Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 16 ottobre 2014
  Tavolo di coordinamento nazionale sui flussi migratori non programmati  
 
  Vigente al 22/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2014-10-16;nir-1

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 286  , recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della L. 15 marzo 1997 n. 59  ", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394  , recante il regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione;

VISTO il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251  , e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persone altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciute";

VISTO in particolare l'art. 29, comma 3, del sopra citato D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251  , cosi come modificato dal D.Lgs. 22 febbraio 2014  . n. 18, il quale ha previsto che, ai fini della programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale predisponga ogni due anni un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonché al contrasto alle discriminazioni;

VISTO altresì che, ai sensi del sopracitato art. 29, comma 3, il predetto Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'ufficio del ministro per l'Integrazione, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e del'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI) ed è integrato, in sede di programmazione delle misure di cui alla presente disposizione, con un rappresentante del Ministero delegato alle pari opportunità, un rappresentante della Commissione nazionale per il diritto di Asilo e, a seconda delle materie trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti interessati;

VISTO il D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25  , relativo alla "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'Agenda europea per l'integrazione (COM/2011/0455 definitivo), adottata il 20 luglio 2011, nella quale si sollecitano gli Stati membri ad una più stretta cooperazione a più livelli, poiché una più reale integrazione può realizzarsi solo di concerto tra una vasta gamma di parti interessate, prime fra tutte le istituzioni europee, gli stati membri e le parti in causa a livello nazionale, regionale e locale;

VISTA altresì la risoluzione dei Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sull'integrazione dei migranti, gli effetti sul marcato del lavoro e la dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale, secondo la quale i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo dovrebbero avere un accesso agevolato al mercato del lavoro, senza dover far fronte a difficoltà nell'ottenimento di tale accesso, e che dovrebbero poter contare su un processo rapido e a costi accessibili di valutazione e, se del caso, di riconoscimento e convalida dei titoli di studio, delle qualifiche e delle competenze, acquisite mediante l'apprendimento formale, non formale e informale;

VISTO il D.P.C.M. 23 aprile 2014  , recante delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione., famiglia;

RITENUTO opportuno capitalizzare l'approccio metodologico seguito nella gestione dello stato di emergenza umanitaria legato al Nord Africa, incentrato su di una stabile e stretta cooperazione interistituzionale tra le diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte;

VISTA l'intesa siglata in sede di Conferenza Unificata il 10 luglio 2014 sul Piano Operativo Nazionale "per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati" nella quale è stata ribadita la necessità di condividere "una strategia comune di accoglienza e integrazione" mettendo "in campo interventi di tipo strutturale, in un contesto di leale collaborazione fra i livelli istituzionali";

RITENUTO, pertanto, il dover procedere alla regolamentazione del Tavolo di coordinamento nazionale nel quale proseguire la collaborazione fra le diverse Amministrazioni competenti sul tema dei flussi migratori non programmati e sull'ottimizzazione dei sistemi di accoglienza richiedenti e/o beneficiari di protezione internazionale.

DECRETA


   
  Articolo 1 

Tavolo di coordinamento nazionale sui flussi migratori non programmati

 
  1.  Il tavolo di coordinamento nazionale, di seguito Tavolo, svolge le seguenti funzioni:
   indirizzo e programmazione delle attività finalizzate a gestire i flussi migratori non programmati;
   ottimizzazione dei sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o beneficiari di protezione internazionale;
   aggiornamento del Piano Operativo Nazionale;
    predisposizione, ogni due anni, salva la necessità di un termine più breve, del Piano Nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, previsto dall' art. 29, comma 3 del D. Lgs. 19.11.2007, n. 251  . Il Piano indica una stima dei destinatari delle misure di integrazione, nonché specifiche misure attuative della programmazione dei fondi europei destinati all'integrazione dei richiedenti/titolari di protezione internazionale.
 
  2.  Il Tavolo ha funzione di coordinamento dei Tavoli regionali istituiti e presieduti dal prefetto del capoluogo dl regione, allo scopo di attuare a livello territoriale, per quanto di competenza, i programmi e gli indirizzi stabiliti a livello nazionale. I predetti tavoli regionali sono costituiti entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, sulla base delle linee-guida predisposte dal Tavolo Nazionale.
 
  3.  Ai fini della predisposizione del Piano Nazionale, il Tavolo può promuovere momenti di incontro con tutti i soggetti interessati che operano nell'ambito dell'asilo.
 
  4.  Il Tavolo può elaborare proposto normative relative alle materie di competenza.
 
 
  Articolo 2 

Ulteriori compiti del Tavolo

 
  1.  Il Tavolo di cui all' art. 1  rappresenta anche sede di condivisione e confronto sulla programmazione dei pertinenti fondi europei e, in particolare, del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).
 
 
  Articolo 3 

Composizione del Tavolo

 
  1.  Il Tavolo di coordinamento nazionale è presieduto dal Sottosegretario dei Ministero dell'interno con delega all'immigrazione e ne è componente di diritto il Capo dipartimento libertà civili e immigrazione, con funzioni vicario.
 
  2.  Il Tavolo è composto da:
   a) un rappresentante del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione (DLCI);
   b) un rappresentante del dipartimento della pubblica sicurezza;
   c) un rappresentante del ministero del lavoro;
   d) un rappresentante dell'associazione italiana comuni italiani (ANCI);
   e) un rappresentante dell'unione delle province italiane (UPI);
   f) un rappresentante della conferenza delle regioni e delle province autonome.
 
  3.  Per gli adempimenti di cui all' art. 29, comma 3 del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251  , così come modificato dal D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18  , il Tavolo è integrato con un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunità, con un rappresentante dell'alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), con un rappresentante della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.
 
  4.  Il Tavolo può essere altresì integrato da un rappresentante del ministero della salute, del ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, d un Rappresentante dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM) e dai rappresentanti di altre amministrazioni o altri soggetti interessati in relazione alle materie trattate.
 
  5.  Con specifico riguardo alla trattazione di tematiche relative all'inserimento socio-lavorativo, il Tavolo è integrato da un rappresentante della conferenza delle regioni in materia di politiche del lavoro.
 
  6.  Per ogni membro designato è nominato un supplente.
 
 
  Articolo 4 

Convocazione e funzionamento del Tavolo

 
  1.  Il Tavolo si riunisce almeno tre volte all'anno e comunque, in caso di necessità, può esserne chiesta la convocazione su richiesta di almeno due componenti tra quelli indicati dalla lettera a) alla lettera f). Le riunioni sono convocate dal Capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
 
  2.  La convocazione del Tavolo, comprensiva dei relativo ordine del giorno, è trasmessa con modalità telematiche alle amministrazioni pubbliche e agli enti di cui all' art. 2  .
 
  3.  Qualora non si possa garantire la presenza di un proprio rappresentante al Tavolo potranno essere inviate osservazioni inerenti l'ordine del giorno prima della data prefissata per la riunione.
 
  4.  Al termine della riunione viene redatto un verbale sintetico che viene invialo in via telematica a tutti i componenti del Tavolo nonché, una volta approvato, ai Tavoli regionali.
 
  5.  Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del dipartimento libertà civili e immigrazione.
 
 
  Articolo 5 

Gruppo Tecnico del Tavolo di Coordinamento Nazionale

 
  1.  Il Tavolo di Coordinamento Nazionale è coadiuvato, per l'istruttoria delle questioni di competenza, da un gruppo tecnico di lavoro, istituito con provvedimento del Capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Il gruppo è composto dai rappresentanti designati dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti di cui all' art2  .
 
 
  Articolo 6 

Partecipazione al Tavolo

 
  1.  La partecipazione al Tavolo e al gruppo tecnico e gratuita e non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.
 

 

Roma, 16 ottobre 2014

p. Il Ministro il Sottosegretario di Stato Manzione