Regione Toscana
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 22 marzo 2006
  Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari.  
  Pubblicato in GU, n. 159 del 11/07/2006
  Vigente al 22/11/2024 



IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 23, comma 3  , 4  , del citato decreto legislativo n. 286/1998 , che prevedono rispettivamente l'emanazione nell'apposito regolamento di attuazione di norme regolanti sia le modalità di preferenza degli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istruzione e formazione professionale nei Paesi d'origine nei settori d'impiego ai quali le attività si riferiscono sia le agevolazioni d'impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi medesimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , in materia di immigrazione.»;

Considerato che l' art. 34, comma 1  , del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , così come sostituito dall' art. 29  del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 prevede che «con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nei Paesi d'origine ai sensi dell' art. 23, comma 1  , del Testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione»;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, come previsto dal citato art. 34, comma 1  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , nella seduta del 1 marzo 2006;

Decreta:


   
  Art. 1.  

Finalità

 
  1.  Il presente decreto disciplina, ai sensi dell' art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , così come sostituito dall' art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  , le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari e stabilisce i criteri per la loro valutazione.
 
 
  Art. 2.  

Destinatari e finalità dei programmi di istruzione e formazione

 
  1.  I programmi di cui all' art. 1  del presente decreto sono rivolti ai cittadini extracomunitari residenti nei Paesi d'origine e sono finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato o all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi d'origine o allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d'origine, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera a)  , b)  e c)  , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , così come sostituito dall' art. 19 della legge 30 luglio 2002, n. 189  .
 
 
  Art. 3.  

Agevolazioni all'impiego

 
  1.  La partecipazione alle attività di istruzione e di formazione svolte nell'ambito dei programmi di cui all' art. 1  del presente decreto, permette l'acquisizione delle attestazioni previste dagli ordinamenti regionali con certificazione delle competenze maturate, ai fini dell'inserimento dei partecipanti nelle liste di cui all' art. 34, comma 2  , del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , così come sostituito dall' art. 29  del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 , istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
  2.  I cittadini extracomunitari che hanno partecipato a progetti pilota sperimentali dell'istituto di cui all' art. 23  del citato decreto legislativo n. 286/1998 su iniziativa o promozione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono inseriti nelle liste, di cui al comma 1  del presente articolo.
 
 
  Art. 4.  

Contenuti essenziali dei percorsi di istruzione e formazione

 
  1.  I percorsi di istruzione e formazione devono necessariamente prevedere l'insegnamento della lingua italiana ed il superamento di un esame che attesti almeno il raggiungimento del livello soglia (A2), così come definito nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue contenuto nella raccomandazione R(98)6 emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17 marzo 1998.
 
  2.  I percorsi di istruzione e formazione devono prevedere, inoltre, nozioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, nonché di educazione civica.
 
 
  Art. 5.  

Proponenti

 
  1.  I programmi di cui all' art. 1  possono essere presentati dai seguenti soggetti, singolarmente o in forma di partenariato:
   a) regioni e province autonome e loro enti strumentali;
   b) enti locali e loro enti strumentali;
   c) organizzazioni nazionali di imprenditori e datori di lavoro e lavoratori;
   d) organismi internazionali finalizzati al trasferimento di lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi;
   e)  enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni ed iscritti nel registro di cui all' art. 52  del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , così come sostituito dall' art. 46  del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 .
 
  2.  Nel caso di partenariato, unitamente a uno o più dei soggetti elencati al comma 1  , é ammessa la partecipazione alle iniziative anche di soggetti ulteriori previa documentata dichiarazione di compatibiità dell'oggetto sociale o degli scopi statutari con l'attività contemplata nel programma nonché l'assenza di cause ostative, in capo ad essi ed ai propri rappresentanti, rispetto all'attività prevista nel programma medesimo.
 
 
  Art. 6.  

Requisiti dei programmi

 
  1.  I soggetti proponenti debbono indicare nel programma:
   a) le finalità, il settore e l'area territoriale d'impiego cui l'attività programmata si riferisce, unitamente all'analisi di contesto;
   b) le modalità dettagliate di svolgimento dell'attività di formazione e/o istruzione con l specificazione della durata e della data prevista di inizio;
   c) l'indicazione dell'organismo realizzatore e delle generalità della persona designata quale responsabile didattico-organizzativo del programma, con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza posseduta;
   d) le risorse umane con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza rispettivamente posseduti;
   e) le risorse strumentali che saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività e la disponibilità di idonee sedi operative didattiche nel Paese ove intendono realizzare le azioni e le eventuali modalità di raccordo con i referenti pubblici locali.
   
f) le fonti di finanziamento che saranno utilizzate per lo svolgimento delle attivita', con espressa esclusione di qualsiasi onere, totale o parziale, a carico dei lavoratori dei Paesi d'origine che partecipano alle attivita' formative.[1]  
 
 
2.  In mancanza di almeno uno dei requisiti di cui al comma precedente, il programma presentato sara' considerato inammissibile ed il comitato di cui al successivo art. 8 non potra' procedere alla valutazione di merito.[2]  
 
 
  Art. 7.  

Istruttoria

 
  1.  I programmi proposti dai soggetti operanti solo sul territorio regionale possono essere presentati alle regioni e province autonome tramite procedura aperta «a sportello».
 
  2.  Le regioni e province autonome procedono alla validazione dei programmi di cui al comma 1  rispondenti ai requisiti di cui all' art. 4  ed in coerenza con il fabbisogno formalizzato dalle medesime ai sensi dell' art. 21, comma 4-ter  , del citato decreto legislativo n. 286/1998 .
 
  3.  I programmi di cui al comma 1  , accompagnati dall'esito della validazione espressa dalle regioni e province autonome interessate, ai sensi e per gli effetti previsti dal citato art. 34, comma 1  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , sono trasmessi in duplice copia alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
  4.  Si prescinde dalla validazione nell'ipotesi di programmi presentati dalle regioni e province autonome in forma singola o associata.
 
  5.  I programmi di cui al comma 4  ed i programmi proposti da organismi di livello nazionale o internazionale devono essere presentati in duplice copia alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I programmi proposti da organismi di livello nazionale o internazionale che intendano avvalersi della precedenza di cui al citato art. 34, comma 1  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , devono essere accompagnati dall'esito della validazione espressa dalle regioni e province autonome interessate.
 
  6.  A seguito della trasmissione dei programmi di cui al comma 1  e della presentazione dei programmi di cui al comma 5  , la Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiede tempestivamente al Ministero degli affari esteri il parere previsto dal citato art. 34, comma 1  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , parere che deve essere reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
 
 
  Art. 8.  

Valutazione

 
  1.  I programmi di cui all' art. 7 , commi 1  e 5  , sono presentati, in sede di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. A regime, la valutazione è effettuata con riferimento ai programmi presentati entro ciascun mese.
 
  2.  I programmi sono valutati, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Ministero degli affari esteri, da un apposito comitato di valutazione, istituito con provvedimento ministeriale composto da tre membri titolari designati dalle seguenti amministrazioni: due membri dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un membro dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
 
  3.  Per ogni membro titolare é prevista la nomina di un supplente.
 
  4.  Il comitato di cui al comma 1  nel valutare i programmi, assegna un voto, ricompreso tra un minimo di uno ed un massimo di dieci, a ciascuno dei criteri di seguito indicati:
   a) rilevanza del programma (obiettivi, scopo del progetto, risultato atteso);
   b) congruenza tra analisi di contesto e programma di intervento;
   c) livello di qualità organizzativa e didattica;
   d) esperienze maturate dal proponente nel settore economico-produttivo di riferimento o formazione realizzata all'estero;
   e) idoneità della dotazione di strutture logistiche;
   f) raccordo con i referenti pubblici locali;
   g) esperienza e competenza delle risorse umane addette alla formazione.
 
  5.  La somma complessiva dei voti attribuiti a ciascuno dei criteri di cui al comma 4  costituisce il punteggio finale del programma, che ai fini della valutazione positiva non potrà comunque essere inferiore a quaranta.
 
 
  Art. 9.  

Approvazione dei programmi

 
  1.  Sulla base del punteggio finale riportato, il comitato trasmette i programmi alle competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell' art. 8  del presente decreto, attribuendo titolo di precedenza ai programmi di cui all' art. 7, comma 1  , validati dalle regioni e province autonome, ai sensi dell' art. 34, comma 1  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 .
 
  2.  I programmi con valutazione positiva sono approvati con decreto di concerto dei competenti direttori generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini dell'accesso alla quota di cui all' art. 34, comma 7  , del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , così come sostituito dal citato art. 29  del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 . Dell'esito di tutti i programmi sarà data comunicazione da parte della competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
  3.  Il decreto di approvazione di cui al comma 2  é comunicato ai soggetti proponenti.
 
  4.  Il soggetto proponente comunica alle competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed alle regioni e province autonome interessate, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 3  , il piano esecutivo di lavoro con il cronogramma delle attività.
 
  5.  Entro dieci giorni dall'inizio delle attività il soggetto proponente comunica l'evento alle amministrazioni di cui al comma 4  .
 
  6.  Entro venti giorni dalla conclusione delle attività, il soggetto proponente trasmette alle competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una relazione sul programma svolto, accompagnata da un documento redatto dal responsabile del progetto che specifichi l'attività di istruzione e formazione effettivamente sostenuta. Nella relazione andrà inserito l'elenco nominativo dei cittadini extracomunitari che vi hanno preso parte, allegando in copia le attestazioni acquisite.
 
 
  Art. 10.  

Verifica

 
  1.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cura la programmazione ed il coordinamento dell'attività di verifica dei programmi approvati sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle attività, onde valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma.
 
  2.  L'attività di verifica di cui al comma 1  é effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalle regioni e province autonome interessate, prevedendo il necessario raccordo con il Ministero degli affari esteri.
 
  3.  Qualora all'esito della verifica sia accertato il mancato rispetto dei requisiti minimi dei percorsi di istruzione e formazione di cui all' art. 4  , il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non procede all'iscrizione dei lavoratori nelle liste di cui al citato art. 34, comma 2  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 .
 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 22 marzo 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Moratti

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto del null e del Ministero della Pubblica Istruzione 31 gennaio 2008, n. da assegnare.  In vigore dal 11/04/2008

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto del null e del Ministero della Pubblica Istruzione 31 gennaio 2008, n. da assegnare.  In vigore dal 11/04/2008