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MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 10 febbraio 2017
  Determinazione delle modalita' e dei termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE , che introduce norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, recepita con il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109  .  
  Pubblicato in GU, n. 93 del 21/04/2017
  Vigente al 22/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2017-02-10;nir-1

IL MINISTRO DELL'INTERNO e

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare e, in particolare l'art. 6, paragrafo 2, ove e' previsto che i cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente siano informati sistematicamente e oggettivamente circa i loro diritti prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109  , recante l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede che, con decreto di natura non regolamentare dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati le modalita' e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE ;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Ritenuto di dover stabilire le modalità e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE ;

Adottano il seguente decreto:


   
  Art. 1 

Diritti del lavoratore straniero assunto illegalmente il cui soggiorno e' irregolare

 
  1.  Il datore di lavoro e' responsabile nei confronti del lavoratore straniero assunto illegalmente il cui soggiorno e' irregolare, del pagamento di:
   a)  ogni retribuzione arretrata; il livello di remunerazione concordato e' pari alle retribuzioni dovute in base ai contratti collettivi nazionali riferibili all'attivita' svolta per il livello e le mansioni indicate, che non devono essere, comunque, inferiori all'importo mensile previsto per l'assegno sociale per rapporti di lavoro domestico e non inferiori alle retribuzioni minime giornaliere rivalutate annualmente dall'INPS, ai sensi della legge 7 dicembre 1989, n. 389  , per altri rapporti di lavoro;
   b) un importo pari alle imposte e ai contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare in caso di assunzione legale del cittadino straniero, incluse le penalita' di mora e le relative sanzioni amministrative.
 
 
  Art. 2 

Istituzione del modello informativo

 
  1.  Per garantire ai lavoratori stranieri assunti illegalmente il cui soggiorno e' irregolare le informazioni di cui all' art. 1  , lettere a) e b) e le informazioni sulle modalita' con le quali far valere i diritti di cui all' art. 1, lett. a)  , e presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro, e' istituito il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
  2.  Il modello di cui al comma 1  riporta oltre alle informazioni indicate nell' art. 1  e nel comma 1  , del presente articolo, anche l'ufficio o ente che ha curato la notifica allo straniero, il luogo e la data in cui e' stato notificato, nonche' la firma dello straniero interessato.
 
  3.  Il modello di cui al comma 1  e' notificato dall'Ufficio o Ente che opera il rintraccio dello straniero ed e' consegnato in copia all'interessato e alla Questura competente, ai fini dell'adozione del provvedimento di rimpatrio.
 
 
  Art. 3 

Disposizioni finali

 
  1.  Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
 
 
  Art. 4 

Pubblicazione

 
  1.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

 

Roma, 10 febbraio 2017

Il Ministro dell'interno Minniti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti

Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan



ALLEGATI:  
- Allegato   -