Regione Toscana
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 5 agosto 2015
  Modalità di erogazione delle somme residue afferenti al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.  
 
  Vigente al 22/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2015-08-05;nir-1

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59  ";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20  , recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2014, n. 121  , recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" (in G.U. n. 196 del 25 agosto 2014);

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176  , con la quale è stata ratificata la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 286  , recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare le seguenti disposizioni : l'articolo 19 che stabilisce il divieto di espulsione dei minori stranieri; l'art. 32 come modificato, da ultimo dall' art. 3 della L. 02.08.2011, n. 129  , il quale prevede che i minori stranieri non accompagnati possano convertire il permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato Minori Stranieri, oppure si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato ad un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni; l'art. 33 che prevede l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Comitato Minori Stranieri; l'art. 42 che prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;

VISTO il DPR 31 agosto 1999, n. 394  e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, ed in particolare l'art. 28, che detta la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati;

VISTO il DPCM 9 dicembre 1999, n. 535  , recante il regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, ed in particolare l' art. 5  , il quale prevede che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, che vengono a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato per i minori stranieri, che provvede al censimento dei minori medesimi con le modalità ivi indicate;

VISTO l' art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95  , recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135  , il quale prevede che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche immigrazioni, in regime di proroga ai sensi dell' art. 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 113  , le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

CONSIDERATO che il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato in data 2 agosto 2012 le proprie attività ai sensi dell'art. 12, comma 20, del sopra citato DL n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012  , con conseguente trasferimento delle medesime alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 del 15.4.2011, relativa ai problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa;

VISTO il Piano d'Azione sui minori non accompagnati, adottato con Comunicazione della Commissione europea del 6.5.2010 (SEC (2010)534);

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'Unione europea (2012/2263(1NI));

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 33 del 28 dicembre 2012, finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria (dichiarato con il D.P.C.M. 12.2.2011  e prorogato fino al 31.12.2012 con il successivo D.P.C.M. 6.10.2011  ) ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'Interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

VISTA la nota congiunta Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione delle politiche di integrazione - del 24 aprile 2013 (prot. nn. 3676 e 2503), con la quale, a seguito della chiusura dello stato di emergenza umanitaria disposta con l'ordinanza citata al capoverso precedente, sono state fornite istruzioni relative alle procedure riguardanti i sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo;

VISTO l'art. 23, comma 11, del sopra citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95  , convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135  , che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza;

VISTO il medesimo comma 11, secondo il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli Enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTA la L. 23 dicembre 2014, n. 190  (legge di stabilità 2015), e, segnatamente, l'art. 1, comma 181, il quale stabilisce che, al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse del fondo di cui all' articolo 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95  , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135  , sono trasferite, per le medesime finalità, in un apposito fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno;

VISTO, altresì, il successivo comma 182 dell'art.1 della sopra citata L. 23 dicembre 2014, n. 190  , il quale prevede che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di erogazione delle somme residue rimaste da pagare del fondo di cui all' articolo 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95  , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135  ;

VISTO il D.M. del 27.11.2013, registrato dalla Corte dei Conti il 14.1.2014, al foglio n. 76, concernente le modalità di utilizzo del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per l'anno 2013, il quale, nel fissare in E 20,00 pro die pro capite la misura del contributo statale, prevede la ripartizione della dotazione del fondo, pari ad E 4.957.380,00, tra i Comuni che hanno provveduto all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale e sono stati presi in carico (anche attraverso l'affido familiare) dagli Enti locali nel periodo 01.01.2013 -30.06.2013 e la cui presenza e presa in carico sono state segnalate per la prima volta nel periodo di riferimento, ovvero nei confronti dei minori stranieri non accompagnati che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale e sono stati presi in carico dagli Enti locali nel periodo 01.10.2012 - 31.12.2012, i cui costi di accoglienza non sono stati imputati alla gestione dell'emergenza umanitaria dell'immigrazione dal Nord Africa, e la cui presenza e presa in carico sono state segnalate per la prima volta nel suddetto periodo di riferimento;

VISTO il DM del 21.2.2014, registrato dalla Corte dei Conti il 4.4.2014, foglio 861, concernente le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ai sensi dell' art. 1, comma 1  del DL 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione, convertito nella L. 13 dicembre 2013, n. 137  , il quale nel fissare in Euro 20,00 pro die pro capite la misura del contributo statale, prevede la ripartizione di Euro 20 milioni tra i Comuni che hanno sostenuto costi per l'accoglienza delle seguenti categorie di minori stranieri non accompagnati: a) in tutte le regioni italiane, i minori stranieri non accompagnati la cui presenza e presa in carico (anche attraverso l'affido familiare ), nel periodo 01.01.2013 - 28.09.2013, sia stata segnalata all'autorità competente, ai sensi dell' art. 5 del DPCM 9 dicembre 1999, n. 535  , con l'esclusione dei minori stranieri non accompagnati già ricompresi tra tra i beneficiari delle attività ai sensi dell'art. 4 del DM del 27 novembre 2013;

b) in tutte le regini italiane, i minori stranieri non accompagnati già ricompresi tra i beneficiari delle attività ai sensi dell'art. 4 del DM del 27.11.2013, limitatamente al periodo compreso tra il 01.07.2013 - 28.09.2013;

c) nelle Regioni Sicilia, Puglia e Calabria, i minori stranieri non accompagnati la cui presenza sia stata segnata per la prima volta nel periodo 01.01.2013 - 28.09.2013, ai sensi dell' art. 5 del DPCM 9 dicembre 1999, n. 535  , non ricompresi tra i minori di cui ai punti a) e b);

VISTO il DM del 7.08.2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 3.10.2014, foglio 4432, recante le modalità di utilizzazione, per l'anno 2014, delle risorse finanziarie disponibili sul fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, pari a 30 milioni, con il quale è stato fissato in Euro 20,00 pro die e pro capite l'ammontare del contributo da erogare ai Comuni , quale misura minima di compartecipazione statale alle spese per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sostenute dagli enti locali;

VISTO il DM del 7.08.2014, registrato alla Corte dei Conti in data 05.12.2014, foglio 5346, concernente le modalità di riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per effetto del DMT n. 58494 del 4.08.2014 tra il Governo, Regioni e gli enti locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario d cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, il quale prevede la ripartizione della dotazione complessiva delle risorse integrative, pari ad Euro 60.000.000,00 tra i Comuni che hanno sostenuto costi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, fissando contestualmente in euro 45,00 pro die pro capite la misura del contributo statale per l'accoglienza prestata nell'ambito di strutture autorizzate;

PRESO ATTO che dall'attuazione dei decreti ministeriali sopra individuati sono maturate economie di spesa quantificate dalla competente Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche dell'integrazione in complessivi Euro 21.402.267,40;

ACCERTATO che il costo medio pro die pro capite dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'emergenza Nord Africa per il biennio 2011-2012 è stato pari a Euro 73,26, a fronte di un massimale fissato in euro 80,00, dall' art. 5 dell' OPCM n. 3933/2011  ;

CONSIDERATO che al 31.12.2013 risulta segnalata alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche dell'integrazione, ai sensi dell' art. 5 del DPCM n. 535/1999  , la presenza diffusa sull'intero territorio nazionale, di 6319 minori stranieri non accompagnati con un incremento dell'8% rispetto all'anno 2012;

TENUTO CONTO, altresì, che nel corso dell'anno 2013 è ripreso il fenomeno degli sbarchi dei migranti lungo le coste italiane che ha riguardato un numero elevatissimo di minori stranieri non accompagnati, pari a 3818 unità, a fronte di 823 minori sbarcati nell'anno precedente;

CONSIDERATO che il Governo italiano ha deliberato, in data 14.10.2013, operazione "Mare nostrum", avviata a partire dal 18.10.2013, che prevedeva un sistema organizzato di rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare, finalizzato al contrasto delle azioni illegali connesse al traffico di esseri umani ed al potenziamento della salvaguardia della vita umana in mare;

CONSIDERATO che, per effetto dell'applicazione dei citati DD.MM. del 27.11.2013 e del 21.2.2014 è stato possibile, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul fondo di cui all'art. 23, comma 11, del sopra menzionato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95  , convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135  , assicurare copertura a quota parte dei costi sostenuti dagli Enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati fino al 28.9.2013;

RILEVATO inoltre che anche alcuni Enti locali della Regione Campania non hanno potuto provvedere tempestivamente alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, ivi collocati a seguito degli sbarchi;

RITENUTO prioritario, in ragione sia delle dimensioni quantitative della presenza dei minori stranieri non accompagnati che della sua diffusione su tutto il territorio nazionale, alla luce dei principi di equità e ragionevolezza, estendere fino al 31.12.2013 l'arco temporale di copertura del contributo statale, al fine di favorire una gestione ordinaria dell'attività di accoglienza dei minori medesimi da parte degli Enti locali;

RITENUTO al contempo equo adeguare, in ragione del maggiore onere finanziario gravante sugli Enti locali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili sopra indicate, a decorrere dal 18.10.2013 - data di avvio dell'operazione "Mare Nostrum" - la misura del contributo da erogare ai Comuni coinvolti nei processi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nell'anno 2013 nell'ambito di strutture autorizzate, fissata dai sopra menzionati D.M. del 27.11.2013 e del 21.2.2014, all'importo di E 45,00 stabilito dal D.M. del 12.11.2014;

RITENUTO altresì equo estendere anche agli Enti locali della Regione Campania la previsione della sola segnalazione all'autorità competente della presenza dei minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell' art. 5 del citato D.P.C.M. n. 535/1999  , a decorrere dall'1.1.2013, quale presupposto per l'erogazione del contributo ministeriale, previsto dall'art.4, comma 1, lettera c), del richiamato D.M. del 21.2.2014;

RITENUTO di dover procedere alla definizione dei criteri generali relativi all'utilizzo delle somme residue afferenti al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , reso nella seduta del 30.7.2015;

DECRETA


   
  Art. 1 

FINALITA'

 
  1.  Il presente decreto stabilisce le modalità di erogazione delle somme residue afferenti al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in attuazione del dettato dell' art.1, comma 182, della L. 23 dicembre 2014, n. 190  (legge di stabilità 2015).
 
 
  Art. 2 

ATTIVITA' AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

 
  1.  Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli Enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati.
 
 
  Art. 3 

MODIFICA AL D.M. 21.2.2014

 
  1.   
All'art. 4 del D.M. del 21.2.2014, comma 1, lettera c), le parole "  
nelle Regioni Sicilia, Puglia e Calabria
" sono sostituite dalle seguenti: "  
nelle Regioni Sicilia, Puglia, Calabria e Campania
".
 
 
  Art. 4 

QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO

 
  1.  Le risorse finanziarie residue maturate nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul capitolo 3784 recante " Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati", ammontano a complessivi E 21.402.267,40 (ventunomilioniquattrocentoduemiladuecentosessantasetteeuro/40).
 
  2.  Le risorse di cui al precedente capoverso saranno ripartite tra gli Enti locali che abbiano sostenuto costi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati rientranti nelle lettere a), b) e c) dell'art. 4, comma 1, del D.M. del 21.2.2014, e successive modificazioni, a decorrere dal 29.9.2013 e fino al 31.12.2013.
 
  3.  Per gli Enti locali della Regione Campania, che abbiano sostenuto costi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati rientranti nella fattispecie disciplinata dall'art.4, comma 1, lettera c), del già citato D.M. 21.2.2014, il termine iniziale di ammissibilità delle spese di accoglienza decorre dall'01.01.2013.
 
  4.  Le risorse di cui al primo capoverso saranno ripartite tra gli Enti locali che hanno erogato, per l'anno 2013, almeno 10 giornate di accoglienza nei confronti dei destinatari indicati nel secondo e terzo capoverso del presente articolo.
 
  5.  Il contributo spettante a ciascun ente locale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sarà quantificato dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, sulla base delle specifiche riportate nella tabella sottostante, (X: contributo per l'ente locale; A: giornate di accoglienza erogate.):
Periodo di accoglienza Contributo pro die pro capite Formula di calcolo del contributo complessivo
Dal 29.09.2013 al 31.12.2013Euro 20,00x=Euro 20,00 * A
Dal 18.10.2013 al 31.12.2013 (contributo aggiuntivo solo per accoglienza in strutture autorizzate)Euro 25,00x=Euro 25,00 * A
Dall'01.01.2013 al 31.12.2013 (per gli Enti locali della Regione Campania di cui all' art. 3  del presente decreto) Euro 20,00x=Euro 20,00 * A
 
  6.  Le risorse finanziarie emergenti da eventuali rifiuti del contributo statale da parte degli Enti locali beneficiari saranno ripartite in pari misura tra gli Enti locali che hanno accettato il contributo, ad integrazione, fino ad un massimo di ulteriori E 25,00, della misura del contributo pro die pro - capite per l'accoglienza in strutture autorizzate prestata dal 29.9.2013 al 17.10.2013.
 
 
  Art. 5 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

 
  1.  Entro sessanta giorni dalla conclusione della fase integrativa dell'efficacia del presente decreto, con proprio atto da adottarsi da parte del Direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, sulla base delle condizioni indicate al precedente art.4  , saranno individuati gli Enti locali beneficiari del contributo e l'ammontare dello stesso spettante a ciascuno degli Enti locali, quantificato, in applicazione delle formule matematiche indicate nella tabella di cui al precedente art. 4, comma 5  , nonché i nominativi dei minori stranieri non accompagnati ai quali il contributo si riferisce, le giornate di accoglienza erogate per ciascun minore e la struttura autorizzata ospitante.
 
  2.  Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto di cui al precedente comma 1  , gli Enti locali beneficiari del contributo dovranno manifestare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione la propria volontà di accettare, anche parzialmente, il contributo 0 di rinunciare allo stesso. Il silenzio dell'ente locale equivale ad accettazione integrale del contributo.
 
 
  Art. 6 

RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

 
  1.  Gli Enti locali beneficiari del contributo presenteranno all'amministrazione erogante, ai sensi dell' art. 158 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267  , il relativo rendiconto, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo.
 
 
  Art. 7 

ABROGAZIONI

 
  1.   
Sono abrogate le seguenti disposizioni, in quanto incompatibili con la disciplina contenuta nel presente decreto:
   a) art. 3, comma 4, del D.M. 21.2.2014, citato in premessa;
   b) art. 5, comma 4, del D.M. 7.8.2014, citato in premessa;
   c) art. 5, comma 6, del D.M. 12.11.2014, citato in premessa.
 
 
  Art. 8 

DISPOSIZIONI FINALI

 
  1.  Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall' art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69  , mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.
 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di rispettiva competenza.
 

Roma, 5 agosto 2015

Giuliano Poletti