TITOLO II
ORGANI DEL CONSIGLIO
Art. 15
Commissioni consiliari permanenti - costituzione e composizione
1.
Il Consiglio Comunale, nell'adunanza successiva a quella dell'elezione della Giunta, istituisce quattro (4) Commissioni Permanenti concernenti i seguenti settori organici:
a. Affari generali - finanze e tributi - ordinamento dell'ente - rapporti istituzionali;
b. Urbanistica ed assetto del territorio - ambiente - lavori pubblici - trasporti;
c. Pubblica istruzione - cultura - servizi sociali;
d. Sviluppo economico - attività produttive - polizia municipale.
2.
Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.30 dello Statuto comunale, costituisce inoltre una Commissione permanente per il Regolamento del Consiglio Comunale che sarà competente per il periodo del suo mandato anche per le revisioni dello Statuto e dei regolamenti ad esso connessi.
3.
Le Commissioni Consiliari sono esclusivamente composte da Consiglieri Comunali nominati dal Presidente del Consiglio su designazione vincolante dei Capigruppo di maggioranza e minoranze. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio non sono nominati nelle Commissioni Consiliari permanenti.
4.
Il numero dei componenti di ciascuna Commissione (esclusa la Commissione Regolamento del Consiglio Comunale) è stabilito in sette membri, cinque designati dai gruppi di maggioranza e due dai gruppi di minoranza. Ciascun Consigliere deve far parte di almeno una Commissione Consiliare Permanente. Nella composizione della Commissione per il Regolamento del Consiglio Comunale deve essere garantita la presenza della rappresentanza di ciascun gruppo consiliare e rispettato la proporzionalità fra maggioranza e minoranza nella globalità dei componenti.
5.
In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa un altro Consigliere tramite il suo capogruppo ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
6.
Alle riunioni delle Commissioni ogni Consigliere può farsi sostituire da altro Consigliere del proprio Gruppo, con delega approvata dall'Ufficio di Presidenza.
7.
Il Sindaco e gli Assessori, nella cui competenza rientra la materia di volta in volta trattata, possono e se richiesti devono partecipare ai lavori delle Commissioni.
8.
Il Consigliere presentatore di una mozione, di un ordine del giorno, di una risoluzione o di una proposta di deliberazione oggetto della discussione della Commissione può partecipare, in qualità di relatore, alla riunione della Commissione stessa.
9.
Ogni determinazione delle Commissioni permanenti è assunta con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri presenti.
10.
Alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti può inoltre partecipare, con diritto di parola ma non di voto, anche il Presidente della Consulta dei Cittadini Stranieri. In caso di impedimento temporaneo il Presidente della Consulta ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro membro della Consulta degli stranieri, previa informazione al Presidente della Commissione.
Art. 19
Attribuzioni del Presidente della Commissione e convocazione
1.
Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i contatti con il Presidente del Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo.
2.
Il Presidente fissa la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione.
3.
La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno 1/3 dei membri della Commissione. In tal caso la riunione dovrà tenersi entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta di protocollo generale del Comune.
4.
Le convocazioni devono contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dove si tiene la riunione, l'ordine del giorno da trattare e devono essere recapitate ai componenti della Commissione e al Presidente della Consulta dei Cittadini Stranieri, nel loro domicilio, mediante e-mail, almeno tre giorni non festivi prima di quello in cui si tiene l'adunanza; la convocazione in altre modalità avviene secondo quanto previsto per la convocazione dei Consigli Comunali. Della convocazione e dell'ordine del giorno è data comunicazione al Sindaco al Presidente del Consiglio ai Capigruppo ed all'Ufficio del Consiglio Comunale.
Art. 32
Diritti dei Consiglieri Comunali e del Consigliere Aggiunto rappresentante dei cittadini stranieri
1.
Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal presente regolamento; ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune della aziende ed enti dipendenti dallo stesso, copia degli atti e documenti e tutte le notizie ed informazioni utili all?espletamento del mandato.
2.
I Consiglieri Comunali hanno l?obbligo di osservare il segreto sugli atti e notizie ricevuti nei casi specificamente previsti dalla legge.
3.
I Consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio e delle Giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, delle determinazioni della dirigenza, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
4.
Il rilascio delle copie, richieste dai Consiglieri nell?esplicazione del loro mandato, avviene entro i tre giorni successivi alla richiesta, salvo per atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione delle richiesta viene concordato il maggior termine per il rilascio. Qualora rilevata sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, il Segretario informa, entro il termine di cui sopra, il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi del mancato rilascio.
5.
Ai Consiglieri comunali è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, alle Commissioni ed alla Conferenza dei Capigruppo, con le modalità e nella misura stabilite dalla legge. Con deliberazione Consiliare il gettone di presenza, potrà essere trasformato in indennità mensile di carica che comunque non potrà essere superiore ad un terzo dell?indennità di carica corrisposta al Sindaco. Ai Consiglieri, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e agli Assessori ai quali è corrisposta l?indennità di carica, non spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari, della Giunte o delle Commissioni.
5-bis.
Al Consigliere Aggiunto Rappresentante dei cittadini stranieri è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, alle Commissioni, con le modalità e nella misura stabilite per i Consiglieri Comunali.
6.
I Consiglieri e il Consigliere Aggiunto che risiedono fuori dal Capoluogo del Comune, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute , entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e Comunali, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.
7.
I Consiglieri Comunali e il Consigliere Aggiunto formalmente e specificamente autorizzati dal Presidente del Consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all?indennità di missione secondo quanto stabilito dalla legge.
Art. 33
Doveri dei Consiglieri e del Consigliere Aggiunto rappresentante dei cittadini stranieri
1.
I Consiglieri Comunali e il Consigliere Aggiunto rappresentante dei cittadini stranieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.
2.
Ai sensi dell?art.15 dello Statuto, i Consiglieri, insieme al Sindaco e agli Assessori, così come il Consigliere Aggiunto rappresentante dei cittadini stranieri sono tenuti , al momento dell?elezione o della nomina ed entro il 30 settembre di ogni anno, a far pervenire alla Segreteria Generale apposita dichiarazione circa i redditi percepiti nell?anno precedente e una dichiarazione in cui risulti la propria situazione associativa e le eventuali partecipazioni societarie con espressa dichiarazione di non appartenere a società segrete. Il Consigliere deve anche dichiarare il proprio assenso o diniego, ai sensi
legge 675/96
, sulla pubblicità delle dichiarazioni suddette.
Art. 43
Avvisi di convocazione
1.
La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente, con avvisi scritti da recapitare ai Consiglieri e al Consigliere aggiunto rappresentante dei cittadini stranieri, almeno 6 giorni interi e continuativi prima della seduta ed in casi d?urgenza, almeno ventiquattro ore prima, ai loro domicili dichiarati entro il giorno della seduta di convalida degli eletti. Nei termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. Nel caso in cui il termine coincida con un giorno festivo, questo viene posticipato al primo giorno utile successivo. I Consiglieri ricevono i suddetti documenti ad eccezione di allegati di particolari dimensioni o formati non trasmissibili elettronicamente anche in formato digitale, per mezzo di un indirizzo di posta elettronica.
2.
Il Presidente garantisce il recapito degli avvisi di convocazione del Consiglio ai Consiglieri e ai Capigruppo, con notifica diretta ?con mezzo posta elettronica?. Solo in caso di espressa richiesta del Consigliere, per particolari motivi e previo consenso del Presidente, può avvalersi del servizio postale, telegramma o altro mezzo ritenuto idoneo a far conoscere nei tempi di cui sopra la data, l?ora e l?ordine del giorno della seduta. L?eventuale ritardo dell?avvenuta notifica con i metodi alternativi non può costituire giustificativo di assenza.
3.
L?avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l?organo cui devesi l?iniziativa dei lavori e della convocazione;
b) il giorno, l?ora e luogo della convocazione;
c) l?elenco degli argomenti da trattare, indicando espressamente quelli da trattare in seduta segreta;
d) se l?adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d?urgenza;
e) se l?adunanza si tiene in prima o seconda convocazione;
f) nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell?avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell?adunanza;
g) la data e la firma del Presidente.
Art. 46
Deposito e consultazione degli atti
1.
Gli atti relativi agli argomenti iscritti all?ordine del giorno, sono depositati presso l?Ufficio Segreteria generale almeno sei giorni interi e continuativi prima dell?adunanza in cui è prevista la relativa trattazione. Nei termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. Nel caso in cui il termine coincida con un giorno festivo, questo viene posticipato al primo giorno utile successivo. In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare se non è depositata almeno 24 ore prima dell?inizio della seduta, con tutti i documenti richiamati nella deliberazione medesima.
2.
I Consiglieri e il Consigliere Aggiunto rappresentante dei cittadini stranieri hanno diritto di prendere visione, durante le ore d?ufficio, di tali atti, nonché di tutti i documenti necessari affinché l?argomento possa essere compiutamente esaminato.
3.
Di norma eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati prima della seduta in cui le proposte dovranno essere esaminate e depositati presso la Segreteria Generale almeno ventiquattro (24) ore prime della seduta. Nei casi eccezionali gli emendamenti possono essere proposti anche nel corso della discussione.
4.
Ogni proposta di deliberazione, che non sia atto di indirizzo o espressione politica dei gruppi, deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
5.
All?inizio dell?adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell?adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
Art. 50-bis
Consigliere Aggiunto rappresentante dei cittadini stranieri
1.
Il Consigliere Aggiunto rappresentante dei cittadini stranieri partecipa con diritto di parola, ma non di voto, alle sedute del Consiglio comunale.
2.
Egli disporrà di un posto riservato tra i Consiglieri ed i suoi interventi saranno disciplinati dalle stesse norme previste per gli interventi dei Consiglieri comunali.