IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , introdotto dall' art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189 , di seguito denominato «decreto-legge» che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito denominato «Fondo»;
Considerato che ai sensi del citato art. 1-sexies, comma 2 , il Ministro dell'interno con il primo decreto di ripartizione provvede a stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalita' per la sua eventuale revoca; ad assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto, cosi' come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; a determinare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, le modalita' e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge e che non e' accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al presente decreto;
Visto il proprio decreto in data 18 luglio 2005 con il quale e' stata adottata la ripartizione del Fondo per l'anno 2005, in attuazione dell' art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2005, n. 3425 , che ha autorizzato il Ministro dell'interno ad adottare il provvedimento in deroga alla procedure previste dall'art. 1-sexies del decreto-legge;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare l' art. 13, comma 4 , che prevede che con decreto del Ministro dell'interno si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140, e che con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione in esecuzione della disciplina del citato decreto legislativo n. 140;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 , concernente il «Regolamento relativo alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato» di seguito denominato «regolamento»;
Sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , non ha espresso il parere nel termine di cui all' art. 13, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 ;
Decreta:
Definizioni
Presentazione della domanda
Condizioni per l'ammissione della domanda
Costi ammissibili nel piano finanziario
Commissione di valutazione delle domande di contributo
Ripartizione del Fondo
Punteggi per la formazione della graduatoria
Decreto di ripartizione
Ripartizione di ulteriori risorse finanziarie
Variazioni del servizio finanziato
Presentazione del rendiconto e controlli
Economie
Revoca contributo
Contributo di prima assistenza per il richiedente asilo
Roma, 28 novembre 2005
Il Ministro: Pisanu
LINEE-GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO
1. I servizi finanziati.
I servizi ammessi al contributo sono:
a) di accoglienza;
b) di integrazione;
c) di tutela.
1.1 Servizi di accoglienza.
Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati all'accoglienza attraverso l'attivazione di strutture dedicate collettive o di appartamenti, reperiti sul mercato privato o nella disponibilita' dell'ente locale. Ai beneficiari sono garantiti:
il vitto, l'alloggio, l'accesso ai servizi erogati sul territorio;
l'orientamento e l'assistenza sociale;
l'assistenza medico-sanitaria;
l'accesso a corsi di alfabetizzazione e lingua italiana;
mediazione culturale - interpretariato.
1.2 Servizi di integrazione.
Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati all'integrazione attraverso interventi volti a garantire:
l'accesso a corsi di lingua italiana e di approfondimento linguistico;
possibilita' per la formazione e la riqualificazione professionale;
l'accesso al mercato del lavoro;
l'individuazione di possibilita' alloggiative autonome;
supporto e assistenza per il ricongiungimento familiare.
1.3 Servizi di tutela.
Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati a:
garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
offrire supporto psico-socio-sanitario.
2. Servizi per categorie di beneficiari.
2.1 Servizi per i richiedenti asilo e loro familiari.
Il limitato periodo di soggiorno sul territorio nazionale nella qualita' di richiedente asilo caratterizza la finalita' della iniziativa territoriale finanziata dal Fondo indirizzata prioritariamente all'accoglienza. Nel periodo dell'intervento sono garantite le necessarie misure di accoglienza (vitto, alloggio, vestiario, «pocket money» ecc.). Sono compresi nell'intervento anche corsi di alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana e orientamento alle possibilita' di formazione professionale, servizi di informazione legale e di assistenza burocratica nelle procedure di asilo. L'inserimento dei minori nelle scuole e' obiettivo obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione. Le relative iniziative sono attuate tenendo conto della brevita' del periodo di soggiorno.
Nell'ambito di questa categoria sono compresi anche servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.
In armonia con il decreto legislativo, il periodo di accoglienza ha termine al momento della notifica della decisione sull'istanza di richiesta di asilo (art. 5, comma 6). L'art. 5, comma 7, del medesimo decreto legislativo, peraltro, dispone che l'accoglienza perdura nel caso di presentazione di ricorso giurisdizionale ed eventuale autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. Nel rispetto delle citate disposizioni, l'accoglienza, quindi, si protrae per il periodo necessario alla presentazione del ricorso giurisdizionale e fino alla comunicazione della eventuale decisione negativa all'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. Per questi casi, l'accoglienza ha comunque termine con il decorrere del termine previsto per l'accesso al lavoro ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo e cioe' al momento in cui decorrono i sei mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, salvo nel caso in cui le condizioni fisiche dell'interessato non gli consentono il lavoro (art. 5, comma 7, del decreto legislativo). L'accoglienza ha termine anche nelle ipotesi di revoca previste dall'art. 12 del decreto legislativo.
Possono essere inseriti nei servizi di accoglienza i beneficiari del provvedimento di autorizzazione a permanere sul territorio nazionale adottato ai sensi dell'art. 17 del regolamento, salvo che il Prefetto non disponga altrimenti e purche' ricorrano le condizioni stabilite dal decreto legislativo per l'accesso all'accoglienza (es. requisito economico - art. 6 del decreto legislativo).
In caso al richiedente asilo presente nel servizio sia concesso lo status di rifugiato ovvero la protezione umanitaria, l'interessato e i suoi familiari sono ammessi al servizio di cui al seguente paragrafo 2.2, nel medesimo servizio o in altro cui lo straniero interessato e' assegnato sulla base delle opportunita' offerte dalle realta' territoriali locali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
Nella categoria dei servizi per richiedenti asilo sono compresi anche quelli da attivarsi da parte dell'ente locale, previa comunicazione al prefetto, nel Centro di identificazione presente ed operativo sul territorio di competenza. I servizi previsti sono indicati nell'art. 11, comma 2, del regolamento e devono rappresentare interventi coordinati nell'ambito di un progetto di accoglienza attivato nel medesimo territorio. Nella categoria possono comprendersi anche servizi di supporto tecnico, operativo ed informativo al rappresentante dell'ente locale in seno alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato.
2.2 Servizi per i rifugiati e titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Le misure del servizio sono finalizzate a prevedere un percorso di inserimento del rifugiato nel territorio, attraverso il lavoro e l'alloggio, in modo da garantire l'autosufficienza economica. Nel periodo dell'intervento sono garantite le necessarie misure di accoglienza (vitto, alloggio, vestiario, «pocket money» ecc.).
Rappresentano obiettivi fondamentali del progetto d'integrazione l'insegnamento della lingua italiana, l'informazione sui diritti e doveri del rifugiato e la formazione/riqualificazione professionale adeguata all'esperienza dell'interessato e alle esigenze del locale mercato del lavoro.
Il progetto d'integrazione e' elaborato tenendo conto dei servizi pubblici presenti sul territorio cui possono avere accesso i rifugiati e i beneficiari di protezione umanitaria.
Iniziative specifiche e coordinate sono definite per i nuclei familiari. L'inserimento dei minori nelle scuole e' obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione.
Il progetto puo' prevedere misure di supporto e di sostegno, anche economico, per l'autosufficienza alloggiativa e per il ricongiungimento familiare.
Nell'ambito di queste iniziative possono attivarsi servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.
Il progetto deve articolarsi in un periodo di permanenza assistita non superiore a sei mesi prorogabili per circostanze eccezionali debitamente motivate fino a un massimo di dodici mesi, previa autorizzazione del Servizio centrale.
Per le categorie piu' vulnerabili di rifugiati e umanitari, i tempi di accoglienza possono essere prorogati in accordo col Servizio centrale e previa sua autorizzazione.
3. Gli standard.
Per tutti i servizi descritti deve essere previsto l'impiego di personale qualificato e in numero adeguato agli utenti destinatari dell'intervento. Tutto il personale e' tenuto all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie relativi ai beneficiari dei servizi. La predisposizione e l'erogazione dei servizi deve essere modulata in modo adeguato rispetto alle diverse categorie di beneficiari accolti.
3.1 Gli standard di accoglienza.
Le strutture adibite all'accoglienza devono essere ubicate sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente ad esso associato o consorziato.
Nelle strutture adibite all'accoglienza deve essere rispettata la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica.
Sul punto, si rinvia al «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria» curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web http://www.serviziocentrale.it ). L'accoglienza, cosi' come previsto dal decreto legislativo, e' effettuata tenendo conto delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare sono curati i profili di tutela dell'unita' familiare e delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza o delle persone vittime di violenza fisica, sessuale o psicologica. Servizi specifici di accoglienza andranno attivati tenendo conto delle misure assistenziali da garantire alle persone accolte in relazione alle loro esigenze, in particolare, per le donne sole, famiglie monoparentali e le famiglie con minori.
Per la struttura di accoglienza e' predisposto un regolamento interno al centro. Il regolamento e' tradotto, ove possibile, nelle lingue che sono presumibilmente comprese dagli ospiti e contiene le regole di permanenza nel centro e quelle previste per la revoca dell'accoglienza ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo per i richiedenti asilo. E' anche predisposto un contratto di accoglienza sottoscritto dal beneficiario del servizio che prevede la durata di permanenza nel centro ed il programma delle attivita' e dei servizi erogati.
Attraverso l'attivazione, ove necessario, di opportune azioni di accompagnamento e di mediazione, deve essere garantito il pieno accesso ai servizi pubblici erogati sul territorio quali l'accesso al Servizio sanitario nazionale e al servizio scolastico per i minori (con sostegno ai genitori nei rapporti scuola/famiglia).
L'insegnamento della lingua italiana per gli adulti va prioritariamente attivato presso i Centri territoriali permanenti, operativi in ambito comunale, la formazione attraverso corsi attivati dagli istituti di formazione professionale organizzati in ambito regionale. Nel caso di persone appartenenti a categorie vulnerabili o portatori di particolari specificita', i corsi di prima alfabetizzazione e di lingua italiana potranno essere attivati anche attraverso convenzioni con associazioni o con altri enti ed istituti del territorio.
L'orientamento, l'informazione e l'assistenza sociale, hanno l'obiettivo di fornire informazioni di base sulle caratteristiche della societa' italiana, sui diritti e doveri della convivenza sociale, sulla legislazione vigente in materia di immigrazione e asilo, sulle norme e le modalita' che regolano l'accesso al mercato del lavoro. Gli interventi sono realizzati anche in sinergia con strutture pubbliche e private operanti sul territorio (es. Centri per l'impiego, Centri di iniziativa locale per l'occupazione - CILO, Centri territoriali permanenti - CTP etc.).
3.2 Gli standard di integrazione.
Nell'ambito dei servizi finalizzati all'integrazione, devono essere garantite le attivita' propedeutiche a:
individuare possibilita' per la formazione e la riqualificazione professionale, attraverso un adeguato orientamento ai corsi di formazioni fruibili sul territorio (corsi attivati dagli enti locali, dalle regioni, e/o da enti di formazione privati) o attraverso l'attivazione di tirocini formativi, di orientamento, di borse lavoro;
favorire l'accesso al mercato del lavoro. A tale fine vanno previste attivita' volte a costituire sistemi d'intervento con associazioni di categoria, agenzie interinali, cooperative sociali e aziende al fine di consentire l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro. Sono fornite, inoltre, informazioni sulle modalita' di avvio e di gestione di attivita' di lavoro autonomo o sulla creazione di impresa con indicazioni sui modi per l'accesso al credito agevolato o ai «prestiti d'onore», anche attraverso l'orientamento ai servizi del territorio a cio' preposti;
individuare possibilita' alloggiative autonome. Gli interventi possono realizzarsi attraverso la promozione di eventuali iniziative di intermediazione che favoriscano la conoscenza e l'accesso al mercato privato degli alloggi, ovvero attraverso la corresponsione di aiuti economici di primo sostegno (i c. d. «contributi alloggio»:
copertura delle spese di caparra, prime mensilita' di affitto, una tantum per l'acquisto di suppellettili). Altri interventi possono riguardare la costituzione di un fondo di garanzia a favore dei proprietari locatori. Possono essere realizzati servizi di informazione sulle modalita' di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), o sulle modalita' per l'ottenimento di crediti agevolati per l'acquisto, il recupero edilizio della prima casa;
fornire supporto e assistenza per il ricongiungimento familiare. Gli interventi sono diretti a fornire informazioni e sostegno nelle relative procedure burocratiche, nei casi consentiti dalla normativa in materia, anche attraverso un eventuale contributo per le spese di trasferimento in Italia del familiare ricongiunto.
Il coordinato intervento delle attivita' comprese nel presente paragrafo presuppone l'assunzione da parte dell'ente locale delle necessarie iniziative per promuovere la sottoscrizione di protocolli di intesa, patti territoriali, accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali e del privato sociale, al fine del raggiungimento della piu' ampia sinergia degli interventi attivati sul territorio. Per tali finalita' anche i Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all' art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , costituiscono opportune sedi di valutazione e promozione dei necessari interventi.
3.3 Gli standard dei servizi di tutela.
Sono compresi nella categoria i servizi forniti ai richiedenti asilo, di informazione sulla normativa d'interesse e di assistenza ed orientamento nel disbrigo delle pratiche, comprese quelle relative al gratuito patrocinio. E' prevista una attivita' di informazione sulle fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, sui principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia, sulle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti asilo e dei rifugiati (ACNUR, Organizzazioni non governative). Nell'ambito dei servizi a favore dei richiedenti asilo previsti all'art. 11, comma 2, del regolamento e' ammessa anche l'eventuale attivita' di assistenza legale.
Per i rifugiati ed i titolari di protezione umanitaria e' curata l'informazione e il sostegno nell'ambito del percorso individuale di integrazione, singolo e familiare, per l'inserimento all'interno della realta' locale. Deve essere inoltre garantito un supporto socio-psico-sanitario a tutti i beneficiari con particolare attenzione a persone appartenenti a categorie vulnerabili.
4. Attivita' di rete.
Ogni progetto deve garantire una percentuale di posti in accoglienza a favore delle esigenze nazionali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, coordinato dal Servizio centrale. I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti asilo sono tutti riservati alle esigenze del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati da utilizzare prioritariamente per i richiedenti asilo presenti sul territorio dell'ente locale erogatore del servizio.
L'ente locale titolare del servizio s'impegna, nell'osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 , ad aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico ed a designare un responsabile tenuto a garantire l'attendibilita' dei dati inseriti e il loro tempestivo aggiornamento. L'ente locale si impegna a garantire la presentazione di relazioni, annuali, intermedie e finali, sulle attivita' svolte dal progetto adeguandosi ai modelli e ai termini stabiliti dal Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale.
5. Determinazione del numero dei posti di ricettivita' complessiva e della ricettivita' per l'accoglienza delle categorie piu' vulnerabili come individuate nell' art. 6, comma 1 , per l'anno 2006.
In fase di prima applicazione del decreto e in osservanza dell' art. 6 , commi 1 e 3, la capacita' ricettiva massima e' fissata per l'anno 2006 in posti duemilatrecentocinquanta di cui trecentocinquanta per le categorie piu' vulnerabili ( art. 6, comma 1 ). In presenza di risorse disponibili sul Fondo e rispettato nella ripartizione il limite massimo dell'ottanta per cento di contributo del costo complessivo dei servizi di cui all'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, la capacita' ricettiva massima fissata puo' essere superata fino ad esaurimento delle risorse.
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/283/30.pdf
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/283/31.pdf
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/283/32.pdf
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/283/33.pdf
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/283/34.pdf
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/283/35.pdf