IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilita' e finanza pubblica";
Visto l' art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per le politiche sociali;
Visto l' art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , cosi' come modificato dall' art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 , "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Visto l' art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
Visto l' art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" il quale integra le disposizioni di cui all' art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
Visto l' art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342 , e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di volontariato", le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto l' art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all' art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";
Visto il comma 1258 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all' art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285 , a decorrere dall'anno 2007, e' determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalita' di cui all' art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni;
Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l' art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n 328 ; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 , concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) che, all'art. 1, comma 271 prevede che "lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all' art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 , e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013";
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229 , concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015"; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 , recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1 , commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 , ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1 , che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 , recante "L'istituzione del Ministero della salute", con conseguente modifica della denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" in luogo della precedente "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 7 aprile 2011 , recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011 registro n. 11, foglio n. 139.
Visto l' art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l' art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 , relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009 , richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che la disponibilita' finanziaria del capitolo n. 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' ridotta dell'importo di euro 474.000 per l'anno 2013, in attuazione dell'articolo 2, comma 1 , ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 , a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012;
Visto l' art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n, 213 , in materia di riduzione dei costi della politica nelle regioni, che al comma 1, stabilisce che "ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, e' erogata a condizione che la regione, con le modalita' previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie" abbia dato attuazione ad una serie di misure di contenimento della spesa esplicitate nel medesimo comma;
Considerato che e' stata accantonata una somma di € 240.000.000, pari all'80 per cento della quota spettante alle regioni, nelle more del ricevimento delle comunicazioni da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 del citato art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 , con le quali gli enti interessati danno atto del documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1;
Considerato che la somma attualmente resa disponibile, al netto degli accantonamenti di cui al precedente punto, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, ammonta ad € 103.704.000,00;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per € 103.704.000,00 gravanti sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", dei complessivi € 343.704.000,00, da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente, una volta verificata l'attuazione da parte delle regioni delle disposizioni di cui al citato art. 2, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ;
Acquisita in data 24 gennaio 2013 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ;
Decreta:
1. Somme destinate alle Regioni | € 295.020.000,00 |
2. Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano | € 4.980.000,00 |
3. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali | € 43.704.000,00 |
Totale | € 343.704.000,00 |
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.
Roma, 26 giugno 2013
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Giovannini
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Saccomanni
TABELLE:
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