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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 14 settembre 2015
  Determinazione dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri.  
  Pubblicato in GU, n. 220 del 22/09/2015
  Vigente al 22/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.economia.finanze:decreto:2015-09-14;nir-1

Indice


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185  , e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Norme sui passaporti" che all'art. 21 stabilisce che "Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare ed altri consimili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi, quando ciò sia previsto da accordi internazionali";

Visto l' art. 7-vicies ter, lettera c), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7  , convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43  , che prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2006, il rilascio del passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004;

Visto l' art. 7-vicies quater della medesimo decreto-legge n. 7/2005  , come modificato dall' art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  , che, tra l'altro: pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonchè per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;

prevede che l'importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici sono determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni della Pubblica Amministrazione;

Visto l' art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98  , che ha inserito il comma 10-bis all' art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559  , stabilendo che: "sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti: sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

Sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni";

Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633  , recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", e, in particolare, l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559  , recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116  , in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59  ;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244, del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 e' stato trasformato in S.p.A.;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, recante "Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23 giugno 2009, n. 303/014, recante "Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico";

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23 marzo 2010, n. 303/13, recante "Disposizioni in materia di libretti di passaporto ordinario";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2013, recante "Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559  e successive modificazioni";

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 7 maggio 2015, pubblicato nella G.U. n. 111 del 15 maggio 2015, con il quale sono state stabilite le "Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei documenti di viaggio di apolidi, rifugiati e stranieri";

Vista la nota del MAECI n. 01534482015 del 15 luglio 2015 con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha, tra l'altro, comunicato quanto segue: la Commissione europea ha chiuso negativamente nei confronti dell'Italia lo EU Pilot 6951/14 Home contestando il mancato adeguamento dei documenti di viaggio rilasciati a stranieri, apolidi e rifugiati alle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici previsti per i passaporti rilasciati a cittadini, per cui occorre procedere all'emissione di documenti di viaggio elettronici anche per stranieri, apolidi e rifugiati;

ai sensi del Regolamento CE n. 2252/2004 , relativo alle caratteristiche di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, dell' art. 21 della legge n. 1185/1967  , dell'art. 7-vicies ter e 7-vicies quater, del decreto-legge n. 7/2005  , "ai documenti de quibus deve essere applicata la normativa prevista per il passaporto elettronico";

Vista la nota n. 5007-2/A2014-003108/IX del 24 luglio 2015 con la quale il Ministero dell'Interno, con riferimento a quanto rappresentato con la suddetta nota dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in data 15 luglio 2015, ha comunicato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, del 20 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2010, recante "Determinazione dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo passaporto ordinario elettronico";

Vista la Convenzione stipulata in data 25 marzo 2009 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. per la gestione degli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei passaporti elettronici, la quale riconosce, tra l'altro, a Poste Italiane S.p.A., per la prestazione del servizio, un corrispettivo pari a euro 0,50, esente da I.V.A. ai sensi dell' art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972  , per ciascun richiedente il passaporto elettronico. Il pagamento della citata somma di euro 0,50 e' ricompreso nell'importo versato dal richiedente al netto della commissione ordinaria per il pagamento dei bollettini postali;

Visto il verbale n. 4 del 3 agosto 2015 della Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 febbraio 2001, concernente, tra l'altro, l'approvazione, da parte della predetta Commissione, del prezzo del documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri nella misura unitaria di euro 34,20 (IVA esclusa), a copertura dei costi per la loro produzione e per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi per la loro personalizzazione e diffusione sull'intero territorio nazionale e delle relative attrezzature hardware e software necessarie per le postazioni di rilascio e controllo;

Considerato che, ai sensi dell' art. 7-vicies quater, comma 6, del decreto-legge n. 7/2005  , e' escluso qualsiasi onere a carico della finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste italiane S.p.A. dovra' fornire in base alla menzionata Convenzione non dovra' gravare sull'erario;

Decreta:


   
  Art. 1   
  1.  A decorrere dall'entrata in esercizio del nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri l'importo da porre a carico dei soggetti richiedenti, e' determinato in euro 34,20 (trentaquattro/20), al netto dell'I.V.A..
 
  2.  All'importo complessivo di cui al comma 1  , maggiorato dell'I.V.A. nella misura tempo per tempo vigente, va aggiunta la commissione di euro 0,50, esente dall'I.V.A., prevista dalla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. citata in premessa.
 
 
  Art. 2   
  1.  Gli importi di cui all' art. 1  sono riscossi all'atto della presentazione della richiesta del documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri, mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422808 intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.
 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 14 settembre 2015

Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Il Ministro dell'interno Alfano

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia