Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 30 giugno 2017, n. 8876
  Approvazione graduatorie  
 
  Vigente al 22/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2017-06-30;8876

IL MINISTRO

VISTI gli artt. 1 sexies  e 1 septies  del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , riguardanti il sostegno finanziario dei servizi di accoglienza assicurati dagli enti locali mediante l'util izzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito nominato ?Fondo?;

VISTO il proprio decreto in data 10 agosto 2016  , registrato alla Corte dei Conti il 19 agosto 2016 , foglio 1579, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 27 agosto 2016, n. 200, recante "Modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)";

VISTO l'art. 2 del D.M. citato e le Linee guida allo stesso allegate ai sensi dei quali:

- gli Enti locali presentano al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, domanda di contributo recante le proposte progettuali relative ai servizi di accoglienza per l'accesso ai finanziamenti a valere sul predetto Fondo;

- un'apposita Commissione valuta, ai fini della predisposizione delle relative graduatorie, le proposte progettuali pervenute dagli Enti locali secondo due finestre temporali finalizzate a consentire il rispetto dei termini di decorrenza del finanziamento, fissati all'1 gennaio e all'1 luglio;

- per i progetti inseriti nelle graduatori e il Ministro dell'Interno provvede, in relazione alle esigenze di accoglienza, all'assegnazione delle risorse di sponibili del Fondo.

DATO ATTO che con proprio decreto del 29.5.2017 sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento con decorrenza 1 luglio 2017, relativi a proposte progettuali pervenute entro il 31.3.2017, ad eccezione di 4 istanze concernenti l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati per le quali non si è potuto procedere in attesa della prescritta autorizzazione regionale;

VISTE le graduatorie riportate nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto (all. n. 1, 2 e 3) predisposte dalla Commissione di cui all' art. 2 del D.M. 10 agosto 2016  ai fini del finanziamento a decorrere dal 1° luglio 2017, sia del le predette 4 proposte progettuali, essendo stata nel frattempo acquisita la necessaria documentazione, sia delle ulteriori istanze pervenute alla data del 5 maggio 2017;

VISTO , altresì, l'art. 22, comma 5, delle Linee guida allegate al predetto D.M. 10.8.2016, ai sensi del quale la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione autorizza le richieste di variazioni della capacità di accoglienza dei progetti presentati dagli Enti locali, acquisito il parere del Servizio centrale;

VISTO il provvedimento prot. n. 8820 del 28.6.2017 con il quale la predetta Direzione Centrale, in attuazione delle disposizioni dettate dal citato art. 22, comma 5, ha autorizzato le variazioni della capacità di accoglienza dei progetti SPRAR rideterminando, per l'effetto, il contributo annuale da erogare agli Enti che hanno fatto richiesta di ampliamento o di riduzione della capacità di accoglienza;

RITENUTO, pertanto, di approvare la rideterminazione del contributo in favore degli Enti ai quali è stata autorizzata la variazione della capacità di accoglienza ai sensi dell'art. 22, comma 5, delle Linee guida allegate al D.M. 10.08.2016 e di stabilire l'importo annuale finanziato a valere sul Fondo;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA


 

Sono approvate le graduatorie dei progetti ammessi all'assegnazione del finanziamento a valere sul Fondo (FNPSA) per l'accoglienza di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario rientranti, rispettivamente, nelle categorie ordinari, persone con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata o con disagio mentale e/o psicologico, minori stranieri non accompagnati per il triennio 1 luglio 2017 - 30 giugno 2020 sulla base delle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1 e 3, come da tabelle allegate (all. n.1 , 2 e 3 ), recanti l'indicazione dell'importo annuale finanziato, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Non sono ammessi al finanziamento gli Enti locali elencati in calce alle citate tabelle per i motivi nelle stesse riportati. Per gli Enti ai quali, in base all' art. 22, comma 5, del D.M. 10.08.2016  , è stata autorizzata dalla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione la variazione della capacità di accoglienza, è approvata la rideterminazione del contributo come da importi risultanti dalla tabella allegata al presente decreto per farne parte integrante (all. n. 4), recante l'indicazione dell'importo annuale finanziato.

Ai sensi dell' art. 3, comma 4, del D.M. 10 agosto 2016  , il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica agli interessati.


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 30 giugno 2017

Il Ministro: Minniti