Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 2 febbraio 1993, n. 284
  Regolamento di attuazione degli articoli 2  e 4   della legge 7 agosto 1990, n. 241 , riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno.  
  Pubblicato in GU, n. 185 del 09/08/1993
  Vigente al 22/11/2024 


  Vigente dal: 24/08/1993
  urn:nir:ministero.interno:decreto:1993-02-02;284

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 2   e 4   della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell' art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988  , con nota n. 5006/M/8 (7) del 1 febbraio 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:


   
  Art. 1.  

Ambito di applicazione

 
  1.  Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, ove non siano gia' disciplinati dalla legge, attribuiti alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.
 
  2.  Gli anzidetti procedimenti si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e concernenti, rispettivamente, i procedimenti imputabili agli uffici centrali ovvero a quelli periferici.
 
  3.  I procedimenti non elencati, con i relativi termini di conclusione, nelle tabelle allegate al presente regolamento si concludono nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine indicato dall' art. 2, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241  .
 
 
  Art. 2.  

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

 
  1.  Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione dell'interno abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
 
  2.  Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione dell'interno, della richiesta o della proposta.
 
 
  Art. 3.  

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

 
  1.  Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza, ovvero dalla data di ricezione di documento che costituisca presupposto essenziale del provvedimento e debba pervenire da altra amministrazione.
 
  2.  La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
 
  3.  All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241  . Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avviso del procedimento di cui all' art. 7 della citata legge n. 241  ed all' art. 4  del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
 
  4.  Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
 
  5.  Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15  nonche' il disposto di cui all' art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241  .
 
 
  Art. 4.  

Comunicazione dell'inizio del procedimento

 
  1.  Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
 
  2.  I soggetti di cui al comma 1  sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell' art. 3, comma 3  , le indicazioni di cui all' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241  . Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell' art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241  , mediante forme di pubblicita' da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'Amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.
 
  3.  L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
 
  4.  Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3  in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
 
 
  Art. 5.  

Partecipazione al procedimento

 
  1.  Ai sensi dell' art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241  , presso le sedi degli organi o uffici dell'Amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
 
  2.  Ai sensi dell' articolo 10, lettera b), della medesima legge n. 241  , coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, se il procedimento stesso non e' gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
 
 
  Art. 6.  

Termine finale del procedimento

 
  1.  I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
 
  2.  Al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16  e 17   della legge 7 agosto 1990, n. 241 , i termini finali dei procedimenti, nei quali talune fasi sono attribuite alla competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione dell'interno, sono comprensivi dei periodi di tempo, necessari per l'espletamento delle fasi stesse, stabiliti mediante intese stipulate con le amministrazioni interessate.
 
  3.  I termini di cui ai commi 1  e 2  costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
 
  4.  Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.
 
  5.  In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
 
  6.  Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
 
  7.  Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'.
 
 
  Art. 7.  

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

 
  1.  Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall' art. 16, commi 1   e 4  della legge 7 agosto 1990, n. 241 , l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo' comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.
 
  2.  Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241  , il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1  del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. Il Ministro dell'interno individua, in via generale, di intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che sono dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari ai quali e' possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresi', se necessario, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro non provvede, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento individua di volta in volta gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.
 
 
  Art. 8.  

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

 
  1.  Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all' art. 16, commi 1   e 4  , della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
 
  2.  L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
 
 
  Art. 9.  

Unita' organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

 
  1.  Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione dell'interno deve intendersi per unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la divisione, per la trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Direzioni generali in conformita' al decreto interministeriale 16 ottobre 1984 e successive modifiche e integrazioni e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1985  e successive modifiche, nonche' il servizio sanitario, gli ispettorati, le ripartizioni ed i laboratori per la trattazione degli affari di competenza dei servizi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi di cui alla tabella G del decreto ministeriale 2 agosto 1973 cosi' come modificata dal decreto ministeriale 17 luglio 1982.
 
  2.  Relativamente agli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno devono intendersi per unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale i settori e l'ufficio di gabinetto del Prefetto per la trattazione degli affari indicati dall' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340  , le divisioni e gli uffici per la trattazione degli affari indicati dal decreto ministeriale 16 marzo 1989 relativo alla organizzazione delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e gli ispettorati regionali e interregionali nei limiti delle competenze tecniche agli stessi attribuite nel singolo tipo di procedimento.
 
 
  Art. 10.  

Responsabile del procedimento

 
  1.  Il responsabile dell'unita' organizzativa di cui al precedente art. 9  puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
 
  2.  Il responsabile del procedimento di cui al comma 1  esercita le attribuzioni contemplate dall' art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241  e dal presente regolamento; egli svolge altresi' tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelle attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15  .
 
 
  Art. 11.  

Unita' organizzative responsabili dell'adozione del provvedimento finale

 
  1.  Ai fini dell'individuazione del responsabile dell'adozione del provvedimento finale, per gli uffici centrali dell'Amministrazione dell'interno si rinvia alle vigenti disposizioni legislative che disciplinano la competenza a provvedere, ivi comprese le norme che regolano l'ordinamento speciale dell'Amministrazione dell'interno e quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748  .
 
  2.  Agli stessi fini, per quanto riguarda gli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno sono da considerare responsabili dell'adozione del provvedimento finale i Prefetti, i questori ed i rispettivi vicari, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco, i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza per l'adozione degli atti di propria competenza, nonche' i dirigenti dei settori, delle divisioni e degli uffici per l'adozione degli atti loro riservati per legge o delegati con formale disposizione di servizio.
 
 
  Art. 12.  

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

 
  1.  I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati, ove non provveda la legge che li prevede, con apposito regolamento integrativo.
 
  2.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica lo stato di attuazione dello stesso apportandovi, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.
 
 
  Art. 13.  

Pubblicita' aggiuntiva

 
  1.  Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale di legislazione del Ministero dell'interno. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
 
  2.  Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative specificamente responsabili per ciascun tipo di procedimento amministrativo.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 2 febbraio 1993

Il Ministro: MANCINO

Visto, il Guardasigilli: CONSO