VISTA la
legge 3 maggio 1999, n. 124
, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'articolo 4 ;
VISTO il
decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143
, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, concernente regolamento, recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'
articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124
;
VISTO in particolare, l'articolo 9, comma 1, del citato decreto n. 131 del 2007, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per la formazione delle graduatorie medesime, secondo i periodi di validità fissati dall'articolo 5, comma 5, del medesimo regolamento;
VISTA la
legge 18 giugno 2009 n. 69
, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, e in particolare l'articolo 32;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'
articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
", e successive modificazioni;
VISTO il
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106
, recante Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, e in particolare, l'articolo 9, comma 20;
VISTO il
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128
, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l'articolo 5, comma 4-bis, e l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 maggio 2014, n. 308, recante "Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della Il fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 aprile 2014, n. 235, recante disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017;
VISTA la nota/circolare prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013, a firma del Direttore generale per gli ordinamenti e l'autonomia scolastica, concernente le competenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione di docente;
VISTO il parere del Consiglio di Stato 5 giugno 2013 sull'inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto di coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002;
CONSIDERATA l'urgenza di dettare disposizioni per la presentazione delle domande degli aspiranti per la costituzione delle relative graduatorie di istituto in tempi utili per il regolare avvio del prossimo anno scolastico 2014-2015;
DECRETA
Art. 1
Graduatorie di circolo e d'istituto
1.
Per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, sono costituite in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, di seguito denominato Regolamento.
2.
Le graduatorie di cui al
comma 1
, suddivise in tre fasce, sostituiscono quelle vigenti negli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, hanno validità per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 e vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze di cui agli articoli 1 e 7 del Regolamento secondo l'ordine di priorità indicato dall'articolo 5, comma 3, del medesimo Regolamento.
3.
In caso di scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto, non sono previste riserve di posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68
e alle altre leggi speciali. L'assolvimento di tali obblighi si intende rispettato con la costituzione di rapporti di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato in occasione dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e delle graduatorie ad esaurimento.
4.
Per gli insegnamenti di indirizzo del Liceo musicale e di "Storia della Musica" nel Liceo coreutico, la costituzione delle graduatorie di istituto è effettuata secondo quanto previsto dal successivo articolo S, commi 8 e 9.
5.
Per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto si applicano le disposizioni di cui al Regolamento e le disposizioni del presente decreto.
Art. 2
Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto
1.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento, hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti:
a) PRIMA FASCIA: aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di circolo o d'istituto, secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento;
b) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);
2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1, 1-bis, 16 e 16-ter, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, n. 249 del 2010;
4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137;
5)
diploma quadriennale di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla
legge 21 dicembre 1999, n. 508
che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A;
6) laurea in Scienze della formazione primaria, in quanto ha valore abilitante ed è valida, quindi, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria;
7) diploma dì maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'istituto magistrale è valido purché corrisponda al diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi;
8)
idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciata da uno degli Stati dell'Unione Europea, riconosciuta con formale provvedimento ministeriale rilasciato ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
;
9)
idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in paesi extracomunitari da cittadini italiani o comunitari riconosciuta con formale provvedimento ai sensi dell'
articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
. Gli aspiranti di cui ai numeri 8) e 9) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come indicato nell'Allegato A alla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274, allegata al presente decreto;
c) TERZA FASCIA: aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto. I titoli di studio conseguiti all'estero, ad eccezione di quello previsto per l'accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua estera, che sono già stati dichiarati equipollenti al corrispondente titolo italiano anche con riferimento al particolare piano dì studi richiesto, e sono stati debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana, sono validi ai fini dell'inserimento nella III fascia con il riconoscimento del relativo punteggio attribuito agli "altri titoli" ai sensi della lett. c , punto 1, della Tabella B di valutazione di III fascia allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 maggio 2014, n. 308 e allegata anche al presente decreto. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, in possesso di titolo di studio rilasciato all'estero e dichiarato equipollente, devono possedere il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'Allegato A alla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274, allegata al presente decreto. I titoli per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, suddivisi per ordine e grado, sono i seguenti:
1) Cattedre di scuola secondaria di I e II grado:
- titoli previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, e lauree magistrali che, ai sensi dell'allegato 2 al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, sono corrispondenti alle lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22;
- titoli di studio che, posseduti dai soggetti di cui all?articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 sono utili ai fini dell'inserimento nella III fascia;
- certificazione, per i candidati in possesso delle lauree specialistiche indicate nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, attestante la frequenza di uno specifico percorso didattico congiuntamente al possesso di determinati crediti formativi (CFU) per ogni settore scientifico-disciplinare indicato nel medesimo decreto. Le medesime disposizioni valgono anche per i candidati in possesso di lauree magistrali in quanto equiparate alle lauree specialistiche ai sensi del decreto del Ministro dell?istruzione dell?università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009;
-
diploma specifico di Conservatorio rilasciato ai sensi dell?ordinamento previgente alla
legge 21 dicembre 1999, n. 508
ovvero diploma di II livello conseguito ai sensi della normativa vigente, nonché specifico diploma accademico di Il livello ad indirizzo didattico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per l'accesso alla classe di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado;
-
diploma di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell'ordinamento previgente alla
legge 21 dicembre 1999, n. 508
e diplomi di II livello conseguiti ai sensi della
legge 21 dicembre 1999, n. 508
per l'accesso alle classi di concorso per le quali sono richiesti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica;
- il diploma I.S.E.F., le lauree specialistiche relative alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma di laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparato ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004 per l'accesso alle classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica);
-
titolo di studio, conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua oggetto della conversazione è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento del possesso dei titoli professionali necessari per l'accesso alle graduatorie di conversazione in lingua estera. La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado si ha quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari, secondo l'apposita dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità consolare italiana competente per territorio. Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo e culturale. Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi candidati anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal
successivo articolo 3
. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata rispetto agli eventuali candidati in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria;
2) Posti di personale educativo
-
la laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola primaria (
legge 19 novembre 1990, n. 341
, articolo 3, comma 2 ), la laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale, la laurea in scienze dell'educazione (L-19), la laurea in scienze pedagogiche o i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 (decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997, articolo 2, commi 1 e 3), purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi. In mancanza dei suddetti requisiti è consentito l'inserimento in graduatoria a coloro che abbiano ottenuto l'accesso nelle graduatorie delle istituzioni educative per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011 in virtù delle disposizioni particolari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), secondo capoverso del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 21 giugno 2007, n. 53.
2.
Ai posti di sostegno accedono i candidati in possesso:
a)
dei titoli di specializzazione di cui all'
articolo 325 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
, al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2002;
b) della Laurea in scienze della formazione primaria con specifico modulo per il sostegno;
c) del diploma di specializzazione conseguito a seguito della frequenza dei corsi di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249.
3.
Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo devono essere posseduti entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al
successivo articolo 7
.
Art. 3
Requisiti generali di ammissione
1.
Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al
successivo articolo 7
, devono possedere i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 e 3 mesi;
c)
godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla
legge 18 gennaio 1992, n. 16
, recante norme in materia di elezione e nomine presso le regioni e gli enti locali;
2.
Ai sensi dell'
articolo 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174
, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, secondo quanto previsto anche dalla nota 7 ottobre 2013, n. 5274.
3.
Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto:
a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
e) coloro che si trovano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo, che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
4.
Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti generali di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.
Art. 4
Composizione delle graduatorie di circolo e di istituto
1.
Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di I, II e III fascia sono costituite esclusivamente dai candidati che presentano i relativi modelli di domanda A/1, A/2, A/2 bis e B, allegati al presente decreto, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e secondo le modalità ed il termine indicati al
successivo articolo 7
.
2.
L'inclusione nelle graduatorie di istituto è disposta, per tutti gli aspiranti, solo in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo Modello B di cui ai successivi articoli 5 e 7, comma 6.
3.
Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di II e III fascia, i relativi punteggi, posizioni ed eventuali precedenze sono determinati esclusivamente sulla base dei dati riportati nei rispettivi modelli A11 e A12 e A/2 bis previsti dalla presente procedura.
4.
Agli aspiranti, già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, che presentino apposita autocertificazione mediante i modelli A/l, A/2 e A/2 bis e che facciano domanda per la stessa fascia di graduatoria di istituto, è assegnato i1 medesimo punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie alla data del 16 agosto 2011, termine di scadenza per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014.
5.
Per gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di strumento musicale degli istituti scolastici secondari di I grado, l'autocertificazione dei punteggi deve contenere anche il punteggio relativo ai titoli artistico - professionali dei quali siano in possesso nonché quello con il quale sono iscritti negli appositi elenchi relativi alle attività di sostegno. Tale autocertificazione sarà sottoposta ad obbligatorio controllo, mediante specifica funzione, da parte dei dirigenti scolastici della scuola ai quali è indirizzata la domanda di supplenza. Tale funzione sarà utilizzata anche per l'attribuzione d'ufficio del punteggio nel caso in cui il candidato non abbia provveduto ad indicarlo.
6.
Il candidato dovrà comunque dichiarare se il punteggio, risultante a sistema, sia stato oggetto di provvedimento di variazione da parte dell'istituto scolastico che ha gestito la domanda nel corso del triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014. In quest'ultimo caso, il dirigente scolastico della scuola alla quale è pervenuta la nuova domanda di supplenza farà gli opportuni accertamenti con la scuola di precedente gestione della domanda.
7.
Al punteggio così assegnato saranno aggiunti gli eventuali ulteriori punteggi conseguenti alle autocertificazioni o presentazioni, a seconda delle disposizioni di cui al
successivo articolo 8
, successivamente alla data del 16 agosto 2011 sino al termine di scadenza di presentazione della domanda previsto dal
successivo articolo 7
.
8.
Potranno essere dichiarati in apposita sezione del modulo di domanda, mediante autocertificazione sottoposta a specifico e obbligatorio controllo, anche titoli valutabili acquisiti prima del termine del 16 agosto 2011, purché non siano stati presentati in precedenza. E' fatto esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riproporre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati per la medesima fascia in occasione della procedura relativa al precedente triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 e biennio 2009-2010 e 2010-2011 che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda.
9.
Gli aspiranti già inseriti nel triennio precedente nelle graduatorie di III fascia e che, per il nuovo triennio, chiedono l'inserimento nella II fascia, devono, in ragione della diversità delle rispettive tabelle di valutazione, riproporre, oltre ai nuovi titoli e servizi, tutti i titoli e servizi dichiarati nei trienni e bienni precedenti.
10.
Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto a partire dall'anno scolastico 2014-2015, così come l'utilizzo dei modelli A/l, A/2 e A/2 bis, devono corrispondere alle situazioni possedute dall'aspirante, per ciascuno degli insegnamenti per i quali ha titolo, alla data di scadenza di presentazione delle domande di cui al
successivo articolo 7
. Entro il termine di cui al
successivo articolo 7
, infatti, per ciascun insegnamento al quale è interessato, l'aspirante deve essere già:
a) incluso nelle Graduatorie ad Esaurimento (inclusione nelle graduatorie di I fascia d'istituto);
b) abilitato (inclusione in II fascia di graduatoria d'istituto);
c) in possesso del solo titolo di studio (inclusione in III fascia di graduatoria d'istituto).
11.
In ragione dell'interrelazione e del sovrapporsi dei tempi operativi di definizione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di circolo e di istituto, gli aspiranti che, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 235 del 2014, hanno presentato domanda di scioglimento della riserva nelle graduatorie ad esaurimento ed abbiano compilato correttamente la sez. B del Modello B - scelta delle istituzioni scolastiche - ottengono, non appena pubblicate in via definitiva le graduatorie ad esaurimento, la valorizzazione per via automatica della loro posizione nelle graduatorie di istituto di I fascia, rendendo a tal fine inefficace, per i relativi insegnamenti, la domanda di inclusione nelle graduatorie d'istituto di II o di III fascia.
12.
Coloro che, invece, hanno omesso di presentare domanda di aggiornamento o di conferma della loro posizione nelle graduatorie ad esaurimento secondo le modalità e i termini previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 235 del 2014 non risultano più, a decorrere dal 1° settembre 2014, inclusi nelle relative graduatorie ad esaurimento, ma essendo in possesso di abilitazione possono presentare domanda per l'inclusione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
13.
La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all'articolo 6 del Regolamento, con eccezione delle disposizioni relative alla formazione degli elenchi di sostegno di seconda e terza fascia nelle scuole secondarie di secondo grado, ai sensi dell'articolo 15 commi 3-bìs e 3-ter, del
decreto-legge n. 104 del 2013
, citato in premessa, vengono costituiti in unico elenco senza alcuna suddivisione in aree disciplinari.
Art. 5
Moduli di domanda - Tabelle di valutazione dei titoli
1.
Il Modello di domanda A/1 deve essere utilizzato da coloro i quali chiedono l'inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti per cui sono in possesso della relativa abilitazione o idoneità, secondo le disposizioni di cui al
precedente articolo 2
. Tali aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli istituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 maggio, n. 308, allegata come Tabella A anche al presente provvedimento. Per gli aspiranti abilitati alla classe di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado è utilizzato la specifico Allegato 3 al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 235 del 2014 e allegato anche al presente provvedimento, unitamente alla nota ministeriale di chiarimenti n. 6350 del 6 maggio 2009.
2.
Il Modello di domanda A/2 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l'inclusione nelle graduatorie di III fascia per gli insegnamenti per i quali sono in possesso del relativo titolo di studio secondo le indicazioni di cui al
precedente articolo 2
, esclusivamente nei seguenti casi:
a) aspiranti che chiedono l'inclusione in III fascia soltanto per insegnamenti in cui non figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014;
b) aspiranti che chiedono l'inclusione in III fascia soltanto per insegnamenti in cui già figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014;
3.
II Modello A2/bis deve invece essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l'inclusione in terza fascia sia per insegnamenti per i quali erano già iscritti in graduatorie di terza fascia del precedente triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 che per nuovi insegnamenti.
4.
Gli aspiranti che hanno titolo all'inclusione in terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto, ivi inclusi quelli in possesso del titolo di studio per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 maggio, n. 308, e allegata, come Tabella B, anche al presente provvedimento.
5.
Il Modello B, di richiesta di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto delle istituzioni scolastiche prescelte, deve essere presentato secondo le modalità indicate al successivo articolo 7, comma 6, da tutti i candidati, compresi coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento e che, ai sensi dell'
articolo 5, comma 4
, del Regoìamento, per i correlati insegnamenti, conseguono l'inserimento nelle relative graduatorie di circolo e di istituto di I fascia per effetto della sola presentazione del Modello B, secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento.
6.
Conseguentemente alle disposizioni di cui ai commi precedenti:
a) per la richiesta di inclusione nella graduatoria di I fascia deve essere presentato, secondo le modalità indicate al successivo articolo 7, comma 6, esclusivamente il Modello B;
b) per la richiesta di inclusione nella graduatoria di II fascia devono essere presentati il Modello A/1 e il Modello B, quest'ultimo secondo le modalità indicate al successivo articolo 7, comma 6;
c) per la richiesta di inclusione nella graduatoria di III fascia devono essere presentati il Modello A/2 o il Modello A2/bis e il Modello B, quest'ultimo secondo le modalità indicate al successivo articolo 7, comma 6.
7.
L'aspirante che sia interessato a più di una situazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve presentare un solo Modello B indicando, nei limiti numerici precisati nel
successivo articolo 6
, le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie intende essere incluso complessivamente per tutti gli insegnamenti di I, II, e III fascia peri quali è in possesso dei relativi titoli.
8.
In attesa della costituzione delle specifiche classi di concorso, per gli insegnamenti di indirizzo del Liceo Musicale (esecuzione e interpretazione; teoria, analisi e composizione; storia della musica; laboratorio di musica d'insieme; tecnologie musicali) gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di I, II e III fascia delle classi di concorso A031, A032 e A077, in sede di compilazione del Modello B, potranno dichiarare i titoli di accesso cosi come definiti dalla specifica tabella di atipicità (Allegato E - Tabella Licei). I candidati saranno graduati per automatica trasposizione del miglior punteggio e fascia con cui figurano in una delle graduatorie delle suddette classi di concorso. Le graduatorie dovranno altresì tener conto di eventuali priorità tra classi di concorso.
9.
Per l'insegnamento di "Storia della Musica" nei Licei coreutici gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di I, II e III fascia della classe di concorso Ao31, in sede di compilazione del Modello B, potremo dichiarare i titoli di accesso così come definiti dalla specifica tabella di atipicità (Allegato E - Tabella Licei). I candidati saranno graduati per automatica trasposizione del punteggio e fascia con cui figurano nella suddetta graduatoria.
10.
Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento conseguono per i relativi insegnamenti, previa presentazione del Modello B di scelta delle istituzioni scolastiche, analoga inclusione con riserva nelle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia. Poiché tale posizione con riserva è priva di effetti, fino allo scioglimento della riserva stessa nelle graduatorie ad esaurimento, ai fini del conferimento di supplenze da parte dei dirigenti scolastici, i predetti aspiranti possono, per gli insegnamenti interessati per cui possiedano i titoli di accesso previsti per la II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, produrre i relativi Modelli A/1, A/2 e A12 bis, ferma restando l'unicità di presentazione del Modello B, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, ottenendo in tal modo, oltre che l'inclusione con riserva in I fascia, l'inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza.
11.
Le modalità di acquisizione dei dati per la costituzione degli elenchi di sostegno sono le medesime previste nei commi precedenti per gli aspiranti aventi titolo all'inserimento nella I, II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
Art. 6
Scelta della provincia e delle sedi scolastiche
1.
Le modalità di scelta della provincia e il numero massimo di istituzioni scolastiche alle quali richiedere l'inclusione nelle relative graduatorie di circolo e di istituto sono disciplinati dall'
articolo 5
, commi 6, 7 e 8, del Regolamento.
2.
Ai sensi delle predette disposizioni, l'aspirante può richiedere, presentando il relativo Modello B compilato secondo le modalità indicate al successivo articolo 7, comma 6, un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.
3.
Ove, in alcune province, non sussistano le condizioni per il rispetto dei limiti, indicati al
precedente comma 2
per la scuola dell'infanzia e primaria, a causa della carenza numerica di una o di altra tipologia di istituzione scolastica ovvero a causa di rilevanti ragioni di carattere organizzativo, le competenti Direzioni regionali possono disporre, con motivato provvedimento da pubblicare tempestivamente sui rispettivi siti internet regionali e provinciali, che in tali province i candidati possono presentare domanda nel numero complessivo di 10 istituzioni scolastiche, senza tener conto dei limiti prescritti.
4.
Le indicazioni relative ad istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni secondo l'ordine indicato dal candidato nel Modello B.
5.
Per gli aspiranti che intendano produrre domande agli Uffici Scolastici delle province di Trento, Bolzano e della Regione Valle d'Aosta vigono le specifiche disposizioni e termini adottati dai predetti Uffici secondo autonomi provvedimenti. La procedura di cui al presente decreto non è utilizzabile e non si applica per le predette province e regione.
6.
Nell'ambito del numero delle scuole prescelte per l'inclusione nelle graduatorie della scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti possono richiedere, secondo le apposite modalità previste nel Modello B, un massimo di 7 istituzioni scolastiche, col limite di 2 circoli didattici, in cui essere chiamati con priorità, con le particolari e celeri modalità d'interpello previste al
successivo articolo 12
, nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni, disciplinate dall'
articolo 5, comma 6
, e dall'articolo 7, comma 7, Regolamento.
7.
Fatto salvo quanto stabilito al
precedente comma 1
, nella scelta delle istituzioni scolastiche l'indicazione relativa ad istituto comprensivo vale, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi titoli di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e primaria, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola secondaria di I grado.
8.
Per gli insegnamenti impartiti presso istituti onnicomprensivi occorre indicare gli specifici codici meccanografici delle singole istituzioni incluse nell'istituto onnicomprensivo medesimo.
Art. 7
Termini e modalità di presentazione dei moduli di domande per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto
1.
Disposizioni comuni:
- Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e la scelta delle istituzioni scolastiche devono essere presentate, utilizzando gli appositi modelli A/ 1, A/2, A/2 bis allegati al presente decreto, entro il termine del 23 giugno 2014, fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data;
-
Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare il modello o i modelli di domanda per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6, indirizzandoli ad una medesima istituzione scolastica che gestirà la domanda o le domande dell'aspirante. Tale istituzione scolastica deve essere indicata per prima nell'elencazione delle scuole prescelte nel Modello B, le cui modalità di invio sono precisate nel successivo comma 6;
-
Il modello o i modelli di domanda devono essere spediti, con unico plico, mediante raccomandata a/r ovvero consegnati a mano all'istituzione scolastica prescelta per la gestione amministrativa della domanda secondo le istruzioni di cui al comma precedente. In alternativa, il modello o i modelli di domanda possono essere trasmessi in formato digitale mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'istituzione scolastica prescelta;
-
Nel caso di aspiranti all'insegnamento in più settori scolastici, ai fini di cui ai commi precedenti, l'istituzione scolastica indicata per prima, cui è indirizzata la domanda, deve appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado superiore. Gli aspiranti ad insegnamenti esclusivamente della scuola dell'infanzia o primaria possono considerare a tal fine, di pari grado, i circoli didattici e gli istituti comprensivi e, pertanto, possono indicare, per primi, anche circoli didattici;
-
Gli aspiranti in possesso del titolo per l'insegnamento di sostegno di cui al
precedente articolo 2
e in possesso del titolo di abilitazione o del titolo di studio valido per le discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti possono chiedere l'inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali, indicando come prima sede la/le predette istituzioni speciali nel relativo Modello B, nel limite complessivo delle sedi richiedibili ai sensi del
precedente articolo 6
.
2.
Disposizioni relative al Modello B - scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche:
-
Per tutti gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto la scelta delle istituzioni scolastiche di cui al Modello B, viene effettuata esclusivamente attraverso il sito internet, conformemente al codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
, nei termini che saranno di seguito indicati;
- Il Modello B deve essere indirizzato alla stessa istituzione Scolastica alla quale sono stati indirizzati i Modelli A/1, A/2 e A/2bis; coloro che hanno titolo esclusivamente all'inclusione in I fascia di istituto, in quanto inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, possono presentare il suddetto Modello B ad una qualsiasi istituzione scolastica della provincia prescelta, secondo le indicazioni riportate nella nota l al medesimo modello;
- A tal fine, si indicano di seguito le modalità per l'utilizzo del sito internet per le finalità di cui al precedente comma 6, per cui sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:
a) registrazione (esclusivamente per coloro che accedono per la prima volta alle istanze on line). Tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, viene effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);
b) inserimento della domanda via internet; detta operazione viene effettuata nella sezione dedicata "istanze on line - presentazione delle Istanze via web - Inserimento mod. B", che sarà presente sul sito internet del Ministero;
- I candidati residenti all'estero, o ivi stabilmente domiciliati, qualora non siano già registrati, effettuano la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorità Consolare Italiana. Quest'ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici dandone comunicazione al competente Ufficio scolastico regionale che provvede alla registrazione dei candidati nei sistema POLIS. Ultimata la registrazione, i candidati ricevono dal medesimo Ufficio scolastico regionale, per il tramite dell'Autorità Consolare Italiana, i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS. E' comunque ammessa 1a possibilità di presentare domanda di partecipazione al concorso tramite delega ad altra persona residente nel territorio italiano. Tale delega dovrà essere compilata e firmata a cura del richiedente. In questo caso sarà il delegato a recarsi presso la segreteria scolastica portando con sé il modulo di Delega, il Modulo di Adesione debitamente compilato e le fotocopie di entrambi i documenti (del delegante e del delegato).
Art. 8
Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli
1.
Nei moduli di domanda e nelle relative avvertenze e note - che sono parte integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati necessari ai fini della presente procedura. Vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
.
2.
E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al
precedente articolo 7
.
3.
Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione, fatta eccezione per l'obbligo di documentazione relativamente a:
a)
titoli artistici prodotti dagli aspiranti all'insegnamento per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, secondo le disposizioni previste dalle rispettive tabelle di valutazione di cui al
precedente articolo 5
, tenuto, comunque, conto di quanto stabilito dal
precedente articolo 4, comma 4
, in materia di conservazione del punteggio già acquisito dagli aspiranti presenti nelle graduatorie d'istituto del triennio precedente, relativamente alla valutazione dei titoli artistici medesimi;
c)
dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera (v.
precedente articolo 2
);
d) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea (nota 2 al punto D della tabella di valutazione annessa come allegato B al Regolamento);
e) servizi di insegnamento prestati con contratti atipici (nota 19 al punto D della tabella di valutazione annessa al Regolamento).
4.
In occasione della conclusione del primo rapporto di lavoro per gli aspiranti nel periodo di vigenza delle graduatorie, sono effettuati i relativi controlli delle dichiarazioni presentate, con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
.
5.
I controlli di cui al
precedente comma 4
sono effettuati dall'istituzione scolastica che gestisce la domanda dell'aspirante, anche se richiesti da altre scuole interessate, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.
6.
In caso di effettuazione dei controlli di cui al
precedente comma 4
, il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell'aspirante comunica all'interessato e alle altre istituzioni scolastiche che l'aspirante ha indicato nell'apposito Modello B, l'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda.
7.
Il dirigente scolastico, cui è indirizzata la domanda dell'aspirante, provvede, in caso di mancata convalida dei dati, alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'
articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
, sia ai fini delle esclusioni di cui al
successivo articolo 9
, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo peri necessari adeguamenti.
Art. 9
Esclusioni - Regolarizzazioni
1.
Non è ammessa a valutazione la domanda presentata fuori termine ed in modalità difforme da quella indicata al
precedente articolo 7
, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione, di cui al
precedente articolo 3
.
2.
Il candidato che non è in possesso del necessario titolo di accesso di cui al
precedente articolo 2
è escluso dalle graduatorie.
3.
E' escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che ha presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse, ivi incluse quelle delle province di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, di cui al
comma 1 del precedente articolo 6
.
4.
Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
5.
E' escluso dalle graduatorie l'aspirante che per la medesima fascia di appartenenza delle graduatorie aggiornate in precedenza dichiari nuovamente o riproduca titoli già presentati in occasione delle procedura relativa al biennio 2009-2010 e 2010-2011 e al triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, indipendentemente se siano stati o meno oggetto di valutazione, secondo quanto previsto dall'ultimo capoverso del
precedente articolo 4, comma 8
.
6.
E' escluso dalle graduatorie, a meno che non regolarizzi la domanda ai sensi del
successivo comma 7
, l'aspirante che non fornisca le indicazioni relative alle modalità per ricevere le comunicazioni, espressamente previste dal
comma 4 del successivo articolo 12
.
7.
E' ammessa la regolarizzazione, previa la fissazione, da parte della scuola, di un breve periodo per l'adempimento, delle domande presentate in forma incompleta o parziale.
Art. 10
Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi
1.
I dirigenti scolastici pubblicano, in via definitiva, le graduatorie di circolo e d'istituto di I fascia e, in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di II e di III fascia.
2.
Avverso le graduatorie provvisorie di Il e III fascia è ammesso reclamo - secondo le disposizioni e nei termini di cui all'articolo S, comma 9, del Regolamento - che deve essere presentato, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto previsto al
precedente articolo 8
. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
3.
Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
.
4.
Avverso la stipula dell'atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica 1a fattispecie contestata. Anche avverso la decisione del dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'
articolo 63 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
, eventualmente previo esperimento delle procedure di conciliazione e arbitrato previste dall'articolo 130 e seguenti del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 11
Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti
1.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento, le scuole debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all'interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) se totalmente inoccupati;
b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'articolo 4 del Regolamento;
c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all'articolo 8, comma 2, del Regolamento.
2.
Per l'affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale e tassativa che ciascuna scuola, nel giorno stesso della stipula del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, a1 fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.
3.
L'utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti e tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizione di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.
4.
La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza deve essere oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.
5.
Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al
successivo articolo 13
, devono essere comunicate al sistema informativo, secondo le specifiche istruzioni che saranno fornite nella relativa guida operativa, le rinunce, la mancata presa di servizio e l'abbandono secondo le ipotesi descritte dal medesimo
articolo 13
.
Art. 12
Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti
1.
Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al
precedente articolo 11
, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con 1a posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).
2.
L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che:
a) per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria, le scuole medesime interpellano gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,00. Per questa tipologia di supplenze, peraltro, le scuole possono optare, se lo ritengono più opportuno, per il sistema di convocazione già in uso;
b) per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio;
3.
La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
a) i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto coni singoli giorni di impegno;
b) il termine del giorno e l'ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
c) le indicazioni di tutti i tramiti idonei a per poter contattare 1a scuola da parte degli aspiranti.
4.
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve anche contenere: aa) l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati; bb) la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l'offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.
5.
L'utilizzazione della procedura di convocazione per posta elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda e nel Modello B di scelta delle sedi l'indirizzo di posta elettronica (PEL o PEC). Nei casi in cui per qualunque motivo l'utilizzazione della posta elettronica possa risultare non praticabile, le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già precedentemente indicate nell'articolo 11 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 maggio 2009, n. 56, ma assicurando comunque che i contenuti della comunicazione corrispondano alle prescrizioni di cui al
comma 3
del presente articolo.
Art. 13
Sanzioni
1.
L'articolo 8 del Regolamento disciplina, in relazione alle varie tipologie di supplenza, gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e della sua risoluzione anticipata, specificandone le conseguenti sanzioni rispetto alle ipotesi di:
a) rinuncia ad una proposta di assunzione;
b) mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione;
c) abbandono del servizio.
2.
Considerato che la rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle sue varie modalità, può derivare da comportamenti impliciti, si precisa quanto segue: ai fini dell'applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale disciplinate dall'articolo 8, comma 1 , lettere b) e c), punto 1, del Regolamento, la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.
3.
Le sanzioni di cui a1
precedente comma 2
si applicano esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.
4.
Non rientrano nella fattispecie dell'abbandono sanzionabile ai sensi del presente articolo, le ipotesi che consentono di lasciare una supplenza per accettarne un'altra, previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del Regolamento.
Art. 14
Disposizioni finali
1.
Con successivi provvedimenti saranno disposti modalità e termini per consentire, con cadenza semestrale, l'inserimento in II fascia agli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Ai suddetti docenti, all'atto del conseguimento dell'abilitazione, è immediatamente garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza.
2.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (
www.istruzione.it
) e sulla rete intranet. Dell'avvenuta emanazione del presente decreto, è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3.
Tutti i modelli allegati al presente provvedimento costituiscono parte integrante dello stesso.