IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152 , recante «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, recante «Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell' art. 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152 »;
Viste, in particolare, le tabelle A, C e D, allegate al citato regolamento che riportano, tra gli altri, gli interventi in materia di previdenza, di danni da lavoro e alla salute e in materia socio-assistenziale inseriti, rispettivamente, a punteggio zero;
Visto l' art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» che, nel prevedere la progressiva valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio zero, in attesa della predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1 gennaio 2013, riconosce 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative, demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la concreta individuazione degli stessi;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2013 che, in attuazione della predetta disposizione della citata legge di stabilità 2013, individua nella tabella A i prodotti/servizi non finanziati avviati con modalità telematiche e verificati dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative cui riconoscere in via sperimentale 0,25 punti;
Visto l'art. 2 del medesimo D.M. che al comma 3 prevede la possibilità di adottare provvedimenti sulla base delle criticità segnalate dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative nella prescritta relazione sull'andamento della fase sperimentale;
Considerato che l'INPS, nella relazione di monitoraggio, ha ribadito che gli interventi A14 (Integrazione pensioni facoltative), A30 (Denuncia, recupero e regolarizzazione contributive) e A31 (Operazioni relative a costituzione di posizioni assicurative obbligatorie) continuano ad essere gestiti in modalità cartacea evidenziando, in considerazione dell'esiguo numero di domande pervenute, di non aver dato corso alla prevista telematizzazione dell'intervento A11 (Pensione di mutualità e facoltativa);
Considerato che il medesimo Istituto in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 114, della legge di stabilità 2013, ha attivato modalità alternative per acquisire il CUD in formato cartaceo, che tuttavia non risultano fruibili dai pensionati residenti all'estero, in favore dei quali gli istituti di patronato possono quindi tuttora svolgere, attraverso le proprie sedi, un utile servizio;
Tenuto conto, altresì, del parere della Commissione istituita ai sensi dell'art. 14 del citato regolamento n. 193/08, la quale, relativamente alla voce sperimentale A99 (Rilascio CUD INPS) si e' espressa, all'unanimità', in senso favorevole all'attribuzione del punteggio pari a 0,25 esclusivamente per l'attività svolta dagli Istituti di patronato in favore dei cittadini italiani residenti all'estero;
Ravvisata quindi l'esigenza di provvedere all'aggiornamento della tabella A allegata al D.M. 20 febbraio 2013;
Decreta:
Roma, 8 maggio 2014
Il Ministro: Poletti