Articolo 1
Istituzione della Consulta
1.
E' istituita, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta Comunale, la Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri extra-UE residenti nel Comune di Poggibonsi, allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita pubblica.
2.
La Consulta si compone di membri eletti a suffragio diretto con voto libero e segreto.
3.
Agli stranieri extra-UE residenti sono equiparati gli apolidi.
Articolo 2
Funzioni della Consulta
1.
La Consulta allo scopo di favorire l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture:
- è momento di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
- tende ad incentivare le opportunità volte a realizzare la piena integrazione degli stranieri extra-UE a Poggibonsi nell'ambito della tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
- esprime i Consiglieri Aggiunti al Consiglio Comunale di cui all'art. 39 dello Statuto Comunale, nelle figure del Presidente e del Vicepresidente della Consulta medesima;
- promuove dibattiti ed incontri;
- assume iniziative per la prevenzione del razzismo e di ogni forma di xenofobia;
- fornisce le informazioni ed il necessario supporto agli stranieri extra-UE, singoli ed associati fra loro, per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti per i cittadini residenti dalle leggi e dai regolamenti;
- fornisce alle associazioni di stranieri extra-UE la consulenza necessaria per redigere e sviluppare progetti peri quali siano richiesti contributi al Comune.
2.
La Consulta, su deliberazione dell'assemblea, è ricevuta dagli Assessori, da una Commissione consiliare o dalla Conferenza dei capigruppo entro trenta giorni dalla comunicazione della richiesta al Sindaco nel primo caso ed al Presidente del Consiglio comunale negli altri due.
3.
La Consulta può segnalare casi di particolare urgenza; il Sindaco 0 il Presidente del Consiglio Comunale ne danno comunicazione nella prima seduta all'organismo a cui l'istanza e diretta.
Articolo 3
Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari
1.
Il Presidente\la Presidente, il Vicepresidente\ la Vicepresidente della Consulta ricevono comunicazione della convocazione del Consiglio Comunale e possono partecipare alle relative sedute con la sola facoltà di parola sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
2.
Ricevono altresì comunicazione della convocazione delle Commissioni Consiliari permanenti cui possono partecipare con voto consultivo.
Articolo 4
Consulta
1.
Sono componenti della Consulta i candidati dichiarati eletti dalla Commissione elettorale a seguito di elezioni svolte secondo le modalità contenute nel relativo Regolamento, che definisce anche le modalità di sostituzione dei membri che si dimettono o decadono nel corso del loro mandato.
2.
Sono altresì componenti della Consulta il Sindaco o suo delegato e due rappresentanti del consiglio comunale, scelti in modo da assicurare la rappresentatività dei gruppi di minoranza.
3.
La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e tre membri che assieme al Presidente e al Vice Presidente compongono l'Ufficio di Presidenza.
4.
La Consulta può organizzarsi in commissioni di lavoro.
5.
Le sedute della Consulta sono pubbliche.
6.
Alle riunioni della Consulta possono partecipare il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale e l'Assessore competente, con solo diritto di parola.
7.
La Consulta si riunisce in seduta ordinaria minimo 2 volte all'anno, nel mese di marzo e ottobre.
8.
In ogni caso la Consulta deve riferire sui propri lavori al Consiglio Comunale, almeno una volta all'anno.
Articolo 5
Il Presidente della Consulta
1.
Il Presidente viene eletto dalla Consulta nella riunione di insediamento, a maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, e sufficiente la maggioranza dei presenti. Dura in carica un anno; alla scadenza dell'incarico può essere rieletto.
2.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
Articolo 6
Convocazione della Consulta
1.
La Consulta è convocata dal Presidente:
- su richiesta di tre membri dell'Ufficio di Presidenza;
- su richiesta di due quinti dei componenti della Consulta.
2.
La Consulta o il suo Ufficio di Presidenza possono altresì essere convocati dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/4 dei componenti del Consiglio Comunale.
Articolo 7
L'Ufficio di Presidenza
1.
Dopo l'elezione del Presidente di cui all'
art. 5
, la Consulta procede immediatamente all'elezione del Vice Presidente e degli altri membri dell'Ufficio di Presidenza, a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione ovvero in eventuale seconda votazione successiva a maggioranza dei presenti.
2.
L'Ufficio di Presidenza dura in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Articolo 8
Modificazioni dello Statuto
1.
Lo Statuto della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli 0 commi del proprio Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei propri componenti.
Articolo 9
Regolamento Interno
1.
La Consulta può darsi un proprio Regolamento interno, applicativo del presente Statuto e non in contrasto con i principi dello stesso.
Articolo 10
Validità delle sedute e delle deliberazioni
1.
Le sedute della Consulta sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti.
2.
In seconda convocazione, la seduta è valida se sono presenti almeno 4 componenti.
3.
Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti almeno tre componenti dell'Ufficio stesso.
4.
Le deliberazioni della Consulta e dell'Ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle relative alle modificazioni dello Statuto della Consulta per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
5.
A parità di voti, in entrambi gli organismi, prevale il voto del Presidente.
6.
Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione a data successiva.
7.
Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.
Articolo 11
Servizi a disposizione della Consulta
1.
Le funzioni di supporto alla Consulta sono svolte dalla Segreteria Generale del Comune di Poggibonsi.
Articolo 12
Insediamento e scioglimento della Consulta
1.
La Consulta e insediata dal Sindaco e resta in carica ordinariamente fino alla indizione delle elezioni. Le elezioni si terranno di norma in coincidenza delle elezioni amministrative e verranno indette dal Sindaco entro il novantesimo giorno antecedente alla data di svolgimento.
2.
Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria o non sia più possibile procedere alla surroga dei membri decaduti della Consulta.
3.
In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi entro i sei mesi successivi.
Articolo 13
Norme transitorie e finali
1.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al regolamento comunale applicativo degli artt. 24 e 25 dello Statuto del Comune.