IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7 , recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», ed in particolare l' art. 4 , il quale attribuisce al Ministero della salute il compito di emanare delle linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile per realizzare una attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche;
Sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dei diritti e delle pari opportunità;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20 settembre 2007;
DECRETA
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, 17 dicembre 2007