendicontazione, (pubblicato nel sito del Servizio centrale, www.serviziocentrale.it ) per la presentazione dei rendiconti finanziari relativi all'annualità precedente. Un ritardo di oltre centocinquanta giorni rispetto al termine ultimo indicato dal Servizio Centrale per la presentazione dei rendiconti finanziari relativi all'anno precedente comporta l'inammissibilità della domanda presentata dall'Ente Locale, sia in qualità di capo fila che in forma consociata con altri enti.  
 
[ ... ] [8]  
   
 
Nel caso di durata pluriennale degli interventi le penalità per i ritardi nella presentazione dei rendiconti sono applicate nella prima procedura di formazione della graduatoria successiva all'accertamento del ritardo.[9]  
  In particolare la penalizzazione relativa al punteggio potrà essere anche cumulativa qualora riguardasse più anni.
   o) punti 0,50 di penalità per un ritardo di oltre trenta giorni a decorrere dal termine ultimo indicato dal Servizio Centrale per la presentazione delle relazioni descrittive intermedie, relative a ciascun anno di attività. Resta ferma nel caso di pluriannualità degli interventi, l'applicazione della predetta sanzione - anche cumulativa se riferita a più anni - da parte della Commissione di valutazione.
   p) punti 0,50 di penalità per un ritardo di oltre trenta giorni a decorrere dal termine ultimo indicato annualmente dal Servizio Centrale per la presentazione delle relazioni descrittive finali relative a ciascun anno di attività. Resta ferma nel caso di pluriannualità degli interventi, l'applicazione della predetta sanzione - anche cumulativa se riferita a più anni - da parte della Commissione di valutazione.
   q) punti 1,50 di penalità per quegli Enti Locali che, relativamente all’annualità o alla pluriannualità precedente a quella di presentazione della domanda, abbiano stipulato la convenzione con l'eventuale Ente Gestore oltre il termine di 60 giorni dalla data di invio, da parte del Ministero dell'Interno, della comunicazione di ammissione al contributo.
 
  3.  In caso di parità di punteggio, il titolo di preferenza e' costituito dal maggiore numero di posti riservati dall'Ente locale in favore del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
 
 
  Art. 10 

Decreto di ripartizione

 
  1.  Il Ministro dell'Interno, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione di cui all' art. 7  del presente decreto e sentita la Conferenza Unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , adotta il decreto di ripartizione del Fondo.
 
  2.  Della graduatoria degli Enti ammessi a contributo è data diffusione anche mediante inserimento sul sito internet del Ministero dell’Interno e del Servizio centrale/Anci. Dell'assegnazione del contributo e' data, altresì, formale comunicazione all'Ente locale beneficiario, nonché alla Prefettura-Utg territorialmente competente.
 
 
2-bis.  Dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'interno dell'elenco dei progetti finanziati e dei relativi soggetti beneficiari e' data comunicazione alle Regioni e alle province autonome.[10]  
 
 
  Art. 11 

Ripartizione di ulteriori risorse finanziarie

 
  1.  Quando, successivamente all'emanazione del decreto di ripartizione di cui all' art. 10  , risultano disponibili sul Fondo ulteriori risorse finanziarie, la Commissione di valutazione procede alla formulazione del piano di ripartizione delle ulteriori disponibilità secondo i criteri di precedenza di seguito elencati:
   a) ammissione ad un secondo riparto, fino ad esaurimento delle ulteriori risorse disponibili, delle domande inerenti i progetti risultati idonei ma non ammessi al finanziamento per iniziale mancanza di fondi. Tali progetti sono finanziati per lo stesso ammontare percentuale assegnato agli altri con il primo decreto di riparto;
   b)  aumento, in presenza di ulteriori risorse residuate a seguito del riparto operato come dal precedente punto a), della recettività partendo dai progetti che hanno subito, ex art. 7, c. 4  , una riduzione del numero dei posti da parte della Commissione di valutazione;
   c)  In presenza di ulteriori risorse residuate in base ai precedenti punti a)  e b)  la Commissione, fermo restando il rispetto della graduatoria, acquisita la disponibilità degli Enti Locali già beneficiari del contributo, provvede ad una nuova ripartizione del Fondo finalizzata all'aumento complessivo dei posti in accoglienza del Sistema;
   d)  In presenza di ulteriori risorse residuate dal riparto operato ai sensi dei precedenti punti a)  , b)  e c)  , in applicazione dell' art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 140/05  , il limite dell'ottanta per cento può essere superato per la sola accoglienza dei richiedenti.
 
 
  Art. 12 

Variazioni del servizio finanziato

 
  1.  I servizi indicati nei progetti che, entrati in graduatoria, sono stati ammessi al riparto del Fondo, non possono subire variazioni nella fase attuativa dei progetti stessi. Parimenti il rapporto tra l'Ente Locale e l'Ente attuatore, predeterminato per l'attivazione del progetto fin dal mese di gennaio ai fini dell'ammissibilità della domanda, non può essere sottoposto a novazione soggettiva. Invero, tanto la tipologia del servizio, quanto l'idoneità dell'Ente attuatore del servizio stesso, costituiscono elementi essenziali per la valutazione del progetto ed il suo conseguente inserimento in graduatoria. In ogni caso, su espressa richiesta dell'Ente locale, la proposta di variazione dei predetti elementi costitutivi del progetto potrà essere sottoposta alla Commissione che, in seduta straordinaria, valuterà la sussistenza dei gravi e comprovati motivi che la giustificano. Conseguentemente, acquisito il parere del Servizio Centrale, il Dipartimento - Direzione Centrale per i Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo comunicherà all'Ente locale l'approvazione o il diniego della variazione richiesta. L'attuazione della variazione in assenza della predetta autorizzazione comporta la revoca del contributo ai sensi dell' art. 15, lett. h)  .
 
 
1-bis.  In sede di rimodulazione del piano finanziario preventivo, la macrovoce: "Integrazione" non può subire diminuzioni dell'ammontare complessivo fissato nel progetto approvato.[11]  
 
 
  Art. 13 

Presentazione del rendiconto e controlli

 
  1.  Il rendiconto delle spese sostenute per il servizio finanziato con il contributo e' presentato annualmente, anche in caso di pluriannualità degli interventi ex art. 2, comma 1  , ed in conformità al piano finanziario preventivo originario allegato alla domanda o rimodulato successivamente, nei modi e nei tempi stabiliti dal Dipartimento tramite il Servizio centrale e indicati nel citato "Manuale di Rendicontazione". L'Ente locale e' tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto.
 
  2.  Su richiesta del Dipartimento, tramite il Servizio centrale, l'Ente locale presenta una relazione intermedia e finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti in esecuzione del servizio finanziato.
 
  3.  Il Dipartimento dispone verifiche ed ispezioni dei servizi assegnatari del contributo sia coordinando le attività delle Prefetture in sede locale, sia avvalendosi del supporto del Servizio centrale.
 
 
  Art. 14 

Economie

 
  1.  Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio restano acquisite all'Ente locale assegnatario che le utilizza, previa autorizzazione del Dipartimento, fino ad esaurimento dell'assegnazione finanziaria, per le stesse finalità indicate nella domanda di finanziamento.
 
  2.  Il Ministero dell'Interno, tramite il Servizio centrale, comunica annualmente alla Commissione di valutazione ex art. 7  , in tempo utile per l'adozione della procedura di cui al successivo comma 4  , l'importo delle eventuali economie accertate, nei confronti degli Enti locali, relative all'esercizio finanziario dell'anno immediatamente precedente a quello ancora in corso, indipendentemente dalla pluriannualità degli interventi stabilita ai sensi dell' art. 2, co. 1  .
 
  3.  La Commissione di valutazione, ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili sul Fondo, può decidere di disporre, rispetto all'importo annuale del contributo assegnato all'Ente locale la cui domanda è stata ammessa al riparto del Fondo stesso, l'effettiva erogazione di un importo minore rapportato ad un numero di posti in accoglienza inferiore a quello approvato dalla Commissione stessa mediante l'ammissione al riparto del progetto. In tal caso, i restanti posti in accoglienza, rispetto al numero approvato dalla Commissione, vengono finanziati mediante le economie accertate negli esercizi precedenti, già in dotazione all'Ente locale stesso e nel rispetto del costo indicato nella domanda di contributo presentata ed approvata.
 
  4.  Gli Enti locali che non sono stati ammessi alla graduatoria, al fine di dare continuità agli interventi di accoglienza nelle more della definizione dei percorsi di uscita dei beneficiari dai progetti possono utilizzare, previa autorizzazione del Dipartimento, acquisito il parere del Servizio centrale, eventuali economie accertate o autocertificate, comunque relative al precedente periodo finanziato. Nel caso di diniego della predetta autorizzazione ovvero di autorizzazione relativa al parziale utilizzo delle economie, l'Ente locale provvede al versamento dell'importo costituente l'economia sull'apposito capitolo conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Interno, secondo le indicazioni che verranno impartite dal Dipartimento.
 
 
  Art. 15 

Revoca del contributo

 
  1.  Il contributo di cui al presente decreto, oltre che nei casi di cui all' art. 7, c. 3  e' revocato, anche parzialmente, in esito ai controlli esperiti ai sensi dell' art. 13  con Decreto del Capo Dipartimento nei seguenti casi:
   a) rifiuto non validamente motivato all'accoglienza dei beneficiari dei servizi assegnati al progetto territoriale su richiesta del Ministero dell'Interno, tramite il Servizio centrale;
   b)  interruzione delle attività del servizio, salvo i casi di autorizzazione previsti all' art. 12  , per un periodo consecutivo superiore a trenta giorni, ovvero, erogazione del servizio ad un numero di beneficiari inferiore del 30 per cento alla capienza ricettiva complessiva indicata nella domanda, al netto della quota riservata alla rete nazionale, per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi;
   c) grave inadempienza nell'aggiornamento della banca dati gestita dal Servizio centrale e/o eventuale non veridicità delle informazioni inserite;
   d) mancata corrispondenza fra i servizi descritti nella domanda di contributo e quelli erogati anche in termini di standard qualitativi e quantitativi;
   e) erogazione dei servizi finanziati dal Fondo a favore di soggetti diversi da quelli previsti tra i beneficiari del servizio finanziato;
   f)  inosservanza agli obblighi di comunicazione alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di cui all' art. 12 del decreto legislativo  ;
   g) gravi irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emersi a seguito di controlli ispettivi disposti dal Ministero dell’Interno per il tramite del Servizio Centrale, ovvero della Prefettura.
   h)  variazione dei servizi finanziati senza la necessaria autorizzazione di cui all' art.12  del presente decreto;
   i)  ritardo nell'ultimazione dei lavori di adeguamento e/o ristrutturazione di cui all' art. 6 comma 2  del presente decreto.
 
  2.  Il Capo del Dipartimento, sulla base dei risultati dei controlli espletati ai sensi dell' art. 13  , contesta all'ente locale beneficiario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, i fatti accertati chiedendo eventuali chiarimenti. Entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, l'Ente locale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvede a fornire le proprie contro deduzioni e ogni documentazione ritenuta utile.
 
  3.  Il Capo del Dipartimento, sentito il Servizio centrale ed acquisito il parere della Commissione di valutazione di cui all' art. 7  , adotta il Decreto di revoca del contributo determinando l'importo che deve essere restituito, ovvero dispone l'archiviazione della pratica.
 
  4.  In caso di revoca, l'importo del contributo da restituire e' versato dall'Ente locale secondo le modalità indicate dal Dipartimento.
 
 
  Art. 16 

Registrazione e pubblicazione

 
  1.  Il presente Decreto, di cui costituiscono parte integrante gli allegati A , B , B1 , C , è inviato alla Corte dei Conti per la Registrazione e quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 

 

IL MINISTRO

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma2, decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2010.  In vigore dal 15/10/2010

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2010.  In vigore dal 15/10/2010

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2010.  In vigore dal 15/10/2010

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2010. In vigore dal 14/08/2008 al 14/10/2010

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2010.  In vigore dal 15/10/2010

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma6, decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2010. In vigore dal 14/08/2008 al 14/10/2010

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma6, decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2010.  In vigore dal 15/10/2010

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma5, decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2010. In vigore dal 14/08/2008 al 14/10/2010

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma5, decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2010.  In vigore dal 15/10/2010

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma7, decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2010.  In vigore dal 15/10/2010

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma8, decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2010.  In vigore dal 15/10/2010