Regione Toscana
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 26 giugno 2013
  Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - Anno 2013.  
 
  Vigente al 22/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2013-06-26;nir-1

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196  "Legge di contabilita' e finanza pubblica";

Visto l' art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449  , e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l' art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  , cosi' come modificato dall' art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350  ;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328  , "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto l' art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l' art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" il quale integra le disposizioni di cui all' art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000  (legge finanziaria 2001);

Visto l' art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342  , e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di volontariato", le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l' art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289  , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all' art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388  , e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

Visto il comma 1258 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296  (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all' art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285  , a decorrere dall'anno 2007, e' determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalita' di cui all' art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468  , e successive modificazioni;

Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244  che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l' art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n 328  ; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228  , concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) che, all'art. 1, comma 271 prevede che "lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all' art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328  , e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013";

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229  , concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015"; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85  , recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1 , commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  ", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121  , ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1 , che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172  , recante "L'istituzione del Ministero della salute", con conseguente modifica della denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" in luogo della precedente "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 7 aprile 2011  , recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011 registro n. 11, foglio n. 139.

Visto l' art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191  che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l' art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386  , relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009  , richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che la disponibilita' finanziaria del capitolo n. 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' ridotta dell'importo di euro 474.000 per l'anno 2013, in attuazione dell'articolo 2, comma 1 , ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010  , a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012;

Visto l' art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174  , convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n, 213  , in materia di riduzione dei costi della politica nelle regioni, che al comma 1, stabilisce che "ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, e' erogata a condizione che la regione, con le modalita' previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie" abbia dato attuazione ad una serie di misure di contenimento della spesa esplicitate nel medesimo comma;

Considerato che e' stata accantonata una somma di € 240.000.000, pari all'80 per cento della quota spettante alle regioni, nelle more del ricevimento delle comunicazioni da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 del citato art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174  , con le quali gli enti interessati danno atto del documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1;

Considerato che la somma attualmente resa disponibile, al netto degli accantonamenti di cui al precedente punto, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, ammonta ad € 103.704.000,00;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per € 103.704.000,00 gravanti sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", dei complessivi € 343.704.000,00, da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente, una volta verificata l'attuazione da parte delle regioni delle disposizioni di cui al citato art. 2, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174  ;

Acquisita in data 24 gennaio 2013 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  ;

Decreta:


   
  Art. 1   
  1.  Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2013, ammontanti a € 343.704.000,00 sono ripartite, fatto salvo quanto previsto all' articolo 7  del presente decreto, secondo il seguente schema per gli importi indicati:
1. Somme destinate alle Regioni€ 295.020.000,00
2. Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano€ 4.980.000,00
3. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali€ 43.704.000,00
Totale€ 343.704.000,00
 
 
  Art. 2   
  1.  Le tabelle nn. 1, 1A, 2, 2A e 3 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:
   a) Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2013;
   b) Tab. 1A) Riparto parziale delle risorse immediatamente disponibili (somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quota del 20% delle somme destinate alle Regioni);
   c) Tab. 2). Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;
   d) Tab. 2A) Quota del 20% del finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;
   e) Tab. 3) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
 
 
  Art. 3   
  1.  A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 5 milioni di euro, interventi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ad integrazione di quelli finanziati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui al comma 11, dell'art. 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95  , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135  .
 
 
  Art. 4   
  1.  Le Regioni si impegnano a programmare gli impieghi delle risorse loro destinate per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. Con successivo accordo in sede di Conferenza Unificata saranno definite linee di intervento e indicatori volti a specificare in dettaglio gli obiettivi di servizio e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento.
 
  2.  Le Regioni si impegnano altresi' a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'Allegato 1.
 
  3.  A tal fine, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso.
 
  4.  Ai sensi dell' art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289  , il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.
 
 
  Art. 5   
  1.  Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell' articolo 4  , le Regioni e le Province autonome concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi regionali, alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all' art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328  , a partire dai moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della poverta' e dell'esclusione sociale (SIP), ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui all' art. 16, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35  .
 
 
  Art. 6   
  1.  Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", saranno ripartite, salvo quanto disposto dall' articolo 7  , fra le Regioni con le stesse modalita' e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2.
 
  2.  Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell' art. 1, comma 1286 della legge 27 dicembre 2006, n. 296  , saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalita' e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei Comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all' art. 1, comma 1286 della legge 27 dicembre 2006, n. 296  .
 
 
  Art. 7   
  1.  Ai sensi e per gli effetti dell' art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174  , l'erogazione di una quota pari all'80% del totale delle risorse destinate alle regioni, di cui alla Tabella 2 del presente decreto, e' sospesa nelle more del ricevimento delle comunicazioni da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 del citato art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174  , con le quali gli enti interessati danno atto del documentato rispetto delle condizioni di cui al articolo 2, comma 1  .
 
  2.  In attesa del ricevimento di tali comunicazioni, relativamente alle risorse destinate alle regioni e' autorizzata l'erogazione della restante quota del 20%, secondo quanto previsto nella Tabella 2A.
 
 
  Art. 8   
  1.  Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191  e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.
 

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

 

Roma, 26 giugno 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Giovannini

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Saccomanni



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 

TABELLE:

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- Allegato 2   -

 

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