Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
DECRETO 9 settembre 2016, n. 679
  Dichiarazione di ammissibilita' alle procedure di riconoscimento dei titoli accademici rilasciati dalle Universita' straniere operanti in Italia aderenti alla Convenzione di Lisbona (DM 26 aprile 2004, in attuazione dell' articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148  ). Macromedia University of Applied Science (Macromedia Hochshule fur Medien und Kommunication).  
  Pubblicato in GU, n. 222 del 22/09/2016
  Vigente al 22/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.istruzione.universita.ricerca:decreto:2016-09-09;679

Indice


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , e successive modificazioni;

Vista la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e, in particolare, l'art. VI.5;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148  , di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno e, in particolare, l'art. 2 e l'art. 4;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2004, n. 214, relativo al regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato; e in particolare gli articoli 2 e 3 con i quali vengono definiti i requisiti, i termini e le procedure necessarie ai fini della valutazione delle istanze presentate;

Visto l'art. 2 , commi 138-142 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262  , convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286  , relativi alla costituzione «dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)», che ha assorbito le funzioni del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76  (regolamento ANVUR);

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19  , con il quale, a norma dell' art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240  , e' stato definito un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, recante linee generali d'indirizzo della programmazione delle universita' per il triennio 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

Vista l'istanza presentata in data 17 aprile 2014 e s.m.i. da Macromedia University of Applied Science (Macromedia Hochshule fur Medien und Kommunication) con sede a Monaco di Baviera con la quale tale istituzione, accreditata nel sistema di istruzione superiore della Repubblica Federale di Germania, ha chiesto l'attivazione di una sede universitaria in Italia e l'ammissione alla procedura di riconoscimento dei titoli da essa rilasciati nella sede italiana;

Vista la nota ministeriale n. 13834 del 20 maggio 2014 con la quale sono stati richiesti, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 214/2004, i pareri all'ANVUR, al CUN e al Comitato regionale di coordinamento delle universita' della Lombardia;

Vista la nota ministeriale n. 13963 del 21 maggio 2014 con la quale e' stato chiesto al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri di formulare eventuali osservazioni di rispettiva competenza;

Visto il favorevole parere espresso dal CUN nell'adunanza del 9 settembre 2014;

Visti i pareri dell'ANVUR in data 1 ottobre 2014 e 15 dicembre 2014;

Vista la nota 17290/113 del 12 marzo 2015 con la quale il Ministero dell'interno rappresenta di non avere osservazioni da formulare;

Visti i pareri espressi dal Comitato regionale di coordinamento delle universita' della Lombardia nelle sedute del 15 ottobre 2014 e 16 marzo 2015;

Vista la ministeriale n. 7029 del 12 giugno 2015, con la quale e' stato fatto presente alla Macromedia University of Applied Science che, sulla base dei citati pareri espressi dall'ANVUR e dal Comitato regionale di coordinamento della Lombardia, non era possibile provvedere favorevolmente in ordine all'istanza da essa presentata, rappresentando la possibilita' per l'Ateneo di integrare la propria istanza al fine di sottoporla nuovamente all'esame dell'ANVUR e del Comitato regionale di coordinamento della Lombardia;

Vista la nota n. 10161 del 7 settembre 2015 con la quale Macromedia University of Applied Science ha trasmesso documentazione integrativa alla propria istanza;

Visto il parere del Comitato regionale di coordinamento della Lombardia del 1 dicembre 2015 con il quale, pur ritenendo superate le criticita' riscontrate in merito alla sede e alle connesse dotazioni, si chiedevano ulteriori chiarimenti in merito alla collocazione geografica del campus e delle risorse bibliotecarie;

Vista la ulteriore documentazione presentata da Macromedia University of Applied Science;

Visto il parere favorevole dell'ANVUR del 31 maggio 2016;

Visto il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento della Lombardia del 5 settembre 2016;

Decreta:


   
  Art. 1   
  1.  Macromedia University of Applied Science (Macromedia Hochshule fur Medien und Kommunication), istituzione accreditata nel sistema di istruzione superiore della Repubblica Federale di Germania, e' autorizzata all'attivazione in Italia, presso la sede di Castellanza (Varese), dei seguenti corsi di studio:
   bachelor in Media management (da anno accademico 2016/2017);
   bachelor in Media and comunication design (da anno accademico 2016/2017);
   master in Media and comunication management (da anno accademico 2017/2018).
 
  2.  I titoli di studio rilasciati dalla sede italiana della Macromedia University of Applied Science per i corsi di studio di cui al comma 1  sono dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento ai sensi dell' art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148  , con l'obbligo di rapportarne la durata del percorso formativo alla durata legale degli studi previsti dai vigenti ordinamenti universitari italiani.
 
 
  Art. 2   
  1.  Il Ministero, avvalendosi dell'ANVUR provvede, con cadenza almeno quadriennale, alla valutazione periodica della sede italiana dell'Universita' di cui all' art. 1  e dei relativi corsi di studio, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 26 aprile 2004, n. 214, tenendo conto dei requisiti previsti per l'accreditamento delle sedi e dei corsi delle universita' nazionali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19  .
 
  2.  In caso di valutazione negativa dell'ANVUR, e, comunque, qualora vengano accertati fatti modificativi dei prescritti requisiti di cui al comma 1  , o venga cessata o interrotta l'attivita' formativa in Italia, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa.
 

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 9 settembre 2016

Il Ministro: Giannini