Regione Toscana
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 14 gennaio 2014
  Assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso imprese agricole.  
 
  Vigente al 22/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2014-01-14;nir-1

VISTO l' art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30  ", come modificate dall' articolo 9, comma 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99  ;

VISTO, in particolare, il comma 3-bis del citato articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  , che prevede che le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela e di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende;

VISTO il comma 3-ter del medesimo articolo 31 del decreto legislative 10 settembre 2003, n. 276  , che prevede che l'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole;

VISTO altresì il comma 3-quater del medesimo articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  , che demanda ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità con le quali si precede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis;

VISTO l' art. 9-bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608  ;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007  , concernente le Comunicazioni obbligatorie;

CONSIDERATA la necessità di definire, ai sensi del citato articolo 31, comma 3-quater del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  , le modalità con le quali si precede alle assunzioni congiunte nel settore dell'agricoltura;

DECRETA


   
  Articolo 1 

Campo di applicazione

 
  1.  Il presente decreto si applica alle assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1 dell'art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276  , ovvero riconducibili alle stesso proprietario e a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, nonché presso le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
 
 
  Articolo 2 

Soggetti obbligati e modalità di comunicazione

 
  1.  Le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti i lavoratori assunti congiuntamente da gruppi di impresa e imprese legate tra loro da un contratto di rete sono effettuate dall'impresa capogruppo con le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007  .
 
  2.  Le imprese riconducibili allo stesso proprietario effettuano le comunicazioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 per il tramite dello stesso proprietario.
 
  3.  Le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado effettuano le comunicazioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 per il tramite di un soggetto individuato da uno specifico accordo che lo individua quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge. In tal caso, l'accordo e depositato presso le associazioni di categoria, con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.
 
  4.  Con apposito decreto direttoriale, emanato ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza Sociale 30 ottobre 2007, sono apportate le necessarie modifiche al modulo "UnI-Lav".
 

Il presente decreto é inviato agli organi competenti per i prescritti controlli e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 

Roma, 14 gennaio 2014