Art. 1.
1.
La presente direttiva si applica ai cittadini stranieni come individuati dall'
art. 1 del testo unico
e definisce i criteri per quantificare i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto, ove previsto.
2.
Nei casi di ingresso dello straniero per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'
art. 22 del testo unico
, la disponibilita' dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione si intende dimostrata dalla richiesta del datore di lavoro disciplinata dal medesimo
art. 22
.
3.
La disponibilita' dei mezzi di sussistenza puo' essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilita' di fonti di reddito nel territorio nazionale.
4.
Gli importi monetari fissati nella presente direttiva verranno annualmente rivalutati previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall'ISTAT e calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio.
Art. 2.
1.
Salvo che le norme del
testo unico
o del regolamento dispongano diversamente, lo straniero deve indicare l'esistenza di idoneo alloggio nel territorio nazionale e la disponibilita' della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.
Art. 3.
1.
I mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio del visto e per l'ingresso nel territorio nazionale per motivi turistici sono definiti secondo l'allegata tabella A.
Art. 4.
1.
I mezzi di sussistenza minimi necessari per il rilascio del visto e l'ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'
art. 23, comma 4, del testo unico
sono determinati da:
a) disponibilita' di una somma non inferiore alla meta' dell'importo annuo dell'assegno sociale;
b) disponibilita' delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.
Art. 5.
1.
Oltre la disponibilita' della somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale o l'esibizione di specifica polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri di validita' pari alla durata del soggiorno, i mezzi di sussistenza minimi, da esibire da parte dello studente o del garante previsto dall'
art. 39, comma 3 del testo unico
, necessari per il rilascio del visto e dell'ingresso per motivo di studio, sono definiti secondo i parametri previsti dall'
art. 34
del regolamento rapportati al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto.
2.
La documentazione attestante l'ottenimento di borse di studio o di altre facilitazioni previste dall'
art. 46
del regolamento e' sufficiente, se di importo pari a quanto previsto nel
comma 1
, o concorre, se di importo inferiore, a comprovare il requisito dei mezzi di sussistenza.
Art. 6.
1.
Fatte salve le disposizioni precedenti e fatta eccezione per i casi espressamente regolamentati dal
testo unico
e dal regolamento attuativo, per gli altri casi previsti dal
testo unico
, i mezzi di sussistenza sono determinati ai sensi del precedente
art. 3
.
2.
Restano ferme forme piu' favorevoli di modalita' di ingresso stabilite in virtu' di specifici accordi. Le amministrazioni competenti cureranno l'applicazione della presente
direttiva
che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA RICHIESTI PER L'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PER TURISMO
Classi di durata del viaggio, Numero dei partecipanti al viaggio, Un partecipante, Due o più partecipanti
Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva un partecipante: 522.000(lire) 269,60 (euro), due o più partecipanti: 414.000 (lire) 212,81 (euro)
Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera un partecipante: 87.000 (lire) 44,93 (euro), due o più partecipanti: 51.000 (lire) 26,33 (euro)
Da 11 a 20 giorni: quota fissa un partecipante un partecipante: 100.000 (lire) 51,64 (euro), due o più partecipanti: 50.000 (lire) 25,82 (euro)
Quota giornaliera a persona un partecipante: 71.000 (Lire) 36,67 (euro), due o più partecipanti: 43.000 (lire) 22,21 (euro)
Oltre i 20 giorni: quota fissa un partecipante: 400.000 (lire) 206,58 (euro), due o più partecipanti: 230.000 (lire) 118,79 (euro)
Quota giornaliera a persona un partecipante: 54.000 (euro) 27,89 (lire), due opiù partecipanti: 33.000 (lire) 17,04 (euro)