LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 32/2002 e successive modifiche e integrazioni, recante il "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
Vista la Direttiva 2009/52/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
Visto il Decreto Legislativo n. 124 del 23 aprile 2004 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell' articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 ";
Visto il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. emanato in attuazione dell' articolo 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto l' art. 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , che ha introdotto nel codice penale italiano il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
Visto il D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 , di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
Visto il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149 , recante Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ;
Considerato che il tema della lotta allo sfruttamento del lavoro in agricoltura ed al connesso fenomeno del caporalato sono centrali nella politica della Regione Toscana e richiedono la collaborazione di tutti i livelli istituzionali con interventi che affrontino in modo efficace le problematiche della sicurezza, della salute, della legalità, del rispetto dei diritti dei lavoratori;
Dato atto che per perseguire tali finalità, nel rispetto dei ruoli ricoperti da ciascun attore istituzionale e tenuto conto delle differenti realtà territoriali, è necessario attivare concreti sostegni a favore di quanti già operano con funzioni di tutela e promozione dei diritti dei lavoratori, nonché di quanti si adoperano per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto lo schema di protocollo d'intesa, allegato A) al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, avente a oggetto "Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura";
Dato atto che il suddetto protocollo d'intesa non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 179 del 14/10/2015 avente ad oggetto la "delega per la sottoscrizione di accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati agli assessori e ai dirigenti regionali";
Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 23/06/2016;
A VOTI UNANIMI DELIBERA
di approvare lo schema di protocollo d'intesa, allegato A) al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, avente a oggetto "Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura";
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell' articolo 18 della L.R. 23/2007 .
SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA