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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - MINISTERO DELL'INTERNO  
DIRETTIVA 5 giugno 2007
  Disciplina sul rilascio e rinnovo della carta d'identità, da parte degli Uffici consolari, a favore dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro AIRE, ai sensi dell' art. 1, comma 1319 della Legge n. 296 del 27.12.2006  .  
 
  Vigente al 22/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:direttiva:2007-06-05;nir-1

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO E IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

VISTO l' art. 1, comma 1319 della Legge n. 296 del 27.12.2006  (legge finanziaria 2007), che ha autorizzato gli Uffici consolari a rilasciare e rinnovare la carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro AIRE, per venire incontro all'esigenza degli stessi di poter ottenere, direttamente all'estero, un documento, utilizzabile anche per la circolazione negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli con i quali vigono specifici accordi internazionali;

VISTA la data di decorrenza di tale autorizzazione - 1 giugno 2007 - contenuta nel citato art. 1, comma 1319  ;

VISTO l' art. 7 vicies ter della Legge 31 marzo 2005, n. 43  , che prevede la sostituzione della carta d'identità su supporto cartaceo, all'atto del primo rilascio o del rinnovo del documento, con la carta d'identità elettronica, classificata come carta valori, e la necessità di predisporre, a tale scopo, i dovuti collegamenti all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) presso il Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD), nonché di redigere il piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione, secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'Interno;

VALUTATA l'opportunità, anche tecnica, di rilasciare all'estero la carta di identità elettronica (C.I.E.), in parallelo con i tempi e le modalità di attuazione che si stanno realizzando sul territorio nazionale;

CONSIDERATA la necessità di dover dotare gli Uffici consolari di strumenti idonei alle esigenze specifiche dell'emissione della C.I.E.;

CONSIDERATA la necessità di dover ricorrere, in via transitoria, al rilascio/rinnovo della carta d'identità cartacea , in favore dei cittadini all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

EMANANO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

gli Uffici consolari, a partire dal 1 giugno 2007, rilasciano e rinnovano la carta d'identità cartacea ai cittadini italiani residenti all'estero ,che abbiano compiuto il 15^ anno di età e che risultino, al momento della richiesta, iscritti all'AIRE ;

per ottenere tale documento il cittadino residente all'estero dovrà compilare e firmare l'apposito modulo predisposto dagli stessi Uffici consolari, sulla falsariga di quello in uso presso i comuni italiani ;

il citato modulo dovrà contenere, unitamente alle altre dichiarazioni di legge, anche la richiesta dell'eventuale indicazione dello stato civile, ai sensi dell' art. 2, comma 9 della legge 127/1997  ;

ai fini dell'ottenimento della carta d'identità valida per l'espatrio e, quindi, di un documento equipollente al passaporto, i richiedenti maggiorenni dovranno autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  - per sé o per i figli minori - di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all'art. 3, lettere b),d) ed e) della legge 21 novembre 1967, n. 1185  e successive modificazioni. Al riguardo , ed in linea generale, è opportuno sottolineare che, come per il passaporto, il genitore del figlio minore ha la necessità di ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare: l'autorizzazione non è necessaria ove il richiedente abbia l'assenso scritto dell'altro genitore. Si aggiunge, inoltre, che per il rilascio,della carta d'identità a favore di minori, l'assenso deve sempre essere fornito da entrambi i genitori;

per il rilascio/rinnovo della carta d'identità cartacea, gli Uffici consolari utilizzano il modello della carta d'identità cartacea, allegato al Decreto del Ministro dell'Interno del 17.05.2007;

nel procedere al rilascio/rinnovo della carta d'identità gli Uffici consolari devono:

- applicare quanto stabilito dall'art. 3 e successive modificazioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  e dagli artt. 288-291 e successive modificazioni del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  ;

- applicare le vigenti disposizioni relative all'equipollenza della carta d'identità al passaporto;

- applicare quanto richiamato e disposto dal Ministero dell'Interno con le seguenti circolari:

- circolare n. 046932 del 18 giugno 1997 ("Indicazione dello stato civile");

- circolare M.I.A.C.E. L. n.15 del 12.10.1998  ("Scadenza carta d'identità").

Innovazioni introdotte dalla legge 16 giugno 1998, n.191  :

- circolare n. 20 del 5.11.1999 ("Carta d'identità. Immodificabilità del modello ministeriale");

- circolare M.I.A.C.E. L. n. 2 del 19.02.2002  ("Rilascio carta d'identità ai cittadini italiani residenti all'estero");

- circolare n. 16 del 30.06.2003 ("Obbligo di denuncia per smarrimento di carte di identità")

- verificare il comune di iscrizione AIRE del richiedente, tramite la visualizzazione delle posizioni inserite in AIRE centrale e messe a disposizione del Ministero degli Affari Esteri da parte del Ministero dell'Interno, con periodicità almeno settimanale, su file in formato testo;

- richiedere il nulla osta al rilascio/rinnovo della carta di identità al Sindaco del comune di iscrizione AIRE del dichiarante, precisando, nel modulo di richiesta , i seguenti dati:

- cognome, nome, luogo e data di nascita;

- gli estremi dell'atto di nascita, qualora presenti nella banca dati dell'AIRE centrale,ovvero con richiesta di indicazione degli stessi, qualora mancanti;

- l'indirizzo e la località estera di residenza dichiarati dall'interessato, anche se diversi da quelli presenti in AIRE centrale;

- lo stato civile (se espressamente dichiarato dall'interessato);

- il numero della carta di identità scaduta, in caso di rinnovo, ovvero l'indicazione dell'avvenuto smarrimento/furto della carta d'identità precedentemente detenuta.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 288-291 del citato Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635  , si precisa quanto segue:

- il Ministero degli Affari Esteri distribuisce ai propri Uffici consolari il numero di esemplari di carta d'identità cartacea, assoggettati al regime delle carte-valori, forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in base al fabbisogno annuale stimato e richiesto allo stesso Provveditorato dalla citata Amministrazione;

- insieme alla carta d'identità, gli Uffici consolari devono compilare, sia all'atto del rilascio che a quello del rinnovo, due cartellini conformi alla stessa, riprodotti su cartoncino bianco. Uno dei due cartellini dovrà essere conservato presso lo stesso Ufficio consolare in apposito schedario sicuro, in ordine alfabetico sillabico. L'altro dovrà essere trasmesso al Questore della provincia del comune di iscrizione AIRE;

- al comune di iscrizione AIRE deve pervenire - a cura dell'Ufficio consolare che ha emesso il documento - specifica comunicazione dell'avvenuto rilascio/rinnovo, utilizzando i più veloci mezzi a disposizione;

- al Ministero degli Affari Esteri, che vigila sul regolare andamento del servizio, deve pervenire, da parte di ogni singolo Ufficio consolare emittente, un prospetto bimensile riepilogativo sull'utilizzazione dei documenti ricevuti, nonché un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle persone alle quali il documento è stato rilasciato nel bimestre stesso.

Per permettere l'adempimento di quanto previsto nel citato art,1, comma 1319 della Legge 296/2006  , i comuni devono:

- fornire, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di nulla osta da parte degli Uffici consolari, risposta alla stessa - utilizzando i mezzi più veloci a disposizione (e-mail, fax) -, comprensiva di tutte le informazioni richieste, in particolare della conferma o dell'indicazione degli estremi dell'atto di nascita (comune di registrazione o trascrizione, numero, parte e serie);

- confrontare l'indirizzo e la località esteri indicati nella richiesta di nulla osta con quelli presenti nelle AIRE comunali. Qualora venga riscontrata una qualsiasi divergenza (sia nell'indirizzo che nell'Ufficio consolare di residenza),i comuni devono registrare la variazione nell'anagrafe comunale ed inviarla all'AIRE centrale. Per quanto riguarda i dati anagrafici trasmessi, gli stessi - se diversi da quelli presenti nell'anagrafe comunale - dovranno essere rettificati, qualora corrispondenti a quelli della trascrizione dell'atto di nascita.

Roma, 5 giugno 2007

IL MINISTRO DELL'INTERNO: Amato

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI: D'Alema