DECRETO LEGISLATIVO 9 Luglio 2003, n. 215
Attuazione della
direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
Pubblicato in GU, n. 186 del 12/08/2003
Vigente al 22/11/2024
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-09;215@2011-09-01
Art. 1.
Oggetto
1.
Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le misure necessarie affinche' le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.
Art. 2.
Nozione di discriminazione
1.
Ai fini del presente decreto, per principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite:
a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
3.
Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del
comma 1
, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante od offensivo
[2]
.
4.
L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica e' considerato una discriminazione ai sensi del
comma 1
.
Art. 3.
Ambito di applicazione
1.
Il principio di parita' di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale, secondo le forme previste dall'
articolo 4
, con specifico riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
d) affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni;
e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale;
i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.
2.
Il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalita' e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, ne' qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge , derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti.
3.
Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'
articolo 2
quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una persona, qualora, per la natura di un'attivita' lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' medesima.
4.
Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'
articolo 2
quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.
Art. 4.
Tutela giurisdizionale dei diritti
Art. 4-bis.
Protezione delle vittime
1.
La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresi' nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di trattamento.
[13]
Art. 5.
Legittimazione ad agire
1.
Sono legittimati ad agire ai sensi
, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita' ed individuati sulla base delle finalita' programmatiche e della continuita' dell'azione.
3.
Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al
comma 1
sono, altresi', legittimati ad agire ai sensi
nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.
Art. 6.
Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e' istituito il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parita' di trattamento.
2.
L'iscrizione nel registro e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parita' di trattamento, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute;
d) svolgimento di un'attivita' continuativa nell'anno precedente;
e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' provvede annualmente all'aggiornamento del registro.
Art. 7.
Ufficio per il contrasto delle discriminazioni
1.
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' un ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parita' di trattamento e dell'operativita' degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attivita' di promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.
2.
In particolare, i compiti dell'ufficio di cui al
comma 1
sono i seguenti:
a)
fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui all'
articolo 425 del codice di procedura civile
;
b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorita' giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
c)
promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'
articolo 6
, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica;
d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parita' di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonche' proposte di modifica della normativa vigente;
f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonche' una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta;
g)
promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'
articolo 6
, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.
3.
L'ufficio ha facolta' di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al
comma 2
.
4.
L'ufficio, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalita' organizzative fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , con cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002
, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
5.
L'ufficio puo' avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, nonche' di esperti e consulenti esterni. Si applica l' articolo 17 ,
articolo 17, comma 14
e
17
, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
7.
Gli esperti di cui al
comma 5
sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalita' nelle materie giuridiche, nonche' nei settori della lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilita', della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.
8.
Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art.8.
Copertura finanziaria
2.
Fatto salvo quanto previo dal
comma 1
, dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Dato a Roma, addi' 9 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note sulla vigenza
[1] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 6 giugno 2008, n. 101.
In vigore
dal 27/08/2003
al 07/06/2008
[2] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 6 giugno 2008, n. 101.
In vigore dal 08/06/2008
[3] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo34, comma33, letteraa, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
In vigore
dal 27/08/2003
al 05/10/2011
[4] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 6 giugno 2008, n. 101.
In vigore dal 08/06/2008
[5] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo34, comma33, letteraa, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
In vigore dal 06/10/2011
[6] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 6 giugno 2008, n. 101.
In vigore
dal 27/08/2003
al 07/06/2008
[7] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 6 giugno 2008, n. 101. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo34, comma33, letterab, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
In vigore
dal 08/06/2008
al 05/10/2011
[8] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo34, comma33, letterab, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
In vigore
dal 27/08/2003
al 05/10/2011
[9] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo34, comma33, letterab, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
In vigore
dal 27/08/2003
al 05/10/2011
[10] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo34, comma33, letterab, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
In vigore
dal 27/08/2003
al 05/10/2011
[11] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: decreto legislativo 02 agosto 2004, n. 256.
In vigore
dal 27/08/2003
al 30/10/2004
[12] -
Sostituzione
(testo inserito) da: decreto legislativo 02 agosto 2004, n. 256.
In vigore dal 31/10/2004
[13] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 6 giugno 2008, n. 101.
In vigore dal 08/06/2008
[14] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 6 giugno 2008, n. 101.
In vigore
dal 27/08/2003
al 07/06/2008
[15] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 6 giugno 2008, n. 101.
In vigore dal 08/06/2008
[16] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 6 giugno 2008, n. 101.
In vigore
dal 27/08/2003
al 07/06/2008
[17] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 6 giugno 2008, n. 101.
In vigore dal 08/06/2008