Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 10 novembre 2014
  Rideterminazione del numero delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale  
 
  Vigente al 22/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2014-11-10;nir-1

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, ed in particolare l' articolo 4  , modificato dal decreto legge 22 agosto 2014, n. 119  , convertito dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146  , che demanda al Ministro dell'Interno l'individuazione delle sedi e delle circoscrizioni territoriali nelle quali operano le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, fissate nel numero massimo di venti, e prevede in presenza di determinate condizioni la possibilità di istituire una o più sezioni presso le medesime Commissioni, fino a un numero massimo di trenta;

CONSIDERATO che a seguito della instabilità di alcuni Paesi dell'area mediterranea si è determinato un forte incremento dei flussi migratori verso l'Italia con conseguente consistente aumento del numero delle domande di asilo;

RITENUTO di dovere procedere alla rideterminazione del numero e degli ambiti di competenza delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sulla base del flusso delle istanze di protezione internazionale;

RITENUTO di dovere istituire, sino al 31 dicembre 2015, alcune sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, composte dai membri supplenti delle Commissioni stesse, per fare fronte all'eccezionale incremento delle domande di asilo;

DECRETA


   
  Art. 1 

Individuazione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

 
  1.  Ai sensi dell' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , sono istituite, presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, le seguenti Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, ciascuna delle quali ha competenza a conoscere delle domande presentate nei territori rispettivamente indicati:
   Ancona, Regioni Marche, Abruzzo;
   Bari, province di Bari, Matera;
   Bologna, Regione Emilia-Romagna;
   Brescia, province di Brescia, Cremona, Mantova, Bergamo;
   Cagliari, Regione Sardegna;
   Caserta, province di Caserta, Benevento, Avellino;
   Catania, province di Catania, Enna;
   Crotone, Regione Calabria; - Firenze, Regioni Toscana, Umbria;
   Foggia, province di Foggia, Barletta-Andria-Trani;
   Gorizia, Regione Friuli-Venezia Giulia;
   Lecce, province di Lecce, Brindisi, Taranto;
   Milano, province di Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Lecco, Como, Lodi, Monza-Brianza;
   Palermo, province di Palermo, Messina;
   Roma, Regione Lazio;
   Salerno, Regione Molise, province di Salerno, Napoli, Potenza;
   Siracusa, province di Siracusa, Caltanissetta, Ragusa;
   Torino, Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria;
   Trapani, province di Trapani, Agrigento;
   Verona, Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige.
 
 
  Art. 2 

Istituzione delle sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

 
  1.  Ai sensi dell' articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , sono istituite sino al 31 dicembre 2015 nell'ambito delle sottoelencate Commissioni territoriali le seguenti sezioni composte dai membri supplenti della rispettiva Commissione territoriale:
   commissione territoriale di Bari, sezione di Bari, con competenza nelle province di Bari e Matera;
   commissione territoriale di Bologna, sezione di Forlì, con competenza prioritaria nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini;
   commissione territoriale di Catania, sezione di Catania con competenza nella provincia di Catania, e sezione di Enna con competenza prioritaria nella provincia di Enna;
   ommissione territoriale di Crotone, sezione di Crotone con competenza prioritaria nelle province di Crotone, Catanzaro, e sezione di Reggio Calabria con competenza prioritaria nelle province di Reggio Calabria, Cosenza, Vibo-Valentia;
   commissione territoriale di Firenze, sezione di Perugia con competenza prioritaria nella Regione Umbria e nella provincia di Arezzo;
   commissione territoriale di Milano, sezione di Milano con competenza nelle province di Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Lecco, Como, Lodi, Monza-Brianza;
   commissione territoriale di Roma, sezione di Roma l, sezione di Roma II, sezione di Roma III, con competenza nella Regione Lazio, e con competenza prioritaria nelle province di Roma, Viterbo, Rieti, e sezione di Frosinone con competenza prioritaria nelle province di Frosinone, Latina;
   commissione territoriale di Salerno, sezione di Campobasso con competenza prioritaria nella Regione Molise;
   commissione territoriale di Siracusa, sezione di Caltanissetta con competenza prioritaria nella provincia di Caltanissetta, e sezione di Ragusa con competenza prioritaria nella provincia di Ragusa;
   commissione territoriale di Torino, sezione di Torino con competenza prioritaria nella nella Regione Valle d'Aosta e nelle province di Torino, Cuneo, Asti, Verbania, Biella, Vercelli, Novara, e sezione di Genova con competenza prioritaria nella Regione Liguria e nella provincia di Alessandria;
   commissione territoriale di Trapani, sezione di Trapani con competenza prioritaria nella provincia di Trapani, e sezione di Agrigento con competenza prioritaria nella provincia di Agrigento;
   commissione territoriale di Verona, sezione di Padova con competenza prioritaria nelle province di Padova, Venezia, Rovigo.
 
 
  Art. 3 

Disposizioni finali

 
  1.  Le Commissioni territoriali e le sezioni istituite ai sensi del presente decreto sostituiscono le esistenti Commissioni territoriali e relative sezioni.
 
 
  Art. 4 

Disposizioni per l'entrata in vigore

 
  1.  Il presente decreto entra in vigore contestualmente alla adozione dei decreti di nomina dei componenti di ciascuna Commissione territoriale e di ciascuna sezione, da adottare ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  .
 

Il presente decreto verrà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 

Roma, 10 novembre 2014

Il Ministro: Alfano